Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01688/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2024, proposto da
Astore Immobiliare S.r.l. ed EV HA, rappresentate e difese dagli avvocati Salvatore Librizzi e Fiorella Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 47957/N.060.100 in data 5 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha espresso il proprio diniego sulla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica relativa ad un intervento su un immobile in località San Pietro, isola di Panarea (foglio 17 particella 157); b) ove occorra, della circolare n, 02 in data 30 dicembre 2022, richiamata nella nota impugnata.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti hanno impugnato: a) il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 47957/N.060.100 in data 5 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha espresso il proprio diniego sulla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica relativa ad un intervento su un immobile in località San Pietro, isola di Panarea (foglio 17 particella 157); b) ove occorra, la circolare n, 02 in data 30 dicembre 2022, richiamata nella nota impugnata.
Nel ricorso, in sintesi, si espone in fatto e in diritto quanto segue: a) nel mese di giugno 2022 è stata presentata al Comune di Lipari istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003, richiamando l’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985 e l’art. 46, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l’immobile era stato acquisito all’esito di una procedura esecutiva, b) l’istanza riguardava la trasformazione di una cisterna in locali a servizio dell’immobile; c) il fabbricato principale risale ad epoca anteriore all’anno 1967 e in passato l'Amministrazione ha rilasciato per l'immobile titoli edilizi e ulteriori atti di assenso di natura edilizia; d) il Comune ha ritenuto la cisterna regolare sotto il profilo urbanistico, qualificandola come volume esistente, e ha espresso parere favorevole sull’istanza di condono; e) sono stati acquisiti il nulla-osta dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e dell’Azienda Sanitaria Provinciale; f) soltanto con nota in data 5 giugno 2024 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha espresso il suo diniego, richiamando la circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022 e ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, pur non disponendo di competenza sul punto; g) sulla richiesta di compatibilità paesaggistica si era formato il silenzio-assenso per il decorso del termine perentorio contemplato dall’art. 46, comma 2, della legge regionale n. 17/2004, nonché dall’art. 29, comma 6, della legge regionale n. 7/2019, dovendo tenersi conto della rilevanza del silenzio nei rapporti tra Amministrazioni ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241/1990; h) l'Amministrazione ha altresì omesso l'invio del preavviso di rigetto, essendo inapplicabile nella specie l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990; i) si contestano la circolare n. 02 in data 30 dicembre 2022 e la lettura che tale atto fornisce della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, richiamandosi l'orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sul rapporto tra disciplina statale e regionale e sulla distinzione tra vincoli assoluti e relativi ai fini dell’ammissibilità del cosiddetto terzo condono; l) nel caso in esame la Soprintendenza non ha indicato la natura del vincolo, né ha svolto un'effettiva valutazione in ordine alla compatibilità dell'intervento e al presunto danno al paesaggio; m) le opere di cui si tratta - una scala interrata scavata nella roccia di collegamento tra la cisterna e la villa - non determinano creazione o aumento di volumi o superfici utili e sono prive di impatto esterno; n) il provvedimento impugnato è anche intervenuto oltre il termine perentorio di novanta giorni di cui all’art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 e, per tale ragione, esso non risultava vincolante; o) si deduce altresì la violazione dell’art. 2 della legge regionale n. 5/2019 e dei punti A1 e A15 dell'allegata tabella A, in quanto, per la tipologia delle opere (interne e realizzate nel sottosuolo), non era prescritta l'autorizzazione paesaggistica.
L'Amministrazione regionale si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) le opere sono state realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sin dal 19 aprile 1964 e il diniego costituiva applicazione vincolata dell’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003; b) non sono applicabili nel caso in esame le disposizioni regionali invocate dai ricorrenti e va richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 155/2021 sul rapporto tra disciplina regionale e art. 20 della legge n. 241/1990, nonché le regole statali in materia di tutela paesaggistica, non trovando quindi applicazione l’art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003; c) in materia di abusi edilizi non è necessaria la comunicazione di avvio procedimento in ragione della natura vincolata degli atti; d) è legittima la motivazione per relationem mediante rinvio alla circolare n. 02 in data 30 dicembre 2022; e) il preavviso di rigetto sarebbe stato ininfluente ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non potendo l’Amministrazione adottare un provvedimento di diverso contenuto; e) l’autorizzazione paesaggistica è condizione di efficacia del titolo edilizio e non sussiste alcun affidamento tutelabile in caso di abuso; f) il cambio di destinazione d’uso in area vincolata richiede l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire, anche quando non vi siano modifiche di volumi o di sagoma; g) in ragione della natura vincolata dell'atto, non sono pertinenti eventuali doglianze basate su ipotetiche disparità di trattamento.
Nella pubblica udienza in data odierna i difensori delle ricorrenti hanno evidenziato, in particolare, l'omessa valutazione dell'Amministrazione in ordine all'effettivo impatto paesaggistico delle opere, tenuto conto della loro concreta natura, e la circostanza che nella domanda di condono era stato puntualmente specificato che tali opere ricadevano nella tipologia 5.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Quanto al nucleo fondamentale della vicenda, la Sezione rileva che: a) per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d , del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); - che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); - che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Ciò vale anche in ambito regionale, come ripetutamente chiarito in numerose pronunce del Tribunale e di questa Sezione, alle cui motivazioni si rinvia per esigenze di sintesi: cfr., ad esempio, T.A.R. Sicilia, II Sezione, n. n. 1538/2025, n. 1537/2025, n. 1536/2025, n. 1422/2025, n. 1421/2025, n. 1420/2025, n. 1384/2025, n. 1383/2025, n. 1382/2025, n. 1381/2025, n. 1301/2025, n. 1299/2025, n. 1298/2025, n. 1297/2025, n. 1296/2025, n. 894/2025, n. 713/2025, n. 711/2025, n. 575/2025, n. 356/2025, n. 341/2025, n. 340/2025, n. 256/2025, n. 137/2025, n. 129/2025, n. 4174/2024, n. 4169/2024, n. 4167/2024, n. 4009/2024, n. 4008/2024, n. 3973/2024, n. 3959/2024, n. 3790/2024, n. 3758/2024, n. 3757/2024, n. 3684/2024, n. 3578/2024, n. 3552/2024, n. 3546/2024, n. 3540/2024, n. 3539/2024, n. 3473/2024, n. 3311/2024, n. 3267/2024, n. 3265/2024, n. 3262/2024, n. 3130/2024, n. 3044/2024, n. 3043/2024, n. 3038/2024, n. 2892/2024, n. 2874/2024, n. 2873/2024, n. 2871/2024, n. 2867/2024, n. 2866/2024, n. 2829/2024, n. 2811/2024, n. 2794/2024, n. 2736/2024, n. 2652/2024, n. 2651/2024, n. 2650/2024, n. 2223/2024, n. 2222/2024, n. 2071/2024, n. 2071/2024, n. 2068/2024, n. 1794/2024, n. 1791/2024, n. 1765/2024, n. 1764/2024, n. 1763/2024, n. 1762/2024, n. 1761/2024, n. 1760/2024, n. 1759/2024, n. 1755/2024, n. 1754/2024, n. 1627/2024, n. 1626/2024, n. 1621/2024, n. 1620/2024, n. 1619/2024, n. 1581/24, n. 1561/2024, n. 1330/2024, n. 1278/2024, n. 1102/2024, n. 1101/2024, n. 1094/2024, n. 1091/2024, n. 1090/2024.
In particolare, quanto ai rilievi ribaditi nella pubblica udienza dai difensori delle ricorrenti, il Collegio deve precisare che non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici, indipendentemente dalle caratteristiche di tali volumi o superfici.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico la giurisprudenza ha infatti affermato che rileva la creazione di ogni tipo di volume: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 ( coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume ); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 ( non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno ); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 ( in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza ); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 ( nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie ).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza affermato che in ambito paesaggistico la “ superficie utile ” va “ intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia " (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata).
Inoltre, per la tipologia dell'illecito va individuata facendo riferimento alle caratteristiche obiettive dell'intervento, non potendo l'Amministrazione essere vincolata alle indicazioni rese al riguardo dall'interessato nella domanda di condono.
In ordine alle ulteriori censure sollevate dall’interessata deve, poi, osservarsi quanto segue: a) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 155 in data 15 luglio 2021, ha precisato che: - l'art. 46, secondo comma, della legge regionale n. 17/2004, il quale contemplata il silenzio-assenso, non è più vigente per effetto dell’entrata in vigore dell'art. 7, primo comma, della legge regionale n. 5/2011, il quale, nel modificare l'art. 23 della legge regionale n. 10/1991, ha reso applicabile in Sicilia l'art. 20, quarto comma, della legge n. 241/1990, il quale esclude il silenzio-assenso nei “procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”; - trattandosi di una norma di esclusione direttamente applicabile, che riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, la sua applicazione è incompatibile con la permanente applicazione del citato art. 46, secondo comma, il quale di conseguenza deve considerarsi abrogato; b) l’art. 29, secondo comma, della legge regionale n. 7/2019 esclude dall’ambito di applicazione della norma gli atti e i procedimenti riguardanti l’ambiente e la tutela del paesaggio si pone in rapporto di continenza rispetto alla nozione giuridica di ambiente; c) il provvedimento da assumere risultava interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi; d) in materia di repressione degli abusi edilizi, quando vengano in rilievo atti vincolati, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); e) il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori e repressivi in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019); f) nel caso in esame il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.
Tutto ciò premesso, si rileva, invece, che già con pregresse decisioni (cfr., ad esempio, le sentenze n. 3692/2023 in data 7 dicembre 2023 e n. 2068/2024 in data 3 giugno 2023) la Sezione ha osservato come la giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 1 marzo 2023, n. 2194) abbia chiarito che il procedimento di condono edilizio si conclude con la decisione formale del Comune, al quale anche spetta l’adozione di eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori, posto che le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono in tale procedimento al (solo) fine di esprimere il loro - pur vincolante - avviso.
Nessuna norma relativa a tale specifico provvedimento attribuisce, invero, a tali autorità il potere di definire formalmente il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino.
I poteri repressivi e sanzionatori nella specifica materia paesaggistica sono disciplinati, invero, con riferimento alle diverse fattispecie procedimentali contemplate dal decreto legislativo n. 42/2004 (cfr., in particolare gli artt. 160 e seguenti, nonché gli artt. 167 e 168), nonché nelle particolari ipotesi normate dal D.P.R. n. 380/2001 (cfr., ad esempio, gli artt. 33, terzo comma, e 35 secondo comma), mentre nel caso di condono edilizio che sia definito con provvedimento di diniego, il successivo ordine di demolizione è di competenza del Comune, trovando applicazione l’ordinaria disciplina di cui all’art. 31 e potendo ipotizzarsi una competenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo solo nell’ipotesi - che in questa sede non rileva - di cui al comma 4-bis.
In conclusione, il ricorso è infondato, salvo per quanto attiene allo specifico ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi contenuto nel provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 47957/N.060.100 in data 5 giugno 2024, sicché tale atto va annullato nella sola parte in cui dispone, appunto, il ristabilimento dello status quo ante .
Tenuto conto del complessivo esito della lite e anche della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) rigetta il ricorso, salvo per quanto attiene all’ordine di riduzione in pristino disposto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina con il provvedimento n. 47957/N.060.100 in data 5 giugno 2024; 2) annulla il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 47957/N.060.100 in data 5 giugno 2024 nella sola parte in cui l’atto dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi; 3) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IC, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN IC |
IL SEGRETARIO