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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 58/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2964/2019, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 18.11.2019, nella causa avente R.G. n. 1504/2014, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato a difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Morelli (C.F. , C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Controparte_1 C.F._3
Di Nardo (C.F. ), C.F._4
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 22.1.2025 dalla difesa di parte appellata e in data 24.1.2025 dalla difesa di parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.2.2014, unitamente a sua madre Parte_1
, nelle loro rispettive qualità di nipote e nuora della defunta Controparte_2 Parte_2 di cui assumevano essere esclusivi eredi, citavano in giudizio , sorella della detta Controparte_1 per ottenere l'annullamento un contratto di mantenimento intercorso tra le dette germane Parte_2 in data 7.11.2012 (con rogito a firma del notaio , Rep. 44373, Racc. 18591), con il quale la Per_1 prima aveva trasferito alla seconda la nuda proprietà (riservandosene l'usufrutto) dell'immobile sito in Macerata Campania, alla via Trieste, civico 86- individuato in catasto al fol. 2, p.lla 5846 sub 8-, come corrispettivo dell'assistenza morale e materiale che la vitaliziante si obbligava a prestarle.
Chiedevano inoltre dichiararsi aperta la successione legittima della stessa e del Parte_2 marito , nonni dell'omonimo attore , quale figlio del premorto Parte_1 Parte_1
, e suoceri di Gli attori deducevano, allo scopo, la nullità del Persona_2 Controparte_2 detto atto di trasferimento con vitalizio per inesistenza dell'alea, in quanto all'epoca della stipula versava già nella fase terminale di una patologia oncologica e, dunque, in una Parte_2 condizione di sostanziale incapacità di intendere e di volere e, quindi, di contrarre. In sostanza, secondo la loro prospettazione, la patologia di era talmente grave al momento del Parte_2 rogito da far venir meno, data la prevedibile morte imminente della vitaliziata, l'alea del contratto, così cagionandone la nullità. Nella prospettazione attorea si alludeva, infine, al fatto che la defunta all'atto della morte, risultasse titolare, insieme al coniuge (nato nel Parte_2 Parte_1
1936), di un conto postale, dal quale sarebbero state prelevate cospicue somme di danaro senza autorizzazione, né giustificazione alcuna, da parte della convenuta sorella . CP_1
si costituiva deducendo preliminarmente la nullità della citazione e la Controparte_1 contestuale carenza di legittimazione attiva della madre dell'altro attore e moglie del CP_2 premorto figlio della de cuius ( ), perché non rivestente la qualità di erede rispetto alla Persona_2 suocera Deduceva, ancora, l'irrilevanza del contratto di mantenimento sulla Controparte_1 posizione di legittimario dell'attore , il quale aveva già ereditato altro cespite di Parte_1 proprietà dei nonni, ampiamente satisfattivo dei suoi diritti e delle sue facoltà di legittimario. Infine, poneva in evidenza la piena validità del menzionato contratto di mantenimento, in virtù tanto dell'incertezza assoluta circa l'aspettativa di vita della vitaliziata al momento del rogito, quanto della sua piena capacità di intendere e volere alla sottoscrizione, come attestato dal notaio rogante. Quanto, poi, alle somme pretesamente prelevate in maniera illegittima dal conto dei coniugi , Parte_3 la convenuta precisava come le stesse fossero state invero utilizzate per le esclusive esigenze di cura ed assistenza dei due coniugi, entrambi affetti da patologie gravi, oltre che per i funerali degli stessi, ed eccependo, infine, che fosse rimasta lucida e capace di intendere e volere fino Parte_2 alla fine.
All'esito di un'ampia attività istruttoria, con escussione di diversi testi, respinta la richiesta di consulenza tecnica medico-legale, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2964/2019, pubblicata in data 18.11.2019, così decideva: “a) rigetta le domande;
b) condanna
[...]
al pagamento, in solido tra loro e in favore di Parte_4 CP_1 , delle spese di lite che si liquidano in € 4.025,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Rosa Di Nardo che ne ha fatto richiesta
e ha dichiarato di averne fatto anticipo”.
Il giudizio di appello.
Con atto di appello notificato in data 29.1.2019, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 2964/2019 del Tribunale di S. Maria C.V., articolando un unico ampio motivo di gravame.
In esso l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice aveva rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto impugnato, denunciando la erroneità
e la contraddittorietà delle argomentazioni e delle conclusioni in essa presenti, in relazione, in particolare, all'effettiva sussistenza dell'alea, quale requisito necessario alla validità del contratto atipico di mantenimento: “E' subito indispensabile a questo punto rilevare che il trasferimento con vitalizio presuppone l'esistenza dell'alea che nella fattispecie in esame manca, sia per il grave stato di salute nel quale versava il beneficiario, al momento della conclusione del contratto, e sia per la sproporzione sugli oneri gravanti sul vitaliziante e l'ammontare dei beni ceduti dal vitaliziato”.
Quindi, a dire dell'appellante, nel caso de quo, sussisterebbero i requisiti per l'accoglimento della spiegata azione volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o annullabilità del menzionato contratto, come peraltro asseritamente dimostrato dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. Da qui, la pretesa fondatezza della domanda articolata in prime cure e pedissequamente riproposta dinanzi a questa
Corte, alla quale la parte appellante si rivolgeva affinché, preliminarmente sospesa la provvisoria esecutività della sentenza gravata, così provvedesse: “In accoglimento del presente appello ed in riforma totale della impugnata sentenza, dichiarare l'accoglimento della domanda introduttiva di
Appello e contestuale rigetto di ogni tesi di controparte nonché contestuale accoglimento delle deduzioni, eccezioni preliminari e di merito così come chiesto”.
Con atto di comparsa depositato in data 10.4.2020, si è costituita Controparte_1 chiedendo preliminarmente dichiararsi inammissibile l' odierno gravame per violazione dell'art. 342
c.p.c., avendo l'appellante “del tutto trascurato l'indicazione delle norme violate e del modo in cui la violazione ha inficiato la bontà della decisione, limitandosi a riproporre pedissequamente le eccezioni già avanzate nel corso del primo grado e rigettate dal giudice, senza alcuna confutazione dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata”. Nel merito, poi, ha instato per il rigetto integrale dell'appello, infondato alla luce della piena validità e vigenza del contratto di mantenimento, con contestuale conferma della sentenza gravata e condanna dell'appellante alle spese di grado.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, il Collegio, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.5.2022. Indi, dopo una serie di ulteriori rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 31.12.2024, è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del
28.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta la causa è stata riservata in decisione alla detta udienza del 28.1.2025, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente chiarito che, secondo costante giurisprudenza, il contratto di mantenimento – con il quale una parte si obbliga, in cambio dell'attribuzione di un immobile o di altri beni od utilità patrimonialmente valutabili, a fornire all'altra parte assistenza morale e materiale per la durata della vita della beneficiata e in correlazione ai suoi bisogni – è un contratto atipico, autonomo e distinto da quello propriamente detto “di rendita vitalizia”, di cui all'art. 1872 c.c. I due negozi, infatti, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché, nel contratto di mantenimento l'alea è più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia, in quanto nel primo le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni -anche in ragione dell'età e della salute - del beneficiario (Cass.
9.10.1996 n. 8825). In particolare, nel contratto atipico di mantenimento, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale dovrà risultare caratterizzato sia dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato, sia dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (Cass.24.6.2009 n. 14796). Detto altrimenti, il contenuto della prestazione di facere che assume il vitaliziante nel contratto di mantenimento costituisce il presupposto logico-giuridico da cui trae fondamento l'affermazione della giurisprudenza maggioritaria alla cui stregua il negozio in questione sarebbe caratterizzato da un'alea più accentuata rispetto a quella propria alla rendita vitalizia. Tale accentuazione, come anticipato, si tramuterebbe, nella sostanza, in una “doppia alea”, concernente tanto il rischio collegato all'incerta durata della vita del vitaliziato, quanto la comparazione delle due controprestazioni sulla base di dati omogenei, “secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca” (Cass. 22.11.2023, n. 32439). Orbene, come già evidenziato dal primo Giudice, la cui decisione si reputa condivisibile sul punto, rispetto agli specifici, puntuali e dirimenti aspetti della menzionata “doppia alea”, l'attuale appellante, attore in primo grado, non ha fornito alcun elemento probatorio utile a “consentire di valutare l'entità delle prestazioni a carico di ciascuna parte sulla scorta delle quali, considerata la ragionevole probabilità sulle ragionevolmente ridotte possibilità di sopravvivenza della Pt_2
(unico dato conseguito in questo processo), dovrebbe pesarsi l'entità economica di quanto trasferito dalla defunta in rapporto alle prestazioni che ella avrebbe ricevuto dalla convenuta, così giungendo eventualmente a escludersi l'elemento dell'alea costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo
i vantaggi e le perdite (invece ampiamente prevedibili) ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell'atto”.
L'originario attore, odierno appellante in primo grado si è astenuto dal produrre, ad esempio, una qualsiasi certificazione medica idonea ad attestare l'effettiva condizione di assoluta incapacità a contrarre della de cuius all'atto della sottoscrizione del vitalizio, come pure ha omesso di allegare qualsiasi elemento utile a dimostrare la pur asserita sproporzione tra le controprestazioni venute in rilievo nel rapporto contrattuale, al fine di consentire di valutare adeguatamente l'eventuale alterazione del sinallagma.
In questo grado, poi, nel formulare il gravame che qui ci occupa, l'appellante si è limitato a riproporre la domanda di nullità e/o annullamento del contratto atipico di mantenimento già formulata in prime cure, ma senza mai indicare quali specifiche e puntuali parti del provvedimento impugnato sarebbero da censurare, come pure richiesto dal novellato art. 342 c.p.c., né prospettando possibili ricostruzioni del fatto alternative a quella compiuta dal Tribunale, tantomeno indicando le circostanze da cui scaturirebbero le lamentate violazioni di legge, elementi tutti indispensabili ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione de qua.
Ebbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il principio della specificità dei motivi di impugnazione – richiesta dall'art. 342 c.p.c., per l'individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere compiuto il riesame della sentenza impugnata – impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass.1° febbraio 2007 n. 2217). Detto altrimenti, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado (Cass. 19 ottobre 2009 n. 22123). La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i motivi dell'impugnazione devono contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, che sia accompagnata da una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass.26 luglio 2024 , n. 20884) . E che …l'atto di appello deve soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, idonei a contrastare la ratio decidendi della sentenza di primo grado. L'appellante deve presentare motivazioni dettagliate e precise che incidano sulla base giuridica della decisione impugnata …Pur non richiedendo l'appello
l'uso di formule sacramentali, né la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, é indispensabile, ai fini della specificità, che il motivo fatto valere sia idoneo a contrastare le ragioni giuridiche addotte in primo grado a sostegno della decisione adottata (vedi in tal senso Cass.
15.6.2016 n. 12280; Cass.
4.9.2014 n. 18704; Cass. sez. un.
9.11.2011 n. 23299), per cui l'appellante avrebbe dovuto prospettare delle argomentazioni che fossero in grado di intaccare la ratio decidendi della sentenza di primo grado (Cass. 24 giugno 2025 n.16885). Il principio di specificità dei motivi di appello comporta che la parte deve specificare le censure rivolte al provvedimento impugnato, delimitando i poteri cognitivi del giudice del gravame: in sostanza, l'appellante deve censurare non solo gli specifici capi della sentenza, ma anche ai passaggi logici ed argomentativi che li sorreggono e deve formulare puntualmente le ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame. I motivi dell'impugnazione devono contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, che sia accompagnata da una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, anche se non è necessario adottare forme sacramentali o predisporre un progetto alternativo di decisione.
Nell'atto introduttivo del gravame, si è limitato genericamente a censurare Parte_1
– ripetendo questioni dottrinali e giurisprudenziali inidonee a scalfire l'inconsistenza probatoria registrata in primo grado – la mancata ammissione da parte del Tribunale della invocata declaratoria di nullità/annullamento del contratto di mantenimento per la pretesa mancanza dell'alea. Ma senza addurre alcunché in merito alla asserita omessa valutazione da parte del primo Giudice di elementi utili a dimostrare l'inesistenza della menzionata alea (laddove il tribunale aveva motivato sul punto, con particolare riferimento all'individuazione e all'esclusione dell'alea, che andava rapportata non solo alla presumibile esistenza in vita di ma anche all'entità e al valore delle Parte_2 esigenze assistenziali). Né ha offerto spunti di sorta che consentano a questa Corte di ritenere adeguatamente fondate le censure mosse alla decisione di prime cure.
Da qui, la conseguente inammissibilità del gravame spiegato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91
c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – ). In considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni trattate, va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi del presente grado. Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Rosa Di Nardo, dichiaratosi antistatario.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 58/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
2964/2019 del Tribunale di S. Maria C.V pubblicata in data 18.11.2019;
2. condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.905,00 Parte_1 per i compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione all'avv. Rosa Di Nardo.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Cosi deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa