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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/09/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 3988/2025
e promossa da
(c.f. , nato/a a MILANO (MI), il Parte_1 C.F._1 12/10/1965 con l'avv. FEDERICA NADALUTTI
e
(c.f. ), nato/a a FELTRE (BL), il Controparte_1 C.F._2 15/08/1965 con l'avv. KATIA MEDA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 30/06/2025, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni nel termine a tal fine convenuto con l'Ufficio (15 giorni dalla trasmissione degli atti), manifestando per ciò solo l'assenza di un fattivo interesse ad intervenire in giudizio.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a MILANO (MI), il 12/10/1965 Parte_1 e
, nato/a a FELTRE (BL), il 15/08/1965, Controparte_1 uniti in matrimonio il 19/03/1988, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ponte nelle Alpi dell'anno 1988 n. 2, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) il Signor verserà alla NO , a titolo di contributo nel CP_1 Pt_1 mantenimento della medesima, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 550,00 mensili, rivalutabile annualmente su base Istat, mediante bonifico bancario, con decorrenza dal 15 luglio 2025;
3) le spese legali saranno compensate.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 3988/2025
e promossa da
(c.f. , nato/a a MILANO (MI), il Parte_1 C.F._1 12/10/1965 con l'avv. FEDERICA NADALUTTI
e
(c.f. ), nato/a a FELTRE (BL), il Controparte_1 C.F._2 15/08/1965 con l'avv. KATIA MEDA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 30/06/2025, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni nel termine a tal fine convenuto con l'Ufficio (15 giorni dalla trasmissione degli atti), manifestando per ciò solo l'assenza di un fattivo interesse ad intervenire in giudizio.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a MILANO (MI), il 12/10/1965 Parte_1 e
, nato/a a FELTRE (BL), il 15/08/1965, Controparte_1 uniti in matrimonio il 19/03/1988, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ponte nelle Alpi dell'anno 1988 n. 2, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) il Signor verserà alla NO , a titolo di contributo nel CP_1 Pt_1 mantenimento della medesima, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 550,00 mensili, rivalutabile annualmente su base Istat, mediante bonifico bancario, con decorrenza dal 15 luglio 2025;
3) le spese legali saranno compensate.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi