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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/03/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 9834 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale,
vertente tra c.f. rapp.to e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dall'Avv. Francesco Picazio;
Attore
e c.f. , rapp.ta e Controparte_1 C.F._2
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Biagio
Narciso;
convenuta
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., l'architetto Pt_1
conveniva in giudizio per
[...] Controparte_1
sentirla condannare al pagamento della somma di € 29.343,77, oltre interessi moratori. Deduceva che, a seguito di incarico ricevuto dalla convenuta, aveva svolto attività professionale per conto di quest'ultima, maturando compensi professionali che non gli erano stati corrisposti.
Concludeva per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 29.343,77, oltre interessi. Vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva la quale eccepiva Controparte_1
l'inesistenza del mandato professionale, mancando qualsiasi atto scritto da cui poteva desumersi la volontà della convenuta di avvalersi della prestazione professionale o che individuasse l'oggetto della prestazione e il corrispettivo della stessa. Faceva inoltre rilevare che era stato l'attore a contattarla per proporle una permuta di cosa presente con cosa futura, avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile diruto in cambio della proprietà di alcuni appartamenti da costruire, circostanza confermata dal fatto che gli incontri, tenuti presso il notaio indicato dall'attore, erano tutti finalizzati a concludere tale trattativa. In uno di questi incontri,
secondo la prospettazione della convenuta, quest'ultima firmò un documento finalizzato ad ottenere le necessarie autorizzazioni dal Comune di Caserta per la realizzazione pag. 2/11 del fabbricato, non per il conferimento d'incarico all'attore, né la documentazione allegata da quest'ultimo dimostrava l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale. Le richieste di permesso curate dall'attore,
inoltre, presentavano varie anomalie ed omissioni, senza tralasciare che la parcella risultava priva degli elementi necessari per una corretta quantificazione della pretesa.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea. Vittoria
di spese con attribuzione.
In corso di causa veniva disposto il mutamento del rito,
esperito il tentativo di negoziazione assistita, che si concludeva senza esito alcuno;
veniva espletato l'interrogatorio formale della convenuta nonché prova per testi e, all'udienza non partecipata del 21-11-2024, la causa veniva rimessa in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
La domanda va parzialmente accolta, nei limiti di cui in motivazione.
Va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità
dell'eccezione di prescrizione del credito attoreo, in pag. 3/11 quanto formulata dalla convenuta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6^, n.1 c.p.c. e quindi oltre il termine di decadenza, di cui all'art.166 del c.p.c.
Nel merito, va in primo luogo sottolineato che la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso,
è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso” (Cass.
Sez. 2, 01/03/1995, n. 2345; Cass. Sez. 3, 04/02/2000, n.
1244).
La prova del conferimento dell'incarico può essere data con ogni mezzo, anche tramite presunzioni (da ultimo, cfr.
Cass. Civ. sez. II, ord. del 01-02-2023, n. 3043).
Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha poi l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione delle opere,
nell'adempimento dell'incarico commessogli e l'entità
pag. 4/11 delle stesse, elementi necessari per consentire al giudice la determinazione quantitativa dell'onorario professionale (Cass. Sez. 2, 21/04/1981, n. 2342; Cass.
Sez. 2, 13/04/1999, n. 3627; Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n.
9254).
Agli atti della produzione di parte attrice è stata depositata la richiesta del permesso a costruire,
controfirmato dalla resistente e dallo stesso ricorrente,
depositata presso il Comune di Caserta in data 21.12.2012,
prot. N. 100144, nella quale la resistente ha indicato espressamente di aver incaricato l'arch.De per la Pt_1
progettazione e la direzione dei lavori de quibus.
In ogni caso, la sig.ra in occasione CP_1
dell'interrogatorio formale reso nel corso dell'udienza del
6.6.2022, ha ammesso tale circostanza, precisando peraltro di aver immediatamente revocato l'incarico al Pt_1
perché il progetto ricevuto era difforme rispetto a quello inizialmente prospettato dal tecnico.
Risulta quindi provato l'avvenuto conferimento dell'incarico all'attore, da parte della convenuta,
relativo alla progettazione e alla direzione dei lavori per l'abbattimento e la ricostruzione dell'immobile, di proprietà della resistente, sito in via Tescione, Caserta.
pag. 5/11 Non può essere condivisa la deduzione, formulata dalla resistente, secondo cui nessun rapporto professionale sarebbe intercorso tra le parti, bensì unicamente una trattativa per realizzare una permuta di cosa presente con cosa futura. Sul punto, se effettivamente i testi escussi nel corso del giudizio (Notaio Notaio Per_1 Per_2
e hanno confermato l'esistenza di una Persona_3
trattativa intercorsa in tal senso tra le parti, non sono state provate le condizioni della trattativa, né è stata dimostrata la circostanza, dedotta da parte convenuta,
secondo cui la prestazione professionale effettuata dell'attore sarebbe stata resa nell'interesse esclusivo dello stesso attore e secondo modalità tali da superare la presunzione di onerosità del mandato, di cui all'art. 1709
del c.c., con conseguente esclusione del diritto al compenso del professionista.
Provato il conferimento dell'incarico al professionista ed il successivo recesso da parte della resistente, occorre determinare il compenso dovuto al ricorrente per le prestazioni effettivamente svolte dallo stesso fino al momento del recesso, ai sensi dell'art.2237, comma 1^ del c.c. e dell'art.1, comma 5 del D.M. n.140/2012.
pag. 6/11 E' stato dimostrato documentalmente che la resistente ha presentato richiesta di permesso a costruire, sottoscritta anche dal ricorrente e acquisita al protocollo del Comune
di Caserta in data 26-06-2012 e che il tecnico ha redatto la relazione tecnica di abbattimento e ricostruzione dell'edificio, depositata presso il Comune di Caserta con prot. del 02-12-2012, n. 100144. Per quanto riguarda le altre voci della parcella in atti, quali progetto architettonico, progetto impianti, relazione di calcolo,
progetto strutturale, relazione impianto elettrico,
relazione sui materiali, di cui il tecnico ha richiesto il pagamento, non può ritenersi fornita la prova che le stesse siano state effettuate dal ricorrente prima della revoca dell'incarico da parte della , dal momento che CP_1
gli elaborati depositati in atti da parte del non Pt_1
risultano né trasmessi alla resistente, né depositati al
Comune.
Né sul punto può attribuirsi rilievo determinante alla deposizione resa dalla in occasione CP_1
dell'interrogatorio formale, nella parte in cui la stessa ha dichiarato di non aver condiviso il progetto del ricorrente, perché difforme rispetto a quello prospettato ab origine, dichiarazione che, a detta del De Luca,
pag. 7/11 confermerebbe l'avvenuta redazione di tutta la progettazione, da parte del professionista, prima della revoca dell'incarico.
In realtà, la deposizione resa sul punto dalla CP_1
appare estremamente generica, né la dichiarazione di aver preso visione di un non meglio precisato “progetto” del
[...]
, effettuata in ogni caso da persona priva di Pt_1
specifiche cognizioni tecniche, consente di poter riferire con certezza tale riconoscimento agli ulteriori elaborati depositati dal ricorrente nel corso del giudizio, piuttosto che alla relazione illustrativa depositata presso il
[...]
in data 21.12.2012. CP_2
Di conseguenza, può essere riconosciuto al ricorrente esclusivamente il compenso per l'assistenza fornita alla ricorrente per la presentazione della richiesta del permesso a costruire e per la redazione della relazione illustrativa per l'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio, depositata al Comune di Caserta in data
21.12.2012.
Sul quantum, la parcella redatta dal tecnico indica, quale costo economico delle opere, ai sensi dell'art.34 del D.M.
pag. 8/11 importo contestato dalla resistente e non documentato in atti.
Di conseguenza, in assenza di un elemento essenziale per poter quantificare, ai sensi dell'art. 34 del D.M.
140/2022, (vigente al momento dell'attività professionale espletata dal ricorrente), l'importo del compenso dovuto al professionista per la redazione della suddetta relazione depositata al questo Tribunale ritiene, Controparte_2
in applicazione del criterio equitativo residuale di cui all'art.2233 del c.c. (cfr.Cass. civ., sez. 2^, 31.1.2023
n.2788; Cass. Civ., sent. N. 3492/2024), di determinare la somma dovuta al per l'attività professionale Pt_1
effettuata e documentata, nell'importo complessivo di €
2.000,00, cui vanno aggiunti gli interessi legali, da calcolare, ai sensi dell'art.1284, 4^ comma c.c., a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della resistente e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione pag. 9/11 civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda formulata dall'arch.
e condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
2.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, da calcolare ai sensi dell'art. 1284, comma 4^ del c.c.;
2) Condanna al pagamento, in favore Controparte_1
di delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n.147/2022, in complessivi € 2.838,00 di cui €
286,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese forfettarie, IVA e CPA,
se dovute, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Picazio, distrattario.
Santa Maria Capua Vetere, 7.3.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 10/11
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
140 del 2022 (parametro V), l'importo di euro 700.000,00,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 9834 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale,
vertente tra c.f. rapp.to e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dall'Avv. Francesco Picazio;
Attore
e c.f. , rapp.ta e Controparte_1 C.F._2
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Biagio
Narciso;
convenuta
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., l'architetto Pt_1
conveniva in giudizio per
[...] Controparte_1
sentirla condannare al pagamento della somma di € 29.343,77, oltre interessi moratori. Deduceva che, a seguito di incarico ricevuto dalla convenuta, aveva svolto attività professionale per conto di quest'ultima, maturando compensi professionali che non gli erano stati corrisposti.
Concludeva per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 29.343,77, oltre interessi. Vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva la quale eccepiva Controparte_1
l'inesistenza del mandato professionale, mancando qualsiasi atto scritto da cui poteva desumersi la volontà della convenuta di avvalersi della prestazione professionale o che individuasse l'oggetto della prestazione e il corrispettivo della stessa. Faceva inoltre rilevare che era stato l'attore a contattarla per proporle una permuta di cosa presente con cosa futura, avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile diruto in cambio della proprietà di alcuni appartamenti da costruire, circostanza confermata dal fatto che gli incontri, tenuti presso il notaio indicato dall'attore, erano tutti finalizzati a concludere tale trattativa. In uno di questi incontri,
secondo la prospettazione della convenuta, quest'ultima firmò un documento finalizzato ad ottenere le necessarie autorizzazioni dal Comune di Caserta per la realizzazione pag. 2/11 del fabbricato, non per il conferimento d'incarico all'attore, né la documentazione allegata da quest'ultimo dimostrava l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale. Le richieste di permesso curate dall'attore,
inoltre, presentavano varie anomalie ed omissioni, senza tralasciare che la parcella risultava priva degli elementi necessari per una corretta quantificazione della pretesa.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea. Vittoria
di spese con attribuzione.
In corso di causa veniva disposto il mutamento del rito,
esperito il tentativo di negoziazione assistita, che si concludeva senza esito alcuno;
veniva espletato l'interrogatorio formale della convenuta nonché prova per testi e, all'udienza non partecipata del 21-11-2024, la causa veniva rimessa in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
La domanda va parzialmente accolta, nei limiti di cui in motivazione.
Va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità
dell'eccezione di prescrizione del credito attoreo, in pag. 3/11 quanto formulata dalla convenuta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6^, n.1 c.p.c. e quindi oltre il termine di decadenza, di cui all'art.166 del c.p.c.
Nel merito, va in primo luogo sottolineato che la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso,
è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso” (Cass.
Sez. 2, 01/03/1995, n. 2345; Cass. Sez. 3, 04/02/2000, n.
1244).
La prova del conferimento dell'incarico può essere data con ogni mezzo, anche tramite presunzioni (da ultimo, cfr.
Cass. Civ. sez. II, ord. del 01-02-2023, n. 3043).
Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha poi l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione delle opere,
nell'adempimento dell'incarico commessogli e l'entità
pag. 4/11 delle stesse, elementi necessari per consentire al giudice la determinazione quantitativa dell'onorario professionale (Cass. Sez. 2, 21/04/1981, n. 2342; Cass.
Sez. 2, 13/04/1999, n. 3627; Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n.
9254).
Agli atti della produzione di parte attrice è stata depositata la richiesta del permesso a costruire,
controfirmato dalla resistente e dallo stesso ricorrente,
depositata presso il Comune di Caserta in data 21.12.2012,
prot. N. 100144, nella quale la resistente ha indicato espressamente di aver incaricato l'arch.De per la Pt_1
progettazione e la direzione dei lavori de quibus.
In ogni caso, la sig.ra in occasione CP_1
dell'interrogatorio formale reso nel corso dell'udienza del
6.6.2022, ha ammesso tale circostanza, precisando peraltro di aver immediatamente revocato l'incarico al Pt_1
perché il progetto ricevuto era difforme rispetto a quello inizialmente prospettato dal tecnico.
Risulta quindi provato l'avvenuto conferimento dell'incarico all'attore, da parte della convenuta,
relativo alla progettazione e alla direzione dei lavori per l'abbattimento e la ricostruzione dell'immobile, di proprietà della resistente, sito in via Tescione, Caserta.
pag. 5/11 Non può essere condivisa la deduzione, formulata dalla resistente, secondo cui nessun rapporto professionale sarebbe intercorso tra le parti, bensì unicamente una trattativa per realizzare una permuta di cosa presente con cosa futura. Sul punto, se effettivamente i testi escussi nel corso del giudizio (Notaio Notaio Per_1 Per_2
e hanno confermato l'esistenza di una Persona_3
trattativa intercorsa in tal senso tra le parti, non sono state provate le condizioni della trattativa, né è stata dimostrata la circostanza, dedotta da parte convenuta,
secondo cui la prestazione professionale effettuata dell'attore sarebbe stata resa nell'interesse esclusivo dello stesso attore e secondo modalità tali da superare la presunzione di onerosità del mandato, di cui all'art. 1709
del c.c., con conseguente esclusione del diritto al compenso del professionista.
Provato il conferimento dell'incarico al professionista ed il successivo recesso da parte della resistente, occorre determinare il compenso dovuto al ricorrente per le prestazioni effettivamente svolte dallo stesso fino al momento del recesso, ai sensi dell'art.2237, comma 1^ del c.c. e dell'art.1, comma 5 del D.M. n.140/2012.
pag. 6/11 E' stato dimostrato documentalmente che la resistente ha presentato richiesta di permesso a costruire, sottoscritta anche dal ricorrente e acquisita al protocollo del Comune
di Caserta in data 26-06-2012 e che il tecnico ha redatto la relazione tecnica di abbattimento e ricostruzione dell'edificio, depositata presso il Comune di Caserta con prot. del 02-12-2012, n. 100144. Per quanto riguarda le altre voci della parcella in atti, quali progetto architettonico, progetto impianti, relazione di calcolo,
progetto strutturale, relazione impianto elettrico,
relazione sui materiali, di cui il tecnico ha richiesto il pagamento, non può ritenersi fornita la prova che le stesse siano state effettuate dal ricorrente prima della revoca dell'incarico da parte della , dal momento che CP_1
gli elaborati depositati in atti da parte del non Pt_1
risultano né trasmessi alla resistente, né depositati al
Comune.
Né sul punto può attribuirsi rilievo determinante alla deposizione resa dalla in occasione CP_1
dell'interrogatorio formale, nella parte in cui la stessa ha dichiarato di non aver condiviso il progetto del ricorrente, perché difforme rispetto a quello prospettato ab origine, dichiarazione che, a detta del De Luca,
pag. 7/11 confermerebbe l'avvenuta redazione di tutta la progettazione, da parte del professionista, prima della revoca dell'incarico.
In realtà, la deposizione resa sul punto dalla CP_1
appare estremamente generica, né la dichiarazione di aver preso visione di un non meglio precisato “progetto” del
[...]
, effettuata in ogni caso da persona priva di Pt_1
specifiche cognizioni tecniche, consente di poter riferire con certezza tale riconoscimento agli ulteriori elaborati depositati dal ricorrente nel corso del giudizio, piuttosto che alla relazione illustrativa depositata presso il
[...]
in data 21.12.2012. CP_2
Di conseguenza, può essere riconosciuto al ricorrente esclusivamente il compenso per l'assistenza fornita alla ricorrente per la presentazione della richiesta del permesso a costruire e per la redazione della relazione illustrativa per l'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio, depositata al Comune di Caserta in data
21.12.2012.
Sul quantum, la parcella redatta dal tecnico indica, quale costo economico delle opere, ai sensi dell'art.34 del D.M.
pag. 8/11 importo contestato dalla resistente e non documentato in atti.
Di conseguenza, in assenza di un elemento essenziale per poter quantificare, ai sensi dell'art. 34 del D.M.
140/2022, (vigente al momento dell'attività professionale espletata dal ricorrente), l'importo del compenso dovuto al professionista per la redazione della suddetta relazione depositata al questo Tribunale ritiene, Controparte_2
in applicazione del criterio equitativo residuale di cui all'art.2233 del c.c. (cfr.Cass. civ., sez. 2^, 31.1.2023
n.2788; Cass. Civ., sent. N. 3492/2024), di determinare la somma dovuta al per l'attività professionale Pt_1
effettuata e documentata, nell'importo complessivo di €
2.000,00, cui vanno aggiunti gli interessi legali, da calcolare, ai sensi dell'art.1284, 4^ comma c.c., a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della resistente e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione pag. 9/11 civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda formulata dall'arch.
e condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
2.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, da calcolare ai sensi dell'art. 1284, comma 4^ del c.c.;
2) Condanna al pagamento, in favore Controparte_1
di delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n.147/2022, in complessivi € 2.838,00 di cui €
286,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese forfettarie, IVA e CPA,
se dovute, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Picazio, distrattario.
Santa Maria Capua Vetere, 7.3.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 10/11
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
140 del 2022 (parametro V), l'importo di euro 700.000,00,