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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9907 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3205/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 3205 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), in Roma Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Piazza Irnerio n. 67, presso lo studio dell'Avv
RO AD giusta delega a calce all'atto di citazione C.F._2
in 1°grado; il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176 comma 2 cpc, di voler ricevere la comunicazione presso il proprio n. di fax 06.66012823 o al seguente indirizzo Pec così indicati ai sensi e per Email_1
gli effetti di cui all'art. 2 DPR 11/2105 n. 68
-appellante
E
(già - C.F. ), nella persona del CP_1 CP_2 P.IVA_1
Sindaco, p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Caldarozzi (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. C.F._3 [...]
Notaio in Roma, rep. 1353, raccolta n. 930 del 1° luglio 2020 e presso la Per_1
stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 (PEC: oma.it; tel. 06.67103604); Em_2 Email_3 CP_2
-appellata
E
Controparte_3
-appellata contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 20364/2020 resa dal Giudice di
Pace di Roma i 5.10.2020 e pubblicata il 10.11.2020, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello e in riforma parziale della sentenza del
Giudice di Pace di Roma, 3° sezione civile dr. Forestiero n. 20364/20 emessa in data
05/10/2020 e depositata il 10/11/2020 nel procedimento n.r.g. 66205/19, mai notificata, condannare le parti appellate alla rifusione di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni appellata CP_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito rigettare l'appello proposto perché infondato. Nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, mandare esente dalla CP_1
condanna, in applicazione del principio di causalità del contenzioso;
in via subordinata, si chiede di riconoscere le spese nei limiti delle spese vive o comunque nei limiti dei minimi tariffari, con l'abbattimento ulteriore del 50%, ai sensi della normativa vigente.
Si chiede altresì, per Roma capitale la compensazione delle spese di giudizio relative al secondo grado, atteso che la compensazione delle spese opposta è decisione autonoma del Giudice di prime cure che non può ripercuotersi negativamente sul soggetto appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la Sig.ra impugnava, innanzi al Giudice di Pace, l'estratto Pt_1
di ruolo, contenente il riferimento alla cartella esattoriale n. 09720120286259692000, in quanto - a suo dire - detta cartella, come pure i prodromici verbali di accertamento di violazione al C.d.S., non le sarebbero stati mai notificati, con conseguente intervenuta prescrizione della sottesa pretesa creditoria.
Pertanto, così concludeva: IN VIA PRELIMINARE: sospendere, sussistendone tutti presupposti di legge, l'efficacia esecutiva della cartella n. 09720120286259692000 emessa dalla in danno dell'attore, del presupposto Controparte_4
Ruolo e del presupposto verbale;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa avanzata con la cartella di pagamento n. 09720120286259692000 con conseguente estinzione di ogni relativa obbligazione;
IN VIA PRINCIPALE: accertare
e dichiarare per tutti i motivi di cui al presente atto la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto e per l'effetto annullare o dichiarare nulla e/o inefficace la cartella n.
09720120286259692000 riportata nell'estratto di ruolo impugnato in quanto nulla, invalida, inesistente, illegittima, soggetta a prescrizione e decadenza;
sempre per
l'effetto ordinare alla la cancellazione dai registri Controparte_4
dei pubblici uffici di tutte le eventuali iscrizioni pregiudizievoli eseguite in danno della parte attrice sulla scorta dell atto opposto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della presente domanda e/o di accoglimento parziale della stessa, ridurre
e/o contenere il pagamento di quanto dovuto nelle misure minori possibili e dispone la rateizzazione delle stesse;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara Antistatario.
Si costituiva contestando le prospettazioni dell'attore, chiedendo la CP_1
conferma della cartella opposta.
rimaneva contumace seppur regolarmente citata. Controparte_4
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 20364/20, depositata in data 10/11/2020, accoglieva la domanda attorea e compensava le spese di lite tra le parti.
Con successivo atto d'appello, la Sig.ra impugnava detta sentenza, adducendo Pt_1
l'illegittimità della compensazione delle spese di lite per presunta violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c.
Infatti la signora , impugnava la sentenza limitatamente al capo che disciplinava Pt_1
le spese di lite, ritenendola ingiusta, errata ed altamente lesiva dei diritti dell'appellante e qundi chiedeva la riforma del capo relativo alle sole spese, per il seguente motivo: mancanza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese e oncludeva come in epigrafe.
Si costituiva in Giudizio mentre CP_1 Controparte_5
rimaneva contumace.
eccepiva l'infondatezza dei motivi di censura ex adverso prospettati, CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello, ritenedo che la compensazione fosse giustitificata, dalla sempliità della causa e dalla minima attività difensiva svoltasi in una sola udienza.
Citava le Sezioni Unite della Cassazione, le quali avevano affermato che le ragioni della compensazione non debbono ma semplicemente possono essere specificamente esplicitate, purché risultino dalla motivazione complessiva del provvedimento giurisdizionale (Cass., S.U., n. 20598/2008). In ogni caso sottolineava che l'Amministrazione capitolina doveva andare esente comunque dalla condanna alle spese di lite, avendo dimostrato in giudizio la correttezza del proprio operato amministrativo e la responsabilità esclusiva del
Concessionario della riscossione in relazione ai fatti per cui è causa.
In via subordinata, sempre in caso di accoglimento dell'appello proposto, chiedeva tuttavia il riconoscimento delle spese di lite nei limiti delle spese vive ovvero dei minimi tariffari abbattuti, ai sensi di legge, del 50%, attesa la natura del contenzioso.
Concludeva come in epigrafe.
La causa, assegnata a questo giudice l'8.8.2022, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 27.2.2025, con assegnazione dei termini di cui al'art.190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, dalla lettura dela sentenza impugnata, si evince che il Giudice di Pace ha accolto in toto l'opposizone, ritenendo non contestata da Controparte_6
l'omessa notifica della cartella esattoriale e comunque non provate, né tale notifica, né le altre notifiche degli atti prodromici e tuttavia compensava le spese senza addurre alcuna motivazione in sentenza in ordine a tale decisione.
Atteso che in assenza di appello in via incidentale non è più possibile valutare il merito della decisione, né il giudice ha fornito elementi per valutare diversamente la condotta delle due opposte, stante l'accoglimento totale dell'opposizione, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza in punto spese e queso giudice non ha nemmeno elementi per graduare le spese a carico delle soccombenti in modo diverso.
Peraltro, senza indicarne le ragioni, non rinvenibili nemmeno dalla lettura complessiva della motivazione, i giudice di primo grado ha compensato le spese tra le parti, violando così la norma di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. del testo novellato che prevede che “il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Va osservato che la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art.92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Da ultimo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22598/18, ha dettato le regole che il giudice deve seguire quando motiva la decisione di compensare le spese di lite.
In conclusione, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese, devono essere esplicitamente indicate.
Nel caso de quo, il giudice di primo grado non si è espresso affatto su tali ragioni, né le stesse sono desumibili dal complesso della motivazione, tanto meno ha fatto cenno a contrastanti inidirizzi giuresprudenziali o a novità di orientamenti giuresprudenziali o a gravi ed ecezionali ragioni.
Pertanto, il motivo di gravame è fondato e la sentenza impugnata va riformata in punto spese.
Ne consegue, che l'appello proposto da va accolto e la sentenza Parte_1
riformata nella parte in cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite tra le parti, condannando entrambe le appellate alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, in entrambi i gradi di giudizio.
Le spese del primo grado di giudizio e del presente gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 così come aggiornati con DM 147/22, applicando la tariffa minima, in ragione delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi, secondo lo scaglione 0 -
1.100,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella
Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20364/20, così provvede:
- accoglie l'appello, e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna
[...]
e , ciascuna al pagamento delle spese di lite CP_1 Controparte_6
sostenute da , che per il primo grado di giudizio, si liquidano per ognuna Parte_1
delle parti opposte, in € 134,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano per ognuna delle parti appellate in € 232,00, oltre
IVA, CPA e spese generale, tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, così decisa il 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 3205 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), in Roma Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Piazza Irnerio n. 67, presso lo studio dell'Avv
RO AD giusta delega a calce all'atto di citazione C.F._2
in 1°grado; il suddetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176 comma 2 cpc, di voler ricevere la comunicazione presso il proprio n. di fax 06.66012823 o al seguente indirizzo Pec così indicati ai sensi e per Email_1
gli effetti di cui all'art. 2 DPR 11/2105 n. 68
-appellante
E
(già - C.F. ), nella persona del CP_1 CP_2 P.IVA_1
Sindaco, p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Caldarozzi (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. C.F._3 [...]
Notaio in Roma, rep. 1353, raccolta n. 930 del 1° luglio 2020 e presso la Per_1
stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 (PEC: oma.it; tel. 06.67103604); Em_2 Email_3 CP_2
-appellata
E
Controparte_3
-appellata contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 20364/2020 resa dal Giudice di
Pace di Roma i 5.10.2020 e pubblicata il 10.11.2020, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello e in riforma parziale della sentenza del
Giudice di Pace di Roma, 3° sezione civile dr. Forestiero n. 20364/20 emessa in data
05/10/2020 e depositata il 10/11/2020 nel procedimento n.r.g. 66205/19, mai notificata, condannare le parti appellate alla rifusione di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni appellata CP_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito rigettare l'appello proposto perché infondato. Nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, mandare esente dalla CP_1
condanna, in applicazione del principio di causalità del contenzioso;
in via subordinata, si chiede di riconoscere le spese nei limiti delle spese vive o comunque nei limiti dei minimi tariffari, con l'abbattimento ulteriore del 50%, ai sensi della normativa vigente.
Si chiede altresì, per Roma capitale la compensazione delle spese di giudizio relative al secondo grado, atteso che la compensazione delle spese opposta è decisione autonoma del Giudice di prime cure che non può ripercuotersi negativamente sul soggetto appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la Sig.ra impugnava, innanzi al Giudice di Pace, l'estratto Pt_1
di ruolo, contenente il riferimento alla cartella esattoriale n. 09720120286259692000, in quanto - a suo dire - detta cartella, come pure i prodromici verbali di accertamento di violazione al C.d.S., non le sarebbero stati mai notificati, con conseguente intervenuta prescrizione della sottesa pretesa creditoria.
Pertanto, così concludeva: IN VIA PRELIMINARE: sospendere, sussistendone tutti presupposti di legge, l'efficacia esecutiva della cartella n. 09720120286259692000 emessa dalla in danno dell'attore, del presupposto Controparte_4
Ruolo e del presupposto verbale;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa avanzata con la cartella di pagamento n. 09720120286259692000 con conseguente estinzione di ogni relativa obbligazione;
IN VIA PRINCIPALE: accertare
e dichiarare per tutti i motivi di cui al presente atto la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto e per l'effetto annullare o dichiarare nulla e/o inefficace la cartella n.
09720120286259692000 riportata nell'estratto di ruolo impugnato in quanto nulla, invalida, inesistente, illegittima, soggetta a prescrizione e decadenza;
sempre per
l'effetto ordinare alla la cancellazione dai registri Controparte_4
dei pubblici uffici di tutte le eventuali iscrizioni pregiudizievoli eseguite in danno della parte attrice sulla scorta dell atto opposto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della presente domanda e/o di accoglimento parziale della stessa, ridurre
e/o contenere il pagamento di quanto dovuto nelle misure minori possibili e dispone la rateizzazione delle stesse;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara Antistatario.
Si costituiva contestando le prospettazioni dell'attore, chiedendo la CP_1
conferma della cartella opposta.
rimaneva contumace seppur regolarmente citata. Controparte_4
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 20364/20, depositata in data 10/11/2020, accoglieva la domanda attorea e compensava le spese di lite tra le parti.
Con successivo atto d'appello, la Sig.ra impugnava detta sentenza, adducendo Pt_1
l'illegittimità della compensazione delle spese di lite per presunta violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c.
Infatti la signora , impugnava la sentenza limitatamente al capo che disciplinava Pt_1
le spese di lite, ritenendola ingiusta, errata ed altamente lesiva dei diritti dell'appellante e qundi chiedeva la riforma del capo relativo alle sole spese, per il seguente motivo: mancanza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese e oncludeva come in epigrafe.
Si costituiva in Giudizio mentre CP_1 Controparte_5
rimaneva contumace.
eccepiva l'infondatezza dei motivi di censura ex adverso prospettati, CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello, ritenedo che la compensazione fosse giustitificata, dalla sempliità della causa e dalla minima attività difensiva svoltasi in una sola udienza.
Citava le Sezioni Unite della Cassazione, le quali avevano affermato che le ragioni della compensazione non debbono ma semplicemente possono essere specificamente esplicitate, purché risultino dalla motivazione complessiva del provvedimento giurisdizionale (Cass., S.U., n. 20598/2008). In ogni caso sottolineava che l'Amministrazione capitolina doveva andare esente comunque dalla condanna alle spese di lite, avendo dimostrato in giudizio la correttezza del proprio operato amministrativo e la responsabilità esclusiva del
Concessionario della riscossione in relazione ai fatti per cui è causa.
In via subordinata, sempre in caso di accoglimento dell'appello proposto, chiedeva tuttavia il riconoscimento delle spese di lite nei limiti delle spese vive ovvero dei minimi tariffari abbattuti, ai sensi di legge, del 50%, attesa la natura del contenzioso.
Concludeva come in epigrafe.
La causa, assegnata a questo giudice l'8.8.2022, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 27.2.2025, con assegnazione dei termini di cui al'art.190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, dalla lettura dela sentenza impugnata, si evince che il Giudice di Pace ha accolto in toto l'opposizone, ritenendo non contestata da Controparte_6
l'omessa notifica della cartella esattoriale e comunque non provate, né tale notifica, né le altre notifiche degli atti prodromici e tuttavia compensava le spese senza addurre alcuna motivazione in sentenza in ordine a tale decisione.
Atteso che in assenza di appello in via incidentale non è più possibile valutare il merito della decisione, né il giudice ha fornito elementi per valutare diversamente la condotta delle due opposte, stante l'accoglimento totale dell'opposizione, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza in punto spese e queso giudice non ha nemmeno elementi per graduare le spese a carico delle soccombenti in modo diverso.
Peraltro, senza indicarne le ragioni, non rinvenibili nemmeno dalla lettura complessiva della motivazione, i giudice di primo grado ha compensato le spese tra le parti, violando così la norma di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. del testo novellato che prevede che “il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Va osservato che la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art.92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Da ultimo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22598/18, ha dettato le regole che il giudice deve seguire quando motiva la decisione di compensare le spese di lite.
In conclusione, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese, devono essere esplicitamente indicate.
Nel caso de quo, il giudice di primo grado non si è espresso affatto su tali ragioni, né le stesse sono desumibili dal complesso della motivazione, tanto meno ha fatto cenno a contrastanti inidirizzi giuresprudenziali o a novità di orientamenti giuresprudenziali o a gravi ed ecezionali ragioni.
Pertanto, il motivo di gravame è fondato e la sentenza impugnata va riformata in punto spese.
Ne consegue, che l'appello proposto da va accolto e la sentenza Parte_1
riformata nella parte in cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite tra le parti, condannando entrambe le appellate alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, in entrambi i gradi di giudizio.
Le spese del primo grado di giudizio e del presente gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 così come aggiornati con DM 147/22, applicando la tariffa minima, in ragione delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi, secondo lo scaglione 0 -
1.100,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella
Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20364/20, così provvede:
- accoglie l'appello, e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna
[...]
e , ciascuna al pagamento delle spese di lite CP_1 Controparte_6
sostenute da , che per il primo grado di giudizio, si liquidano per ognuna Parte_1
delle parti opposte, in € 134,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano per ognuna delle parti appellate in € 232,00, oltre
IVA, CPA e spese generale, tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, così decisa il 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco