Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 3257/2017 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3257/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “accertamento dell'accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c.” e vertente
TRA in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Angela Turano, elettivamente domiciliati come in atti;
- Attrice -
E
, c.f. ; Controparte_1 C.F._1
- Convenuto contumace -
, c.f. ; Controparte_2 C.F._2
- Convenuta contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - giusta procura per Notar Persona_1
Rep. n. 1185 – Racc. 493-, ha evocato in giudizio e innanzi Controparte_1 Controparte_2
al Tribunale di Castrovillari onde sentir accertare e dichiarare la loro qualità di eredi del de cuis
ex art. 485 c.c.. Persona_2
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto:
- di agire per conto del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, a cui la
[...]
, con contratto a rogito del Parte_2
Notaio del 17/10/2014 Rep. 319990 – Racc. 55680, aveva ceduto in blocco pro Persona_3
soluto l'intero portafoglio dei crediti a sofferenza, tra cui quello vantato nei confronti di Per_2
;
[...]
- che il credito in questione origina dal mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario di €
180.000,00 che la gli aveva concesso, con contratto sottoscritto in Parte_2
data 12/11/2003;
- che, in ragione dell'insoluto maturato, la aveva dichiarato CP_3 Persona_2 decaduto dal beneficio del termine e gli aveva intimato il rimborso della somma di € 191.817,79, delle quali: € 142.692,75 per capitale non versato, € 28.561,11 a titolo di interessi su rate scadute, €
486,33 per spese ed € 20.077,60 per interessi di mora;
- che le trattative avviate dalle parti, volte al raggiungimento di un accordo transattivo, si erano interrotte a causa del decesso del debitore, avvenuto in data 23/06/2013;
- che, dalle certificazioni anagrafiche acquisite, il nucleo familiare di , al momento Persona_2
del decesso, risultava composto dal coniuge (nata a [...] il [...]) Controparte_2
e dai figli (nato a [...] il [...]), (nato Cosenza il Controparte_1 Persona_4
02.11.1980) e (nata a [...] l'[...]); CP_4
- che e , con dichiarazione resa nell'ambito della procedura n. Persona_4 CP_4
306/2014 V.G. – cron. n. 318/2014, Rep. n. 0268 instaurata presso il Tribunale di Castrovillari, avevano rinunciato all'eredità di;
Persona_2
- che, invece, e , in data 20/06/2014, avevano presentato Controparte_2 Controparte_1 dichiarazione fiscale di successione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio e l'Ufficio aveva provveduto a richiedere la trascrizione del certificato di avvenuta successione al Conservatore dei registri Immobiliari;
- che gli odierni convenuti non avevano curato la trascrizione dell'accettazione dell'eredità nei registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio e la mancanza di tale adempimento impediva al creditore di procedere esecutivamente sui beni concessi in ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento erogato a;
Persona_2
- che, al momento dell'apertura della successione, e Controparte_2 Controparte_1
risultavano certamente essere nel possesso dei beni ereditari, atteso che, dal certificato di stato di famiglia e dai certificati di residenza acquisiti, risultava che entrambi, sin dalla nascita, risiedevano rispettivamente in Tarsia alla Via dell'Umbiso n. 5 e 3, ossia nel luogo in cui è ubicato l'unità negoziale concessa in ipoteca a garanzia del succitato mutuo fondiario;
- che, di conseguenza, non avendo gli odierni convenuti predisposto l'inventario dei beni ereditari entro il 23/09/2013, ovvero entro tre mesi dall'apertura della successione, coincidente con la morte di (23/06/2013), ai sensi di quanto disposto dall'art. 485 c.c. gli stessi dovevano Persona_2 R.G. n.° 3257/2017 - Pag. 3 di 8
essere ritenuti eredi puri e semplici;
- che, pertanto, era interesse dell'attrice ottenere dal Tribunale l'accertamento e la declaratoria dell'avventa accettazione ope legis dell'eredità di da parte dei convenuti e la loro Persona_2 qualità di eredi puri e semplici per mancato compimento dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 485 c.c..
