Art. 7.
Il Ministro per la sanita', sentito il Comitato amministrativo dell'istituto superiore di sanita', puo' disporre la conferma delle borse di studio, corrispondenti ai fini indicati dal precedente articolo 1 e in godimento alla data del 1 giugno 1964, per un periodo non eccedente la data di scadenza per ciascuna di esse stabilita.
Il Ministro per la sanita', sentito il Comitato amministrativo dell'istituto superiore di sanita', puo' disporre la conferma delle borse di studio, corrispondenti ai fini indicati dal precedente articolo 1 e in godimento alla data del 1 giugno 1964, per un periodo non eccedente la data di scadenza per ciascuna di esse stabilita.