TAR Catania, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 129
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione della normativa sul silenzio-assenso

    La Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 46, comma 2, della legge regionale n. 17/2004 non è più vigente e che l'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, è applicabile in Sicilia.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento e preavviso di rigetto

    Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori e repressivi in materia di abusi edilizi rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto, in quanto non è possibile un utile apporto partecipativo dell'interessato.

  • Rigettato
    Contestazione della circolare regionale e della sua interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale

    La giurisprudenza ha chiarito che non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici, indipendentemente dalle loro caratteristiche. La circolare regionale è coerente con tale orientamento.

  • Rigettato
    Mancanza di valutazione dell'impatto paesaggistico e natura delle opere

    La giurisprudenza ha affermato che rileva la creazione di ogni tipo di volume e superficie ai fini paesaggistici, anche se interrati, tecnici o di pertinenza. L'amministrazione non è vincolata alle indicazioni dell'interessato sulla tipologia dell'illecito.

  • Rigettato
    Intervento oltre il termine perentorio per l'autorizzazione paesaggistica

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la decisione si concentra sulla competenza e sulla natura vincolata dell'atto.

  • Rigettato
    Opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica

    La giurisprudenza ha affermato che rileva la creazione di ogni tipo di volume e superficie ai fini paesaggistici, anche se interrati o di pertinenza.

  • Rigettato
    Interpretazione della circolare regionale e della sentenza della Corte Costituzionale

    La giurisprudenza ha chiarito che non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici, indipendentemente dalle loro caratteristiche. La circolare regionale è coerente con tale orientamento.

  • Accolto
    Incompetenza della Soprintendenza a disporre la riduzione in pristino

    Il procedimento di condono edilizio si conclude con la decisione formale del Comune, al quale spetta anche l'adozione di eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori. Le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono solo per esprimere il loro avviso. Nessuna norma attribuisce a tali autorità il potere di definire formalmente il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 129
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 129
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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