TAR Bologna, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1658
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Ordinanza collegiale 4 febbraio 2025
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illegittimità del parere negativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

    La Corte ha ritenuto che la normativa vigente al momento dell'esame dell'istanza sia stata correttamente applicata. Il parere negativo si basa su norme primarie di riferimento (Regio Decreto n. 523/1904) e sull'art. 2ter del PAI/PGRA 2016, che disciplina i capanni negli alvei. La posizione del capanno sul piano golenale è in contrasto con tali norme. La valutazione complessiva dell'intervento è necessaria per verificarne l'impatto idraulico.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge per erroneo riferimento a normative non applicabili

    Il precedente provvedimento comunale del 2017 riguardava la legittima esistenza del manufatto sotto il profilo edilizio-urbanistico e non la sussistenza di tutti i requisiti per la permanenza in loco con le modifiche apportate. La normativa vigente al momento della decisione deve essere applicata (tempus regit actum). Modifiche normative successive non sono rilevanti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per mancata considerazione delle integrazioni richieste dalla Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica

    La parte era stata informata dell'interruzione dell'iter paesaggistico per mancata integrazione delle condizioni stabilite nel parere favorevole condizionato. Il Comune ha correttamente rilevato il profilo ostativo inerente il mancato completamento dell'iter di compatibilità paesaggistica per causa imputabile all'istante.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, pubblicata il 29 dicembre 2025, con il numero di registro generale 79 del 2019. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento di una comunicazione del Comune di Ravenna che dichiarava l'improcedibilità della SCIA in sanatoria per un capanno da pesca, sostenendo che il parere negativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale fosse illegittimo e che le opere richieste non avessero impatti significativi. Il Comune ha contestato le pretese del ricorrente, sostenendo la legittimità della propria decisione.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che la conclusione negativa della conferenza di servizi era giustificata dalla mancanza di requisiti idraulici e dalla mancata integrazione documentale richiesta dalla Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente fosse stato adeguatamente informato delle richieste di integrazione e che l'atto impugnato fosse plurimotivato, assorbendo le ulteriori doglianze. Inoltre, ha confermato la correttezza dell'applicazione della normativa vigente al momento della decisione, evidenziando che il capanno non rispettava i requisiti di ammissibilità previsti. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1658
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 1658
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo