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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/12/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione SECONDA Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 3408 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
con l'Avv. Giuseppe Serio – Parte_1
opponente-
CONTRO
, con l'Avv. Michela Capelli – CP_1
opposta
- *****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a decreto ingiuntivo
In esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano. All'esito, dopo che le parti avevano discusso oralmente la causa, questa veniva riservata a termini dell'art. 281sexies c.p.c. alla Camera di Consiglio per la decisione, allo scopo di dare, all'esito di questa, deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
In fatto:
Con decreto ingiuntivo n.640/2024 reso in data 20.05.2024, il Tribunale di Taranto, in persona del Dott. , ingiungeva al sig. il pagamento in favore della Pt_2 Pt_1
ricorrente della somma di € 13.436,61, oltre interessi dalla domanda, nonché le spese della fase monitoria, liquidate in complessivi € 570,00, oltre accessori di legge;
eccepiva l'opponente, il mancato esperimento di mediazione obbligatoria, la debitoria esosa delle bollette di energia elettrica . In diritto dirimente la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della terza sezione civile, n. 25542/2024 del 24 settembre , fornisce un importante principio di diritto in merito a quelli che sono gli elementi probatori da valutare .
Sulla base di quanto affermato infatti dai Giudici Supremi spetterà al gestore del servizio dimostrare che il contatore ha perfettamente funzionato. Spetterà comunque all'utente dimostrare quelli che sono stati i consumi. L'onere di prova a carico del consumatore è
fortemente alleviato.
L'utente che abbia ricevuto una bolletta troppo elevata per contestare l'importo da pagare dovrà semplicemente dimostrare che la cifra è decisamente più alta rispetto ai consumi ordinari. Per far ciò potrà avvalersi dei dati relativi a quanto riportato nelle fatture pregresse che si basano sulle precedenti letture del contatore. Tale dato infatti,
secondo i Giudici si presume come corrispondente a verità.
Il fornitore è sempre tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore in caso di contestazione. Su di lui incombe l'onere di dimostrare che il rilevamento dei consumi
è avvenuto a regola d'arte e senza vizi.
Appare evidente che nel caso di specie ,nessuna allegazione per dimostrare l'asserito esorbitante consumo rispetto al precedente è stata fornita dall'opponente, nessuna contestazione è stata effettuata alle singole fatture o alla lettera di diffida ad adempiere,
nessuna comunicazione di richiesta di verifica del regolare funzionamento del contatore;
l'asserita natura confessoria della dicitura in bolletta “ il pagamento delle precedenti bollette risulta regolare” non può essere condivisa in quanto non proveniente direttamente da colui che ha la formale rappresentanza dell'ente in qualità di creditore.
Peraltro, dalla letture delle bollette in questione si evince che i consumi e gli importi in dettaglio si riferiscono a conguagli precedenti;
per tali ragioni , considerata non provata l'opposizione, ritenuto che il ricorrente non può limitarsi a contestare i consumi, rigetta l'opposizione.
Considerata la particolarità della materia trattata , compensa le spese di lite
P.Q.M
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'opposizione e di conseguenza conferma il decreto ingiuntivo n. 640/2024
- compensa le spese di giudizio.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli)