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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 763/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Cesira D'ANELLA Presidente
Dott. DR AN PIROLA Consigliere rel.
Dott. Nicoletta SOMMAZZI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ZANELLA, 41 20133 MILANO presso lo studio dell'avv. , che Parte_1
lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIANCOLA
NI ( ) VIA CARLO CRIVELLI, 12 20122 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA MOROSINI, 40 20135 MILANO presso lo studio pagina 1 di 11 dell'avv. GIUGNI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia a codesta Corte d'Appello respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione e in totale riforma della sentenza n. 1221/2025 del Tribunale di Milano, e previa ogni più opportuna statuizione
1) in via principale: respingere le domande e le eccezioni tutte dell'appellato ed accertare e dare atto che oggetto della compravendita immobiliare dell'11 marzo 2005 rep. 183193, racc. 20109 notaio da parte di è riferito all'appartamento in Milano, via Zanella, 41 quarto Persona_1 Parte_1 piano fg 395 part 207, sub 36 nella sua nuova e attuale conformazione dovuta all'inglobamento in esso della sala originariamente facente parte del subalterno, 37 (comprendente la parte finale del salone così strutturato e il ripostiglio/ deposito utilizzato in via esclusiva da , come da Parte_2 planimetria allegata (doc. 22) che evidenzia la detta porzione con la colorazione della relativa superficie, bene che presenta specifiche caratteristiche quali la pavimentazione in marmo, l'assenza di caloriferi, la presenza tra gli appartamenti così conformati di una porta blindata, e pertanto condannare a restituire il bene in discorso a Controparte_1 Parte_1
2) in via subordinata: respingere le domande e le eccezioni tutte dell'appellato, ed accertare che il bene sopra descritto è stato acquisito per usucapione a seguito dell'uso ininterrotto da parte del dante causa di dal 1985/86 al 2012 usucapione in ogni caso riguardante lo sgabuzzino A Parte_1 costruito e utilizzato in via esclusiva da con esclusione di ogni altro soggetto e Parte_2 pertanto condannare a restituire a parte attrice il bene in discorso o comunque il Controparte_1 solo sgabuzzino A;
3) accertare l'infondatezza delle statuizioni circa il riconoscimento della proprietà della parte del subalterno 37 in capo a Controparte_1
4) condannare: controparte alla rifusione delle spese. In via istruttoria: Si chiede che venga disposta ispezione ex art. 118 cpc negli appartamenti in discorso per accertare lo stato e l'ubicazione della pavimentazione, dei caloriferi e della porta blindata. Si deducono i seguenti capitoli di prova per testi e se ne chiede l'ammissione con i testi più avanti indicati: a) Vero che i coniugi e nel 1985 decisero di ampliare il salone Parte_2 CP_2 dell'appartamento al quarto piano dello stabile di via Zanella, 41 di cui al subalterno 36 dagli stessi
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abitato con i tre figli inglobando in esso una frazione del confinante appartamento di cui al subalterno 37 in 2 modo da costituire un ampio salone;
b) Vero che i lavori furono progettati e diretti dall'arch. e eseguiti da Persona_2 CP_3
[... come risulta dai docc. 23-24 che si rammostrano all'interrogato; c) Vero che la pavimentazione del nuovo ampio salone venne effettuata completando quella già esistente con la posa in opera di lastre di marmo fornite dai coniugi e con altre lastre Controparte_4 di marmo “Arabescato Orobico” di nuova fornitura le più simili alle esistenti;
d) Vero che il calorifero presente nella parte di cui al subalterno 37 accorpata all'appartamento abitato dai coniugi venne rimosso e fu installato un calorifero di maggiori Controparte_4 dimensione e portata nella parte del salone di pertinenza del subalterno 36; e) Vero che la porzione dell'immobile di cui al subalterno 37 inglobata nell'appartamento abitato dai coniugi è rimasta priva di calorifero;
Controparte_4 f) Vero che in relazione alla nuova conformazione data ai due appartamenti quelli di cui ai subalterni 36 e 37 venne redatta nel novembre 1985 e presentata nel febbraio 1986 all'ufficio del catasto una nuova planimetria recante le modifiche apportate all'appartamento; g) Vero che nell'ampio salone realizzato venne edificato uno ripostiglio sulla parete confinante con il subalterno 37 nella sua nuova conformazione di circa un metro di larghezza chiuso da una porta;
h) Vero che lo ripostiglio di cui sopra è stato sempre utilizzato in via esclusiva dal dott. Pt_2 come archivio per riporvi le proprie perizie e documenti e oggetti personali;
[...]
i) Vero che lo ripostiglio era chiuso da una porta sulla quale il dott. aveva apposto Parte_2 una targhetta con il proprio nome e una pipa e la cui chiave è sempre stata tenuta dallo stesso come da doc. 18 che si rammostra all'interrogato; l) Vero che in funzione del matrimonio di nel 1992 viene unificato l'appartamento di Parte_1 cui al subalterno 38 con la parte residua di cui al subalterno 37 e l'ampio salone dell'appartamento abitato dai coniugi;
Controparte_4 m) Vero che ha abitato l'appartamento così costituito di cui al capitolo sub l) dal Parte_1 1992 al gennaio 2013 con il proprio nucleo famigliare;
n) Vero che l'appartamento così costituito di cui al cap. sub l) presenta due porte d'ingresso affiancate l'una all'altra; o) Vero che con il proprio testamento ha voluto attribuire l'immobile indicato quale CP_2 appartamento “attualmente occupato da MI GL ” determinandolo specificamente in Pt_1 ragione del fatto dell'occupazione; p) Vero che subito dopo la morte del padre intenzionato a concedere in locazione Controparte_1 l'appartamento di cui al cap. sub l) ad un collega, dott. chiese alla sorella di poter Persona_3 usufruire almeno parzialmente di quella parte del salone in quanto l'aspirante conduttore aveva necessità di uno spazio autonomo da destinare alla GL ed al cane;
q) Vero che acconsentì alla richiesta del RA in ragione della temporaneità della Parte_1 richiesta facendo eseguire un divisorio di spessore inferiore rispetto ai muri di confine con un 4 andamento ad L., non in modo lineare, come era prima nel 1985 in modo da conservare una parte, un piccolo ripostiglio. Si indicano come testi: avv. via Navarra Bernstein, 4, Milano;
avv. Patrizia Grasso, Testimone_1 via Pavia 6, Milano;
sig.ra via Zanella, 41 Milano c/o ; Parte_3 Persona_4 sig. , via Mameli, 6, Milano;
arch. via Vallisneri, 11/C, Milano. Testimone_2 Persona_2
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Si chiede inoltre, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte, l'ammissione alla prova contraria con i testi sopra indicati”.
Per Controparte_1
In ottemperanza al provvedimento del Giudice in data 24.09.2025, l'esponente si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e alle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta che qui di seguito si trascrivono: CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per manifesta infondatezza e, in ogni caso, per carenza dei presupposti di legge ai fini della sua emissione, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la palese infondatezza della presente impugnazione e, per l'effetto, disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis c.p.c., con consequenziale conferma della sentenza n.1221/2025 del Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, G.U. Dott.ssa Ilaria Gentile, pronunziata in data 10.02.2025 a definizione della causa rgn.18552/2020, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 12.02.2025 e notificata a mezzo pec in data 21.02.2025 unitamente ad atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità dei motivi posti a fondamento dell'atto di appello dell'Avv. e, per l'effetto, rigettare il gravame dalla medesima proposto per Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n.1221/2025 del Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, G.U. Dott.ssa Ilaria Gentile, pronunziata in data 10.02.2025 a definizione della causa rgn.18552/2020, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 12.02.2025 e notificata a mezzo pec in data 21.02.2025 unitamente ad atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Respingere tutte le istanze istruttorie formulate, ovvero reiterate dalla signora nel Parte_1 proprio atto di appello, in quanto inammissibili, per tutti i motivi esposti nelle memorie ex art.183 VI Comma nn.1-2-3 cpc depositate nell'ambito del giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente riproposti. Per mero tuziorismo si reiterano le istanze istruttorie non ammesse nel primo grado di giudizio, formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma nn.2/3 cpc, da intendersi qui integralmente ritrascritte e riproposte, con richiesta di ammissione delle stesse nella non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte di Appello ne ravvisasse la necessità.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Occorre premettere in fatto quanto segue:
– i coniugi e -genitori delle parti in causa- erano proprietari di tre Parte_4 CP_2 appartamenti confinanti situati al quarto piano del condominio sito in Milano via Zanella n.41;
– l'appartamento identificato catastalmente al fg.395 particella 207, sub 36 era di proprietà di;
quello identificato con il sub 37 di proprietà di e quello identificato Parte_2 CP_2 con il sub 38 in comproprietà di entrambi al 50%;
– nel 1984, i coniugi -che abitavano l'appartamento di cui al sub 36- lo ampliavano Controparte_4 abbattendo il muro divisorio con il confinante appartamento di cui al sub 37 -abitato dalla GL e dalla propria famiglia-annettendone una porzione dello stesso per ampliare il Parte_1 proprio soggiorno e realizzare un locale adibito a deposito dei documenti professionali di Pt_2
. L'appartamento di cui al sub. 37 veniva anche unito a quello di cui al sub 38 rendendoli
[...] un'unica unità immobiliare. I due appartamenti -36 e 37+38- venivano resi fra loro comunicanti mediante una porta blindata;
– nel 1986 la aggiornava la scheda catastale dell'appartamento di cui al sub 37 denunciano le CP_2 modifiche effettuate;
– l'appartamento di cui al sub 36 -comprensivo di una porzione del sub 37- veniva abitato dai coniugi fino al 2001, data del decesso della BA e fino al 2012 -data del suo decesso- Parte_5 dal solo;
Parte_2
– l'appartamento di cui ai sub 37 e 38 veniva abitato fino al decesso del padre dalla Parte_1 che, successivamente si trasferiva nell'appartamento di cui al sub 36;
– al decesso della , per effetto del testamento della stessa, per quanto di interesse, si CP_2 devolveva al figlio la nuda proprietà -per l'intero per l'appartamento di cui al sub 37 e per CP_1 la propria quota del 50% dell'appartamento di cui al sub 38- e l'usufrutto dei suddetti beni al marito;
– nel 2005, vendeva il diritto di nuda proprietà dell'appartamento di cui al sub 36 Parte_2 alla GL mantenendo l'usufrutto; Pt_1
-nel 2012, al decesso del padre, diveniva piena proprietaria dell'appartamento di cui al sub Pt_1 36 -in cui si trasferiva- e di quello di cui al sub 37; CP_1
– successivamente veniva parzialmente ripristinata l'originaria composizione dei due appartamenti con restituzione del soggiorno al sub 37, mentre il ripostiglio ricavato dal medesimo subalterno rimaneva compreso nel sub 36. Sulla base di questa situazione di fatto, agiva nei confronti del RA , in Parte_1 CP_1 principalità, con azione di rivendica chiedendo che venisse accertato il suo diritto di proprietà sulla porzione dell'appartamento del sub 37 che al momento dell'atto di compravendita dal padre era unito al sub 36 -soggiorno + ripostiglio- [area contornata in rosso e indicata dalla freccia blu nella planimetria riprodotta a pag. 10 della sentenza appellata che si richiama di cui al doc. 22 attrice]. Chiedeva altresì, che il RA fosse condannato a rilasciare la porzione adibita a soggiorno ora facente parte del suo appartamento. A sostegno della domanda assumeva che il padre con il contratto di compravendita del 2005 le aveva trasferito l'unità immobiliare di cui al sub 36 nello stato di fatto in cui si trovava e quindi comprensiva della porzione del sub 37.
in subordine, chiedeva che venisse accertato l'acquisto della medesima porzione Parte_1 dell'immobile di cui al sub 37 a titolo di usucapione, in seguito al possesso esercitato dal padre suo dante causa, uti condominus con la moglie dal 1985 al 2001 -morte della stessa- e uti dominus fino alla sua morte nel 2012.
pagina 5 di 11 chiedeva il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, agiva in Controparte_1 rivendicazione nei confronti della sorella al fine di accertare il proprio diritto di proprietà sulla porzione dell'appartamento di sua proprietà di cui al sub 37 ancora inglobato nell'appartamento di cui al sub 36 indicata dalla freccia blu a pag. 10 della sentenza appellata di cui alla planimetria sub doc. 4 prodotto dal medesimo-, con conseguente condanna della sorella a rilasciare quella porzione del proprio immobile. A sostegno della domanda assumeva di aver acquistato per successione testamentaria della madre la nuda proprietà dell'intero sub 37, poi consolidatasi in proprietà pieno in seguito al decesso del padre usufruttuario.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1221/25 pubblicata in data 12.2.2025, ha rigettato la domanda le domande dell'attrice. In particolare, quanto alla domanda di rivendica, l'attrice assumeva che il contratto di compravendita del 2005 le avesse trasferito la nuda proprietà dell'immobile di cui al sub 36 nello stato di fatto in cui si trovava al momento dell'atto – comprensivo quindi anche della porzione del sub 37 contornata in rosso nel doc. 22-. La volontà del padre dante causa di trasferirle il diritto di nuda proprietà dell'immobile nella sua consistenza di fatto si evinceva dalla planimetria allegata all'atto di vendita in cui la linea di confine fra il sub 36 e il sub 37 era solo tratteggiata e non continua -doc. 1 attrice riportato a pag. 13 sentenza-. Il tribunale, reputava che dallo stesso contenuto dell'atto di compravendita si evinceva che il padre le avesse trasferito la sola nuda proprietà del sub 36, in quanto l'atto identificava catastalmente l'oggetto dello stesso nel medesimo subalterno descrivendone la consistenza in cinque vani, indicando il sub 37 fra le coerenze di confine. Infatti, la planimetria allegata al contratto indicava il sub 36 composto di cinque vani e indicava con linea tratteggiata il muro divisorio con il sub 37 indicato come proprietà di terzi. La linea tratteggiata era significativa del fatto che il muro era stato demolito. Convergente con tale conclusione è anche quanto si ricava dal titolo di provenienza del sub 37. Infatti, la nuda proprietà del subalterno 37 era pervenuta a per testamento dalla Controparte_1 madre che ne aveva lasciato l'usufrutto al padre. Quindi, , alla morte del padre, ne era CP_1 divenuto pieno proprietario. Quindi, non era proprietario del sub 37 e quindi non poteva trasferirne il diritto di Parte_2 nuda proprietà di una sua porzione con l'atto di compravendita del sub 36 del 2005. Infatti, sono irrilevanti le modifiche materiali alla consistenza dei due immobili operate di comune accordo fra i genitori, in quanto non idonee a trasferire il diritto di proprietà, posto che la proprietà immobiliare si trasferisce per atto scritto inter vivos o per testamento. Neppure risultava modificata la consistenza catastale del sub 37 con la planimetria depositata dalla nel 1986. Infatti, la consistenza del sub 37 era identica a quella allegata all'atto di acquisto CP_2 dello stesso nel 1962 -pag.15 sentenza appellata in cui sono riprodotte entrambe-. Il tribunale rigettava anche la domanda di usucapione di siffatta porzione del sub 37, in quanto: i) l'attrice non aveva né allegato, né provato di essere subentrata nel possesso del padre nella medesima porzione a titolo di successione non avendo provato di essere succeduta mortis causa al medesimo, né dal medesimo a titolo particolare per atto inter vivos, in quanto il contratto di compravendita del 2005 le aveva trasferito esclusivamente il possesso del sub 36. Inoltre, difettava il presupposto del possesso utile a usucapire la porzione del sub 37. pagina 6 di 11 Ciò, in quanto durante il periodo in cui entrambi i coniugi erano in vita, il sub 37 era di esclusiva proprietà della moglie e quindi egli aveva esercitato su tale porzione del bene non il possesso, ma unicamente una detenzione qualificata che trovava giustificazione nel rapporto di coniugio, in assenza di atti di interversione della detenzione in possesso neppure allegati. Inoltre, dal 2001 -morte della moglie- al 2012 -decesso del medesimo- Controparte_5 aveva esercitato sul sub 37 il possesso corrispondente al contenuto del diritto di usufrutto derivatogli mortis causa per testamento dalla moglie. Il tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di di rivendica del diritto di Controparte_1 proprietà della porzione di sub 37 indicata come ripostiglio nel doc. 4 convenuto riprodotto anche a pag. 20 della sentenza. Ciò, in quanto aveva provato la proprietà del sub 37 in capo alla madre sua dante causa per il CP_2 periodo di 20 anni sufficiente per l'acquisto del diritto a titolo di usucapione -risultando prodotto l'atto di acquisto del subalterno 37 da parte della madre nel 1962 e risultando prodotto il testamento pubblicato nel 2001 con il quale trasferiva la nuda proprietà del mappale al medesimo-. Inoltre, il medesimo ne aveva anche accettato tacitamente l'eredità, avendo agito in giudizio per rivendicarne la proprietà. Conseguentemente, condannava al rilascio dello stesso. Parte_1
3. ha proposto appello articolato in motivi. Parte_1
3.1 Con il primo motivo deduce che il tribunale ha omesso di considerare che la volontà comune dei coniugi era quella di dare una conformazione stabile e definitiva ai due Parte_5 immobili, riducendo l'appartamento di cui al sub 37 e ampliando quello di cui al sub 36, con ciò esprimendo la volontà di rendere la porzione del sub 37 accorpata al sub 36 una pertinenza dello stesso, sicchè la proprietà di tale porzione si sarebbe trasferita unitamente a quella del bene principale ex art. 817 c.c. Conferma tale volontà il fatto cha la nell'aggiornare la scheda CP_2 catastale del sub 37 aveva indicato che una parte dello costituiva pertinenza dell'abitazione famigliare in allora il sub. 36-; Pt_6
3.2 Con il secondo motivo censura l'errata interpretazione degli atti di provenienza dei due subalterni in capo alle parti in causa. In particolare, quanto al contratto di compravendita della nuda proprietà del sub 36, l'oggetto dello stesso era da individuare anche nella porzione di immobile del sub 37. Infatti, l'atto doveva essere interpretato alla luce della soprarichiamata concorde volontà dei coniugi di dare quell'assetto definitivo alle due unità confinanti, mentre non erano decisivi gli elementi di segno contrario valorizzati dal tribunale, in quanto il sub 36, comprensivo anche della porzione del sub 37 rimaneva di cinque vani, e quest'ultimo, anche se di ridotte dimensioni, era l'immobile confinante come indicato nell'atto. Inoltre, il testamento della madre
, individuava gli immobili di cui lasciava la nuda proprietà al figlio come CP_2 CP_1 quelli “attualmente occupati dalla GL ”. Da ciò si desumeva che la volontà della testatrice Pt_1 era quella devolvere al figlio la nuda proprietà della quota di sua proprietà del sub 38 e la nuda proprietà per l'intero sub 37 -accorpati-, nella loro consistenza materiale come conformata in fatto con esclusione della porzione del sub 37 accorpata al sub 36. Quindi, la porzione di immobile del sub 37 accorpata al sub 36 non si è trasferita per testamento a . La stessa, CP_1 in quanto pertinenza del sub 36, si è trasferita con lo stesso con l'atto di compravendita del 2005. Nel denegato caso, si deve ritenere che sulla stessa si sia aperta la successione legittima. Il bene, pagina 7 di 11 quindi, doveva essere inteso in comunione fra i coeredi e in questa veste aveva Parte_2 titolo per negoziarlo;
3.3 Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda di usucapione. L'appellante è succeduta nel possesso del padre sia quale erede del padre -circostanza non contestata-, sia in quanto successore a titolo particolare. Inoltre, il padre ha esercitato un possesso utile a usucapire in quanto la porzione del sub 37 inglobata nel sub 36 costituiva una pertinenza di questo e quindi, in quanto proprietario di quest'ultimo, ha esercitato il possesso corrispondente anche sulla sua pertinenza. Infine, l'appellante, consentendo al RA di ripristinare l'originario muro divisorio fra i due immobili -con l'eccezione del ripostiglio o sgabuzzino sempre stato in uso esclusivo al padre-, ha concesso al RA solo a titolo precario l'uso della porzione del salone;
3.4 Con il quarto motivo censura l'accoglimento della domanda di rivendica del RA in CP_1 merito alla restituzione dello sgabuzzino ancora inglobato nel sub 36. Ciò, in quanto: i) sulla base di quanto esposto nel secondo motivo, la proprietà di quella porzione del sub 37 non è stata devoluta per testamento al RA;
ii) nel caso in cui il RA fosse ritenuto proprietario dell'intero sub 37, la porzione dello stesso inglobata nel sub 36 è stata destinata a pertinenza del sub 36 per volontà comune degli allora proprietari dei due immobili, pertanto, il vincolo pertinenziale non può essere sciolto unilateralmente, ma solo per volontà congiunta di entrambi gli attuali proprietari.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1 Il primo motivo è infondato.
Il fatto che il diritto di nuda proprietà della porzione di sub 37 inglobata nel sub 36 si sia trasferito unitamente a quello del sub 36, ai sensi dell'art. 818 c.c., in quanto pertinenza di quest'ultimo, è stato allegato solo con l'atto di appello. Tuttavia, diversamente da quanto eccepito dall'appellato, l'allegazione è ammissibile. Infatti, la proprietà appartiene ai diritti autodeterminati che non vengono individuati sulla base del titolo costitutivo del diritto ma solo sulla base del contenuto stesso – Cass. n. 21641 del 23/08/2019 La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova: ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso preso in considerazione né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo "petitum", consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà; cfr. Cass. n. 5307 del 28/02/2025 pagina 8 di 11 Tuttavia, la prospettazione è infondata nel merito. Infatti, la costituzione del vincolo pertinenziale presuppone che i beni appartengano al medesimo proprietario ovvero, in caso di appartenenza a due distinti proprietari -come nel caso di specie- che sussista un rapporto obbligatorio fra gli stessi nel caso che interessa inesistente e neppure allegato – Cass. n. 6581 del 05/12/1988 In tema di pertinenze la destinazione durevole di un bene a servizio di un altro, quando entrambi non appartengano al medesimo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, può derivare soltanto da un rapporto obbligatorio tra i due diversi proprietari. ( Conf 357/81, mass n 410821; ( Conf 3845/79, mass n 400301; ( Conf 673/63, mass n 260896).
1.2 Il secondo motivo è infondato.
non è divenuta nuda proprietaria -prima- e piena proprietaria - Parte_1 successivamente- della porzione di sb 37 inglobato nel sub 36 per l'assorbente ragione che il padre, suo dante causa, non era proprietario di quella porzione per non averla a sua volta ricevuta dal suo dante causa. Infatti, il padre era divenuto proprietario del sub 36 nel 1962. L'atto di acquisto individuava pacificamente il bene di cui al sub 36 nell'originaria consistenza, posto che i lavori di modifica sono avvenuti nel 1984. Il sub 37 era di proprietà esclusiva della moglie . CP_2 Successivamente alla modifica dello stato di fatto, non vi è stato un frazionamento del sub 37 - che, quindi, è rimasto nella sua originaria consistenza- e non vi è stato un atto che abbia trasferito il diritto di proprietà della moglie su quella porzione di sub 37 al marito -peraltro mai frazionata-. Quindi, con la compravendita dell'11.3.2005 non ha potuto trasferire alla Parte_2 GL la nuda proprietà di quella porzione di sub 37 perchè non era compresa nel Pt_1 contenuto del proprio diritto di proprietà che coincideva con la consistenza originaria del sub 36 che aveva ricevuto dal proprio avente causa. Il rogito del 2005 individua il bene oggetto di compravendita con i dati catastali coincidenti con l'atto di provenienza che sono rappresentativi del bene nella consistenza originaria ricevuta dal dante causa -con esclusione quindi della porzione del sub 37 annessa di fatto, ma non di diritto-. Né è in contraddizione la planimetria catastale allegata al rogito dell'11.3.2005, protocollata in data 5.2.1986 con il n. 04972 -doc.1 appellante- che è diversa da quella avente protocollo n. 09473 prodotta dall'appellante sub doc.
3. Infatti, la planimetria allegata all'atto del 2005 non è rappresentativa della diversa situazione di fatto dei mappali. Rappresenta con linea tratteggiata la suddivisione fra il sub 36 e il 37 coincidente con lo stato di diritto -diversamente da quella coeva prodotta dall'appellante con il doc.3 che, invece, è rappresentativa dello stato di fatto come risultante dalle modifiche effettuate-. Inoltre, la planimetria allegata all'atto del 2005, indica a sinistra della linea tratteggiata, nella posizione ove si trova la porzione di sub 37 inglobata di fatto nel sub 36, “proprietà di terzi”, individuata nella descrizione dei confini contenuta nell'atto come il sub 37.
pagina 9 di 11 Né peraltro, può estendersi il contenuto del diritto oggetto di trasferimento sulla base di situazioni di fatto anche volute ma che non si sono tradotte in atti giuridici idonee a trasferirne il diritto. Infine, allo scopo di accertare la fondatezza dell'azione di rivendica proposta dall'appellante, è del tutto inconferente accertare se il testamento della abbia trasferito in capo al figlio CP_2
il diritto di nuda proprietà dell'intero sub 37 -su cui si tornerà esaminando il quarto CP_1 motivo-. Infatti, ciò che rileva è il fatto che nessun titolare del diritto di proprietà del sub 37 abbia mai trasmesso a , dante causa dell'appellante, il diritto di proprietà sulla porzione di Parte_2 sub 37 inglobata nel sub 36.
1.3 Il terzo motivo è infondato.
Il sub 37 fino al 2001 -data del decesso- era di proprietà esclusiva della . CP_2 La porzione del sub 37 inglobata dal 1984 nel sub 36 -di proprietà di non era Parte_2 una pertinenza del bene principale -sub 36- come prospettato nel motivo di appello per le ragioni già esposte a confutazione del primo motivo di appello che si richiamano. Come già evidenziato dal tribunale D'Evant Augusto, fino al 2001, non è stato possessore della porzione di sub 37 inglobata nel sub 36, ma solo detentore autonomo in ragione del rapporto di coniugio con il proprietario esclusivo dello stesso -Cass. n.9786 del 14.6.2012-. Ciò – diversamente da quanto prospettato nel motivo di appello- vale anche per la parte della porzione del sub 37 adibita a sgabuzzino a cui aveva accesso solo il marito. Infatti, ciò non costituisce un atto di interversione della detenzione in possesso ex art. 1141, secondo comma, c.c., in quanto compiuto con il consenso del coniuge proprietario, come desunto presuntivamente dallo stretto legame esistente fra i due in assenza di elementi di segno contrario. Quindi, per il periodo dal 2001 al suo decesso nel 2012, ha esercitato sul sub Parte_2 37 la mera detenzione corrispondente al diritto di usufrutto oggetto di lascito testamentario da parte della moglie, coesistente con il possesso a titolo di nudo proprietario dal figlio . CP_1 Tuttavia, non è stato neppure allegato alcun atto di interversione della detenzione in opposizione al possesso del nudo proprietario compiuto dal padre che avente per oggetto la Parte_2 porzione di sub 37 inglobata nel sub 36 – Cass. n. 355 del 10/01/2011 L'usufruttuario, ancorché possessore rispetto ai terzi, è, nel rapporto con il nudo proprietario, mero detentore del bene, con la conseguenza che egli può usucapirne la proprietà solo ponendo in essere un atto d'interversione del possesso, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile, vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui-. Conclusivamente, come ritenuto dal tribunale, non è maturato il periodo minimo di esercizio del possesso in capo all'appellante per poter usucapire il bene.
1.4 Il quarto motivo è infondato.
Afferma l'appellante che dall'interpretazione della volontà espressa nel testamento dalla madre, ella abbia voluto lasciare al figlio la nuda proprietà della sola porzione del sub 37 abitata -al pagina 10 di 11 momento della redazione del testamento e del suo decesso- dalla GL -con esclusione quindi della porzione del sub 37 inglobata nel sub 36 -dove abitavano i genitori-. Ciò si desumerebbe dal fatto che la stessa nel testamento descriverebbe il bene oggetto del lascito al figlio come “quello attualmente occupato da MI GL ”. Pt_1 La prospettazione non è condivisibile. Infatti, la formula utilizzata è meramente genericamente descrittiva degli immobili che invece vengono individuati dalla testatrice -che aveva svolto la professione di avvocato- con espresso riferimento ai due distinti atti di acquisto riportati testualmente e quindi nella loro consistenza di diritto a questi corrispondenti. In ogni caso, è assorbente il fatto che la testatrice era pacificamente titolare del diritto di proprietà esclusiva sull'intero sub 37. Quindi, con il testamento ha devoluto al figlio la nuda proprietà del mappale 37 nella CP_1 sua consistenza di diritto mai modificata, comprensiva quindi anche della porzione ancora inglobata di fatto nel mappale 36 -il ripostiglio-. Infatti, non potrebbe che essere così in ragione del fatto che il sub 37 era comprensivo anche della porzione inglobata nel sub 36. Conseguentemente, il testamento, in quanto atto traslativo del diritto di proprietà lo ha trasferito nel suo intero contenuto. Quindi è divenuto per successione testamentaria proprietario dell'intero sub Controparte_1 37, a sua volta acquistato dalla madre sua dante causa nel 1962, così integrandosi il periodo per l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà.
2. secondo il principio della soccombenza, deve essere condannata a pagare le Parte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa -stante l'impossibilità di desumere dagli atti il valore degli immobili oggetto di causa-, in complessivi € 6.946,00 - di cui € 2.058 per studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n. 1221/25 del Tribunale di Milano pubblicata in data 12.2.2025;
3. condanna a pagare a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 6.946,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Pt_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
[...] DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228.
Milano, 5.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR AN OL Cesira D'Anella pagina 11 di 11