Articolo 105 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 104Articolo 106
Versione
15 gennaio 1977
Art. 105.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977