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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6865/2021
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6865/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione Parte_4
di nuovo difensore, dall'avv. Riccardo Saladino, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano, in Pomigliano D'Arco (NA), alla piazza G. Leone n. 23;
ATTORI
E
in persona dell'amministratore p.t., avv. Controparte_1
, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato nel suo Controparte_2
studio, in Pomigliano D'Arco (NA), alla via Leonardo da Vinci n. 57;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e proprietari di unità immobiliari ricomprese nel Parte_3 Parte_4
impugnavano la delibera CP_1 CP_1 Controparte_3
dell'assemblea condominiale assunta il 28.09.2021, con la quale venivano approvati all'unanimità i punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno aventi ad oggetto “
2. Esame ed
pagina 2 di 7 approvazione del rendiconto dell'anno 2013, corredato della nota sintetica esplicativa del rendiconto e dell'estratto conto bancario che riporta tutte le entrate e le uscite dell'anno.
3. Riesame e nuova approvazione dei rendiconti già approvati dall' assemblea del 29/6/2021 relativi agli anni 2014-2015-2015-2017-2018, corredati delle note sintetiche esplicative dei rendiconti e degli estratti conto bancari che riportano tutte le entrate e tutte le uscite anno per anno”, tutti basati sul bilancio preventivo dell'anno 2013.
A fondamento dell'azione deducevano la violazione del disposto di cui all'art. 1130-bis
c.c., per mancanza del registro di contabilità, della nota sintetica esplicativa e del riepilogo finanziario, contestando che l'estratto conto condominiale potesse surrogare la detta documentazione.
Evidenziavano inoltre che i bilanci approvati si riferivano alla gestione del precedente amministratore (revocato dal Tribunale per gravi irregolarità di gestione) il quale, a seguito di un procedimento ex art. 700 c.p.c., non aveva restituito integralmente la documentazione condominiale relativa agli anni dal 2012, in quanto – a suo dire – andata distrutta a causa di un allagamento. A fronte di siffatta carenza documentale, nonché dell'inesistente contabilizzazione dei consumi idrici, evidenziavano l'inaffidabilità dei bilanci ugualmente approvati.
Concludevano quindi chiedendo, previa sospensione dell'efficacia della delibera contestata, da concedersi inaudita altera parte, che la stessa fosse dichiarata illegittima, nulla e/o annullabile, con vittoria di spese.
Il Tribunale rigettava la richiesta sospensiva ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione dell'invocato provvedimento.
Si costituiva il in persona dell'amministratore, eccependo Controparte_1
la carenza di interesse ad agire degli attori, i quali non hanno esposto i pregiudizi in concreto patiti a causa dell'approvazione dei rendiconti consuntivi degli anni dal 2014 al
2018, né l'utilità concreta che essi trarrebbero dall'annullamento domandato al
Tribunale, né per quale motivo l'asserita mancanza del “registro di contabilità”, in pagina 3 di 7 presenza dell'estratto conto analitico del conto corrente condominiale, e della “nota sintetica esplicativa della gestione”, invece messa a disposizione dei condòmini, avrebbe leso in concreto i loro diritti, né in che modo il mancato inserimento nei rendiconti delle ripartizioni dei consumi idrici avrebbe determinato l'inattendibilità e/o erroneità delle altre spese correnti conteggiate e ripartite.
Il , sulla base di quanto innanzi, deduceva anche l'infondatezza delle CP_1
avverse doglianze, giacché i rendiconti sono stati contestati in maniera del tutto generica e pretestuosa, e rilevava altresì che l'azione sarebbe stata proposta nella consapevolezza dell'assenza di una sua utilità pratica, con abuso del mezzo processuale.
Chiedeva, quindi, di rigettare in rito o comunque nel merito la domanda e di condannare gli attori in solido tra loro, al risarcimento in favore del condominio del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il Tribunale rigettava le istanze di prova avanzate da parte attrice e la causa veniva dunque rinviata per precisazione conclusioni e infine, fissata per l'udienza del 02.12.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che abbia eliminato la posizione di contrasto, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia
(Cassazione civile, sez. III, 10.02.2003, n. 1950).
Nel caso di specie, è documentato che la delibera impugnata (che già andava a sostituire altra delibera con medesimo oggetto) è stata sostituita da altra delibera avente lo stesso oggetto.
pagina 4 di 7 Difatti, gli attori hanno agito in giudizio impugnando la delibera condominiale assunta il
28.09.2021, con la quale venivano approvati all'unanimità i punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno, ovvero “
2. Esame ed approvazione del rendiconto dell'anno 2013, corredato della nota sintetica esplicativa del rendiconto e dell'estratto conto bancario che riporta tutte le entrate e le uscite dell'anno.
3. Riesame e nuova approvazione dei rendiconti già approvati dall' assemblea del 29/6/2021 relativi agli anni 2014-2015-2015-2017-2018, corredati delle note sintetiche esplicative dei rendiconti e degli estratti conto bancari che riportano tutte le entrate e tutte le uscite anno per anno”.
Senonché, la stessa parte attrice ha poi dedotto e documentato che la delibera impugnata,
è stata successivamente sostituita dalla delibera del 23.06.2022 (v. all. 23 e 24 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. degli attori), con la quale l'assemblea ha riapprovato i rendiconti dal 2013 al 2020 (cfr. II memoria ex art. 183 c.p.c. attori: “L' amministratore nella convocazione per l'assemblea di approvazione del consuntivo per l'anno CP_2
2021 (cfr. doc.ti 23 e 24 allegati alla presente, punto 1-C all' Ordine del giorno), convocata per i giorni 22-23 Giugno 2022, ha tentato per la terza volta (n.b.: la presente è la seconda impugnativa dei medesimi bilanci) - considerando i bilanci già impugnati con il presente giudizio e con il giudizio recante n. rg. 5688/2021 (prima impugnativa dei medesimi bilanci) – di approvare i bilanci 2013-2020 (impugnativa pendente dinanzi a Codesto Tribunale con giudizio recante n.rg. 4530/2022), senza riuscire a superare le doglianze mosse dagli attori posta la persistente carenza di tutti gli elementi essenziali e, dunque, la violazione del dettato normativo e giurisprudenziale non essendo soddisfatto il principio di intellegibilità del bilancio. 28.09.2021”).
Ne consegue che la delibera censurata è stata superata dalla nuova deliberazione del
26.03.2022.
La sostituzione della delibera con altra - a sua volta oggetto di impugnativa - determina la cessazione della materia del contendere, che si verifica anche quando la sostituzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 c.c., in quanto la pagina 5 di 7 sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10847/2020).
Difatti, l'assemblea condominiale che abbia deliberato riguardo un certo ordine del giorno può modificarlo per intero o in parte sostituendo la delibera condominiale originaria con un'altra. In tal caso trova applicazione la previsione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. dettata in materia societaria, ma estesa in via interpretativa nel diritto condominiale, a norma del quale “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno”.
Qualora sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l'annullamento non può avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo.
Motivo per cui va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti - come nella specie - che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, mediante la adozione di una nuova delibera che, inevitabilmente, inficia l'utilità di una pronuncia di annullamento della prima delibera (v. Cass. n. 24957/2016; Cass. n. 2999/2010; Cass. n. 11961/2004).
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, in mancanza di un espresso accordo delle parti sul punto, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolarle, in base al principio della soccombenza.
Ed invero, l'intervenuta cessazione della materia del contendere non può esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni delle parti. Come stabilito da giurisprudenza costante, infatti, alla declaratoria di pagina 6 di 7 cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero, sulla scorta di un semplice giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018).
Orbene, nella fattispecie, la sostituzione della delibera impugnata, già in pendenza della presente impugnativa, con altra avente il medesimo oggetto, milita in senso favorevole alle ragioni dei condòmini attori e impone la condanna del convenuto al CP_1
pagamento delle spese di lite del presente giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici, CP_1
liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre rimborso spese vive, spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Nola, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6865/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione Parte_4
di nuovo difensore, dall'avv. Riccardo Saladino, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano, in Pomigliano D'Arco (NA), alla piazza G. Leone n. 23;
ATTORI
E
in persona dell'amministratore p.t., avv. Controparte_1
, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato nel suo Controparte_2
studio, in Pomigliano D'Arco (NA), alla via Leonardo da Vinci n. 57;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e proprietari di unità immobiliari ricomprese nel Parte_3 Parte_4
impugnavano la delibera CP_1 CP_1 Controparte_3
dell'assemblea condominiale assunta il 28.09.2021, con la quale venivano approvati all'unanimità i punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno aventi ad oggetto “
2. Esame ed
pagina 2 di 7 approvazione del rendiconto dell'anno 2013, corredato della nota sintetica esplicativa del rendiconto e dell'estratto conto bancario che riporta tutte le entrate e le uscite dell'anno.
3. Riesame e nuova approvazione dei rendiconti già approvati dall' assemblea del 29/6/2021 relativi agli anni 2014-2015-2015-2017-2018, corredati delle note sintetiche esplicative dei rendiconti e degli estratti conto bancari che riportano tutte le entrate e tutte le uscite anno per anno”, tutti basati sul bilancio preventivo dell'anno 2013.
A fondamento dell'azione deducevano la violazione del disposto di cui all'art. 1130-bis
c.c., per mancanza del registro di contabilità, della nota sintetica esplicativa e del riepilogo finanziario, contestando che l'estratto conto condominiale potesse surrogare la detta documentazione.
Evidenziavano inoltre che i bilanci approvati si riferivano alla gestione del precedente amministratore (revocato dal Tribunale per gravi irregolarità di gestione) il quale, a seguito di un procedimento ex art. 700 c.p.c., non aveva restituito integralmente la documentazione condominiale relativa agli anni dal 2012, in quanto – a suo dire – andata distrutta a causa di un allagamento. A fronte di siffatta carenza documentale, nonché dell'inesistente contabilizzazione dei consumi idrici, evidenziavano l'inaffidabilità dei bilanci ugualmente approvati.
Concludevano quindi chiedendo, previa sospensione dell'efficacia della delibera contestata, da concedersi inaudita altera parte, che la stessa fosse dichiarata illegittima, nulla e/o annullabile, con vittoria di spese.
Il Tribunale rigettava la richiesta sospensiva ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione dell'invocato provvedimento.
Si costituiva il in persona dell'amministratore, eccependo Controparte_1
la carenza di interesse ad agire degli attori, i quali non hanno esposto i pregiudizi in concreto patiti a causa dell'approvazione dei rendiconti consuntivi degli anni dal 2014 al
2018, né l'utilità concreta che essi trarrebbero dall'annullamento domandato al
Tribunale, né per quale motivo l'asserita mancanza del “registro di contabilità”, in pagina 3 di 7 presenza dell'estratto conto analitico del conto corrente condominiale, e della “nota sintetica esplicativa della gestione”, invece messa a disposizione dei condòmini, avrebbe leso in concreto i loro diritti, né in che modo il mancato inserimento nei rendiconti delle ripartizioni dei consumi idrici avrebbe determinato l'inattendibilità e/o erroneità delle altre spese correnti conteggiate e ripartite.
Il , sulla base di quanto innanzi, deduceva anche l'infondatezza delle CP_1
avverse doglianze, giacché i rendiconti sono stati contestati in maniera del tutto generica e pretestuosa, e rilevava altresì che l'azione sarebbe stata proposta nella consapevolezza dell'assenza di una sua utilità pratica, con abuso del mezzo processuale.
Chiedeva, quindi, di rigettare in rito o comunque nel merito la domanda e di condannare gli attori in solido tra loro, al risarcimento in favore del condominio del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il Tribunale rigettava le istanze di prova avanzate da parte attrice e la causa veniva dunque rinviata per precisazione conclusioni e infine, fissata per l'udienza del 02.12.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che abbia eliminato la posizione di contrasto, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia
(Cassazione civile, sez. III, 10.02.2003, n. 1950).
Nel caso di specie, è documentato che la delibera impugnata (che già andava a sostituire altra delibera con medesimo oggetto) è stata sostituita da altra delibera avente lo stesso oggetto.
pagina 4 di 7 Difatti, gli attori hanno agito in giudizio impugnando la delibera condominiale assunta il
28.09.2021, con la quale venivano approvati all'unanimità i punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno, ovvero “
2. Esame ed approvazione del rendiconto dell'anno 2013, corredato della nota sintetica esplicativa del rendiconto e dell'estratto conto bancario che riporta tutte le entrate e le uscite dell'anno.
3. Riesame e nuova approvazione dei rendiconti già approvati dall' assemblea del 29/6/2021 relativi agli anni 2014-2015-2015-2017-2018, corredati delle note sintetiche esplicative dei rendiconti e degli estratti conto bancari che riportano tutte le entrate e tutte le uscite anno per anno”.
Senonché, la stessa parte attrice ha poi dedotto e documentato che la delibera impugnata,
è stata successivamente sostituita dalla delibera del 23.06.2022 (v. all. 23 e 24 alla I memoria ex art. 183 c.p.c. degli attori), con la quale l'assemblea ha riapprovato i rendiconti dal 2013 al 2020 (cfr. II memoria ex art. 183 c.p.c. attori: “L' amministratore nella convocazione per l'assemblea di approvazione del consuntivo per l'anno CP_2
2021 (cfr. doc.ti 23 e 24 allegati alla presente, punto 1-C all' Ordine del giorno), convocata per i giorni 22-23 Giugno 2022, ha tentato per la terza volta (n.b.: la presente è la seconda impugnativa dei medesimi bilanci) - considerando i bilanci già impugnati con il presente giudizio e con il giudizio recante n. rg. 5688/2021 (prima impugnativa dei medesimi bilanci) – di approvare i bilanci 2013-2020 (impugnativa pendente dinanzi a Codesto Tribunale con giudizio recante n.rg. 4530/2022), senza riuscire a superare le doglianze mosse dagli attori posta la persistente carenza di tutti gli elementi essenziali e, dunque, la violazione del dettato normativo e giurisprudenziale non essendo soddisfatto il principio di intellegibilità del bilancio. 28.09.2021”).
Ne consegue che la delibera censurata è stata superata dalla nuova deliberazione del
26.03.2022.
La sostituzione della delibera con altra - a sua volta oggetto di impugnativa - determina la cessazione della materia del contendere, che si verifica anche quando la sostituzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 c.c., in quanto la pagina 5 di 7 sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10847/2020).
Difatti, l'assemblea condominiale che abbia deliberato riguardo un certo ordine del giorno può modificarlo per intero o in parte sostituendo la delibera condominiale originaria con un'altra. In tal caso trova applicazione la previsione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. dettata in materia societaria, ma estesa in via interpretativa nel diritto condominiale, a norma del quale “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno”.
Qualora sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l'annullamento non può avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo.
Motivo per cui va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti - come nella specie - che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, mediante la adozione di una nuova delibera che, inevitabilmente, inficia l'utilità di una pronuncia di annullamento della prima delibera (v. Cass. n. 24957/2016; Cass. n. 2999/2010; Cass. n. 11961/2004).
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, in mancanza di un espresso accordo delle parti sul punto, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolarle, in base al principio della soccombenza.
Ed invero, l'intervenuta cessazione della materia del contendere non può esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni delle parti. Come stabilito da giurisprudenza costante, infatti, alla declaratoria di pagina 6 di 7 cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero, sulla scorta di un semplice giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018).
Orbene, nella fattispecie, la sostituzione della delibera impugnata, già in pendenza della presente impugnativa, con altra avente il medesimo oggetto, milita in senso favorevole alle ragioni dei condòmini attori e impone la condanna del convenuto al CP_1
pagamento delle spese di lite del presente giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici, CP_1
liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre rimborso spese vive, spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Nola, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7