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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 743/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4242/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Marcianise - Ufficio Tributi Imu - 93012960618
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO ES n. 344 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai propri atti difensivi
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1, in persona della legale rappresentante sig.ra Nominativo_1 , ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 344, notificato il 25/09/2025, relativo all'anno d'imposta 2020, per un'imposta accertata pari a € 782,00 oltre sanzioni ed interessi.
Gli immobili oggetto di imposizione sono due fabbricati in corso di costruzione siti in Marcianise, in Indirizzo_1 e Indirizzo_2. Il Comune di Marcianise si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso.
La società ricorrente deduce:
1 Gli immobili oggetto di accertamento sono “fabbricati merce”, costruiti da impresa edile e destinati alla vendita, quindi esenti IMU secondo il regime previsto dall'art. 1, comma 751, L. 160/2019.
L'attività di costruzione e vendita è svolta dalla società sin dal 24/09/2012, e i fabbricati risultano non locati e non ultimati.
Il contribuente aveva trasmesso istanza di autotutela in data 03/10/2025, allegando dichiarazione IMU.
2. La ricorrente richiama due recenti ordinanze della Cassazione (nn. 10392 e 10394 del 21/04/2025) affermando che i fabbricati costruiti per la vendita rientrano nella nozione normativa di “immobili merce” beneficianti dell'esenzione IMU.
La ricorrente chiede in via principale: annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 344/2025; ed in via subordinata: riduzione delle sanzioni e degli interessi. Con vittoria di spese.
Il Comune si costituisce e formula due principali eccezioni:
1 Infondatezza dell'esenzione IMU per l'anno 2020
L'esenzione prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 (fabbricati merce) è stata abrogata dall'art. 1 della L. 160/2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
Per gli anni 2020–2021 non era in vigore un regime di esenzione, bensì una aliquota agevolata dello 0,1%, che i Comuni potevano ridurre o aumentare (art. 1, comma 751, L. 160/2019).
L'esenzione IMU per i fabbricati merce è tornata applicabile solo dal 1° gennaio 2022.
Il Regolamento IMU del Comune di Marcianise (delibera C.C. n. 21/2020) non prevede esenzioni per i fabbricati merce nel 2020.
2 Omessa presentazione della dichiarazione IMU (decadenza dal beneficio)
Anche laddove si ritenesse applicabile un regime agevolativo, il contribuente sarebbe comunque decaduto dalla possibilità di beneficiarne poiché: la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 1, comma 769, L. 160/2019); la dichiarazione è richiesta a pena di decadenza per usufruire dell'esenzione dei beni merce, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013; la giurisprudenza di Cassazione (sentt. nn. 5191/2022, 33777/2024,
28806/2023) afferma che la dichiarazione è un onere imprescindibile, non surrogabile dalla conoscenza del
Comune.
Il Comune afferma che non risulta agli atti alcuna dichiarazione IMU relativa agli immobili come beni merce, come già comunicato alla contribuente in riscontro all'autotutela del 10/10/2025.
Il comune chiede il rigetto del ricorso perché infondato, con condanna della ricorrente alle spese con distrazione di onorari e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'esenzione IMU per l'anno 2020
Il motivo è infondato.
La ricorrente invoca l'applicazione del regime di esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, previsto originariamente dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011.
Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che la L. 160/2019, art. 1, ha abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2020, la disposizione istitutiva dell'esenzione, sostituendola con un regime transitorio basato su aliquota agevolata (0,1%) per gli anni 2020 e 2021, e reintroducendo l'esenzione solo a partire dal 2022. Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2020, nessuna esenzione IMU era vigente a favore dei fabbricati merce, essendo semmai applicabile – e nei limiti della regolamentazione comunale – un'aliquota ridotta.
Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
2. Sulla dichiarazione IMU e sulla decadenza dal beneficio
Anche tale motivo è infondato.
La ricorrente afferma di aver trasmesso dichiarazione IMU in allegato all'istanza di autotutela.
Tuttavia, il Comune ha documentato come non risulti agli atti alcuna dichiarazione IMU riferita all'anno 2020 che attesti la qualificazione dei fabbricati come beni merce.
L'art. 1, comma 769, L. 160/2019, impone ai contribuenti di presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, obbligo che, per i regimi agevolativi, è posto a pena di decadenza.
Il quadro normativo è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato che la dichiarazione è condizione imprescindibile per l'applicazione dei benefici fiscali in materia di IMU, non surrogabile dalla conoscenza del Comune (Cass. nn. 5191/2022; 33777/2024; 28806/2023).
La ricorrente non ha dimostrato di aver assolto tale onere nei termini previsti.
Ne discende la ragione del mancato riconoscimento di ogni eventuale regime agevolativo, quand'anche applicabile.
3. Sulla qualificazione degli immobili come fabbricati merce
La qualificazione degli immobili come “fabbricati merce” rileva solo ai fini della normativa agevolativa.
Tuttavia, poiché l'esenzione non era vigente nel 2020 e, in ogni caso, il contribuente non ha presentato dichiarazione IMU, la questione è ininfluente ai fini della decisione.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
La Corte ritiene tuttavia di compensare integralmente le spese di giudizio, stante la particolarità del quadro normativo riguardante i fabbricati merce, oggetto di modifiche rilevanti e non sempre univocamente interpretate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4242/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Marcianise - Ufficio Tributi Imu - 93012960618
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO ES n. 344 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai propri atti difensivi
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1, in persona della legale rappresentante sig.ra Nominativo_1 , ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 344, notificato il 25/09/2025, relativo all'anno d'imposta 2020, per un'imposta accertata pari a € 782,00 oltre sanzioni ed interessi.
Gli immobili oggetto di imposizione sono due fabbricati in corso di costruzione siti in Marcianise, in Indirizzo_1 e Indirizzo_2. Il Comune di Marcianise si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso.
La società ricorrente deduce:
1 Gli immobili oggetto di accertamento sono “fabbricati merce”, costruiti da impresa edile e destinati alla vendita, quindi esenti IMU secondo il regime previsto dall'art. 1, comma 751, L. 160/2019.
L'attività di costruzione e vendita è svolta dalla società sin dal 24/09/2012, e i fabbricati risultano non locati e non ultimati.
Il contribuente aveva trasmesso istanza di autotutela in data 03/10/2025, allegando dichiarazione IMU.
2. La ricorrente richiama due recenti ordinanze della Cassazione (nn. 10392 e 10394 del 21/04/2025) affermando che i fabbricati costruiti per la vendita rientrano nella nozione normativa di “immobili merce” beneficianti dell'esenzione IMU.
La ricorrente chiede in via principale: annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 344/2025; ed in via subordinata: riduzione delle sanzioni e degli interessi. Con vittoria di spese.
Il Comune si costituisce e formula due principali eccezioni:
1 Infondatezza dell'esenzione IMU per l'anno 2020
L'esenzione prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 (fabbricati merce) è stata abrogata dall'art. 1 della L. 160/2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
Per gli anni 2020–2021 non era in vigore un regime di esenzione, bensì una aliquota agevolata dello 0,1%, che i Comuni potevano ridurre o aumentare (art. 1, comma 751, L. 160/2019).
L'esenzione IMU per i fabbricati merce è tornata applicabile solo dal 1° gennaio 2022.
Il Regolamento IMU del Comune di Marcianise (delibera C.C. n. 21/2020) non prevede esenzioni per i fabbricati merce nel 2020.
2 Omessa presentazione della dichiarazione IMU (decadenza dal beneficio)
Anche laddove si ritenesse applicabile un regime agevolativo, il contribuente sarebbe comunque decaduto dalla possibilità di beneficiarne poiché: la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 1, comma 769, L. 160/2019); la dichiarazione è richiesta a pena di decadenza per usufruire dell'esenzione dei beni merce, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013; la giurisprudenza di Cassazione (sentt. nn. 5191/2022, 33777/2024,
28806/2023) afferma che la dichiarazione è un onere imprescindibile, non surrogabile dalla conoscenza del
Comune.
Il Comune afferma che non risulta agli atti alcuna dichiarazione IMU relativa agli immobili come beni merce, come già comunicato alla contribuente in riscontro all'autotutela del 10/10/2025.
Il comune chiede il rigetto del ricorso perché infondato, con condanna della ricorrente alle spese con distrazione di onorari e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'esenzione IMU per l'anno 2020
Il motivo è infondato.
La ricorrente invoca l'applicazione del regime di esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, previsto originariamente dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011.
Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che la L. 160/2019, art. 1, ha abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2020, la disposizione istitutiva dell'esenzione, sostituendola con un regime transitorio basato su aliquota agevolata (0,1%) per gli anni 2020 e 2021, e reintroducendo l'esenzione solo a partire dal 2022. Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2020, nessuna esenzione IMU era vigente a favore dei fabbricati merce, essendo semmai applicabile – e nei limiti della regolamentazione comunale – un'aliquota ridotta.
Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
2. Sulla dichiarazione IMU e sulla decadenza dal beneficio
Anche tale motivo è infondato.
La ricorrente afferma di aver trasmesso dichiarazione IMU in allegato all'istanza di autotutela.
Tuttavia, il Comune ha documentato come non risulti agli atti alcuna dichiarazione IMU riferita all'anno 2020 che attesti la qualificazione dei fabbricati come beni merce.
L'art. 1, comma 769, L. 160/2019, impone ai contribuenti di presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, obbligo che, per i regimi agevolativi, è posto a pena di decadenza.
Il quadro normativo è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato che la dichiarazione è condizione imprescindibile per l'applicazione dei benefici fiscali in materia di IMU, non surrogabile dalla conoscenza del Comune (Cass. nn. 5191/2022; 33777/2024; 28806/2023).
La ricorrente non ha dimostrato di aver assolto tale onere nei termini previsti.
Ne discende la ragione del mancato riconoscimento di ogni eventuale regime agevolativo, quand'anche applicabile.
3. Sulla qualificazione degli immobili come fabbricati merce
La qualificazione degli immobili come “fabbricati merce” rileva solo ai fini della normativa agevolativa.
Tuttavia, poiché l'esenzione non era vigente nel 2020 e, in ogni caso, il contribuente non ha presentato dichiarazione IMU, la questione è ininfluente ai fini della decisione.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
La Corte ritiene tuttavia di compensare integralmente le spese di giudizio, stante la particolarità del quadro normativo riguardante i fabbricati merce, oggetto di modifiche rilevanti e non sempre univocamente interpretate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.