Tanto dedotto, ha concluso chiedendo al Tribunale di voler: “1) ACCERTARE E DICHIARARE che
i convenuti Sig.ri e al momento dell'apertura della Controparte_2 Controparte_1
successione (23.06.2013), si trovavano nel possesso dei beni ereditari del de cuius Sig.
[...]
; - 2) ACCERTARE E DICHIARARE che i convenuti Sig.ri e Per_2 Controparte_2 [...] non hanno predisposto l'inventario dei beni ereditari entro il 26.09.2013 (tre mesi CP_1 dall'apertura della successione) né hanno inteso rinunciare alla eredità del Sig. Persona_2
e, per l'effetto, 3) ACCERTARE E DICHIARARE che convenuti Sig.ri e Controparte_2
rivestono la qualità di eredi puri e semplici del Sig. in forza di Controparte_1 Persona_2 accettazione ex lege ai sensi dell'art. 485 c.c. 4) ORDINARE al Conservatore dei RR.II. presso la competente Agenzia del Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, di procedere alla trascrizione della pronuncianda sentenza, ai sensi dell'art. 2648 n. 5 cod. civ., con esonero da ogni responsabilità; - 4) CONDANNARE i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.”.
La causa si è svolta nella contumacia dei convenuti, dichiarata all'udienza del 14/03/2013, a fronte della produzione, da parte dell'attrice, degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali l'atto di citazione era stato notificato loro, ed è stata istruita solo documentalmente, in quanto l'interrogatorio formale di e , pure ammesso, non si è svolto, Controparte_1 Controparte_5 per mancata comparizione dei convenuti all'udienza fissata per l'espletamento di tale incombente.
Dopo una serie di rinvii determinati da esigenze del ruolo, la causa è infine giunta all'udienza del
22/10/2024, in cui parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni (“L'avv. Turano si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate negli atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. Il difensore chiede poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”) ed il Tribunale ha assunto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Occorre premettere, in linea generale, che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione da parte del chiamato all'eredità, che può essere espressa, tacita o ex lege. R.G. n.° 3257/2017 - Pag. 4 di 8
La principale differenza che intercorre tra l'accettazione tacita e quella presunta risiede nella modalità di manifestazione della volontà di accettare l'eredità, poiché, la prima, si basa su comportamenti concludenti che presuppongono la volontà di accettare mentre, la seconda, si verifica per effetto della legge, indipendentemente dalla volontà del chiamato.
Nello specifico, l'accettazione tacita è regolata dall'art. 476 c.c. che così dispone: "l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede". Sul punto, la Suprema
Corte ha stabilito: "L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare
e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede." (Cass. n. 5569/2021) e che: "L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione,
l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile" (Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 11478/2021).
Quanto all'accettazione presunta di eredità o ex lege, la stessa è prevista e regolata dall'art. 485 c.c.,
a mente del quale, il chiamato che si trovi nel possesso dei beni e non rediga l'inventario nel termine di tre mesi, deve essere considerato erede puro e semplice (ex multis v. Cass., ord. n.15690 del
23/07/2020: "L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius"). L'accettazione presunta opera, quindi, come una sorta di “sanzione” per l'inattività del chiamato, attribuendogli automaticamente la qualifica di erede.
Detto ciò, appare utile ricordare, in riferimento al possesso dei beni ereditari, come, nella giurisprudenza, sia da tempo pacifico che la relativa nozione, ai sensi dell'art. 485 c.c., non debba manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, potendo invece esaurirsi in qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni R.G. n.° 3257/2017 - Pag. 5 di 8
ereditari, sia pure per mezzo di terzi detentori (per tutte, v. Cass. n. 4707/1994). Il requisito del possesso, peraltro, non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene, con la consapevolezza della sua provenienza (Cass. n. 11018/2008; Cass.
n. 4707/1994; Cass. n. 4835/1980: “Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per
l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario;
ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo”.).
Infine, in relazione alla ripartizione del relativo onere probatorio, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, è a carico di chi deduca il possesso (v. Cass. n. 7226/2006: “In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., che prevede l'ipotesi della cosiddetta "accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto.”; v. Cass. n. 2663/1999) mentre incombe sull'erede che intenda far valere la limitazione intra vires della propria responsabilità per i debiti del de cuius la prova del compimento dell'inventario nei termini di legge, atteso che, la tempestiva formazione dell'inventario, rappresenta elemento costitutivo del beneficio (v. Cass. n.
11030/2003: “Il creditore che, agendo contro l'erede accettante con beneficio d'inventario, intenda farne valere la responsabilità ultra vires per il mancato compimento dell'inventario stesso nei termini previsti dagli art. 485 e 487 c.c., non ha alcun onere di provare la dedotta omissione o ritardo, dovendo, per converso, l'erede in accettazione beneficiata provare, in positivo, la circostanza "de qua", rappresentando la tempestiva formazione dell'inventario un elemento costitutivo del relativo beneficio”.)
Infine, si evidenzia che, a mente dell'art. 2648 co. 3 c.c., le sentenze che accertano l'accettazione tacita di eredità debbono essere trascritte.
Così tracciate le coordinate normative e giurisprudenziali e passando alla disamina della fattispecie per cui è causa, occorre osservare che l'attrice ha chiesto accertarsi l'avvenuta accettazione ope legis dell'eredità da parte dei convenuti, ai sensi dell'art. 485 c.c..
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha prodotto i seguenti documenti:
- certificato di morte di (doc. 07); Controparte_1 R.G. n.° 3257/2017 - Pag. 6 di 8
- certificati anagrafici del de cuius e dei convenuti (docc. 07-08 e 12-13).
- visure immobiliari dell'unità menzionata nel contratto di mutuo (docc. 11 e 12);
- Contratto di mutuo fondiario stipulato da il 12/11/2003 in cui, all'art. 4 è Persona_2 indicato l'immobile concesso in ipoteca: Riportato nel N.C.E.U. del Comune di Tarsia al foglio n. 33, particella n. 109 sub 1 categ. C/1, classe 2, cons. 68 mq, rendita Euro 930,66 via dell'Umpiso piano T, sub 2 categ. C/6, classe 2, cons. 28 mq. rendita Euro 62,18 via dell'Umpiso piano T, sub 3 categ. C/2, classe 1, cons. 27 mq, rendita Euro 59,96 via dell'Umpiso piano T, sub 4 categ. a/3, classe 2, cons. 5,5 vani, rendita Euro 312,46 via dell'Umpiso piano 1, sub 5 lastrico solare via dell'Umpiso piano 2.” (doc. 14);
Il Tribunale ritiene che l'istruttoria svolta sia sufficiente a decidere la causa in virtù di quanto appresso argomentato.
In primo luogo, deve darsi atto che rappresenta circostanza pacifica la conoscenza, in capo ai convenuti, della delazione ereditaria. Tale dato è riscontrabile per tabulas attraverso le visure immobiliari prodotte dall'attrice, estratte dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, in cui, con riferimento all'immobile di proprietà del de cuis, censito al foglio 33 part. 109, sub 2, 4,
e 5, risulta annotata la denuncia di successione presentata da e Controparte_2 CP_1
in data 14/04/2014, con atto n. 13330 n. gen. 16642, (cfr. docc. 10 e 11), adempimento che,
[...] già di per sé, si presta a configurare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità.
Tanto premesso, occorre osserva che la fattispecie invocata dalla banca attrice, disciplinata dall'art. 485 c.c., presuppone, innanzitutto, che la successione si sia aperta ab intestato e, quindi, secondo i criteri della successione legittima, ciò portando seco che la prima prova che deve essere fornita dall'attore è costituita dal rapporto di parentela tra il de cuius ed i convenuti che si assumono esserne gli eredi. Nel caso in esame, tale condizione risulta soddisfatta dal certificato di morte del de cuius (cfr. doc. 07) e dallo stato di famiglia di (cfr. doc. 08), prodotti dalla Persona_2
Pt_2
Ciò posto, può ritenersi altresì assolto l'onere, a carico dell'attrice, di dimostrare il possesso dei beni ereditari, nel cui compendio relitto, nel caso in esame, rientra l'immobile concesso a garanzia del rimborso del mutuo fondiario erogato dalla che, per come si evince dal Parte_2
contratto di mutuo allegato, è costituito da un fabbricato e annessa corte sita in Tarsia alla via dell'Umbiso, iscritto in catasto al foglio n. 33, part. 109 sub 1, sub 2, sub 3, sub, 4 e sub 5 (cfr. doc.
14). Infatti, la prova del possesso di tale immobile in capo ai convenuti è stata fornita dall'attrice attraverso i certificati di residenza, dai quali risulta che gli stessi risiedono, sin dalla nascita, al medesimo indirizzo ove si trova ubicato il cespite immobiliare ereditario e, precisamente, in Tarsia
(Cs) alla via dell'Umbiso n. 5 (cfr. doc. 12 e 13), che, infatti, è il medesimo luogo in cui hanno R.G. n.° 3257/2017 - Pag. 7 di 8
ricevuto a mani proprie la notificazione dell'atto di citazione e dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale (cfr. ricevute depositate nel fascicolo telematico rispettivamente in data
29/01/2019 ed in data 9/12/2021).
Inoltre, a tali elementi, nella valutazione in ordine alla sussistenza del possesso del compendio ereditario in capo ai convenuti, deve aggiungersi la mancata comparizione degli stessi all'udienza fissata per l'interrogatorio formale chiesto dall'attrice, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, sui seguenti capitoli: “Vero che 1. “alla data del 23.06.2013 Ella era in possesso dei beni ereditari del defunto ”; - 2. “Ella ha omesso di effettuare l'inventario dei beni di proprietà del Persona_2
defunto Sig. entro il 23.09.2013 e/o di provvedere alla rinuncia all'eredità dello Persona_2 stesso Sig. ”; - 3. “Ella ha omesso di trascrivere l'accettazione dell'eredità nei registri Per_2 immobiliari tenuti presso l'agenzia del Territorio”; - 4. “a seguito della morte del Sig. CP_6
, in qualità di erede, ha avviato le pratiche per procedere alla successione del Sig.
[...] [...]
”: - 5. “Ella è ad oggi ancora in possesso dei beni di proprietà del Sig. Per_2 [...]
”.” Per_2
Ritenuto provato, dunque, il possesso dei beni ereditari in capo ai convenuti, nessuna prova è stata da loro offerta in ordine al compimento dell'inventario, nonostante, come pocanzi esposto, gravasse sugli stessi il relativo onere probatorio.
In definitiva, quindi, per tutte le ragioni che precedono, e Controparte_2 Controparte_1
devono essere considerati eredi puri e semplici di per accettazione tacita ope legis Controparte_1
(v. Cass. n. 3696/2003), avvenuta per decorso del termine trimestrale dall'apertura della successione senza aver provveduto alla redazione dell'inventario, pur essendo in possesso dei beni ereditari.
Peraltro, vale la pena osservare che risultano integrati i requisiti per accogliere la domanda con riferimento sia al profilo dell'accettazione presunta di eredità, sia con riferimento al profilo dell'accettazione tacita di eredità.
La domanda va, quindi, accolta, con declaratoria come da dispositivo, anche in ordine alla trascrizione della presente sentenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2648 c.c..
2. Spese di lite
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, tenuto conto che, sebbene la contumacia abbia un significato neutro, la difesa dei convenuti si è rivelata di fatto non oppositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda proposta da in persona del legale Parte_1 R.G. n.° 3257/2017 - Pag. 8 di 8
rappresentante pro tempore e, per l'effetto, DICHIARA che , nato a [...] il Controparte_1
19.10.1975, e , nata a [...] il [...], sono eredi puri e semplici di Controparte_2
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 23/06/2013, per effetto di Persona_2
accettazione ex art. 485 c.c. dell'eredità dallo stesso relitta;
- ORDINA la trascrizione, ex art. 2648 c.c., della presente sentenza, a cura e spese di parte attrice, salvo rivalsa verso i convenuti;
- COMPENSA le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Castrovillari in data 24 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone