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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2434/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. VITAGLIONE Parte_1 C.F._1
AL ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA AL CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva l'accertamento negativo del credito in riferimento alla richiesta di restituzione del RdC dal ricorrente illegittimamente percepito
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secondo l'Istituto per l'importo di € 16.195,64. Assumeva, a tal fine: che CP_ l non aveva mai provveduto a notificare la revoca del provvedimento;
che il motivo della revoca era stato la mancata residenza del ricorrente nello stato italiano nei dieci anni prima della presentazione della domanda di RdC;
che ciò non corrispondeva al vero e che vani erano risultati tutti i tentativi bonari intrapresi anche tramite patronato per dirimere la questione;
che il procedimento penale per falsa attestazione nei confronti del ricorrente si era concluso con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Concludeva, illustrati i motivi in diritto, affinché l'adito Tribunale accertasse il proprio diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza, per il periodo indicato nella domanda n. RDC 2019-979290 e accertare la nullità/illegittimità del provvedimento di revoca/sospensione del reddito di cittadinanza e la successiva richiesta di restituzione di quanto legittimamente erogato.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 30.09.2025, ed assumeva che il provvedimento di revoca del RdC era stato adottato a seguito di indagini della Guardia di Finanza di Scafati per false e/o omesse dichiarazioni alla sottoscrizione dell´istanza, la quale aveva espressamente riscontrato che “ non possedeva i requisiti per Parte_1
l'ottenimento dello stesso (RdC, ndr) … atteso che è emigrato dall'Italia in data 29 novembre 2010, facendovi rientro il 26 gennaio 2018, ed ha sottoscritto l'istanza di Rdc in data 27 marzo 2019”. Osservava, inoltre, che, nel giudizio penale scaturito dall'informativa della GdF, il ricorrente era stato assolto solamente con la formula dubitativa e che, a fronte di una domanda di RdC presentata il 27.03.2019, il ricorrente era emigrato in
Germania, a Berlino dal 14.03.2016 facendo rientro in Italia soltanto il
10.01.2018, ovvero meno di due anni prima della domanda amministrativa.
In diritto, si rileva che il d.l. 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) - conv. nella l. 26/2019 - ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno
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economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, il Reddito di Cittadinanza.
Per la parte che qui interessa (ed è in contestazione), l'art. 2 (a seguito della novella di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.
31/25) prevede quale requisito anagrafico che “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:… a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 2) residente in Italia per almeno [5] anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Considerando che la residenza abituale e volontaria della persona si articola in due elementi necessariamente coesistenti, uno oggettivo, cioè la permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno soggettivo, cioè la volontarietà di tale permanenza desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto, il Ministero del Lavoro, con nota n. 3803 del 14 aprile 2020, ha avuto modo di chiarire che, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza previsto per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sia necessario essere iscritti ai registri anagrafici, ma che sia sufficiente dimostrare che il richiedente abbia nei fatti risieduto in Italia per almeno
[cinque] anni (di cui gli ultimi due in maniera continuativa). Tale circolare appare condivisibile in quanto in continuità con l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui l'attestazione, come risultante dai registri anagrafici, costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario, superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento. Emerge, infatti, una valorizzazione di contro alle annotazioni formali di residenza o sede legale, di criteri legali all'effettività della residenza del soggetto interessato, che può vincere la presunzione di conformità della realtà con quanto attestato nei pubblici registri attraverso
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la prova che incombe sulla stessa parte (cfr. Cass. n. 4274/19; nello stesso senso, Cass. n. 19387/17, secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale). In definitiva, la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. n. 25726/11, ove la S.C. ha confermato l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo per qualificare stabile ed abituale la permanenza nella dimora, desunti dal giudice di merito dalla mancanza di somministrazione dell'energia elettrica e dalla ripetuta assenza del ricorrente in occasione degli accessi dei vigili urbani).
Pertanto, uguale ratio si rinviene anche nella fattispecie del Reddito di Cittadinanza, ove una residenza di fatto nel territorio italiano nella misura prevista dalla legge, da dimostrare a carico di chi la fa valere in contrasto con i dati emergenti dai registri pubblici, non contraddirebbe in nulla con quanto voluto dal legislatore, anzi sarebbe con questo coerente posto che eventuali abusi nella richiesta dei sostegni previsti potrebbe avvenire anche attraverso una mera residenza anagrafica priva di effettività (cfr. nota cit.). Il medesimo Ministero del Lavoro, con successiva nota n. 10155 del 21 dicembre 2021, ha inoltre precisato che il beneficio può essere concesso anche al richiedente che non risulti iscritto nei registri anagrafici al momento della domanda purché questi sia in grado di dimostrare, tramite apposita documentazione, la presenza effettiva sul territorio nazionale per almeno [cinque] anni di cui gli ultimi due in modo continuativo. Ciò in quanto la ratio perseguita dal d.l. 4/2019 non può che intendersi riferita all'effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano, al fine di beneficiare di una misura di contrasto alla povertà, quale d'altronde è il reddito di cittadinanza.
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È quindi sempre necessario, nel caso di specie e in caso di contestazioni, valutare i documenti e le risultanze riguardanti i periodi riscontrabili nei registri anagrafici dei Comuni o comunque emergenti allo stato di fatto.
Venendo ora al caso di specie, essendo documentale e comunque non in contestazione il requisito della residenza complessiva quinquennale del ricorrente nel territorio italiano, l'oggetto del contendere si sposta unicamente su quello della permanenza continuativa dell'interessato in
Italia negli ultimi due anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa occorsa in data 27.03.2019. In particolare, nulla quaestio CP_ rispetto al possesso del requisito solamente dal 26.01.2018, l ha contestato la mancata permanenza continuativa del ricorrente sul suolo italiano dal 27.03.2017 al 25.01.2018 ed è su tale segmento temporale che si deve incentrare l'accertamento per cui è causa.
Orbene, sotto l'aspetto anagrafico, la parte ricorrente risulta essere stato residente in [...]dal 14.03.2016 al 10.01.2018. Rispetto a tale dato formale, oltre a quanto emerso dal corpo della sentenza penale assolutoria summenzionata (la quale, seppure con formula dubitativa, ha accertato che l'odierno ricorrente fosse presente in maniera stabile sul territorio nazionale sin da gennaio 2011), dagli atti offerti in comunicazione
è possibile evincere anche una ricetta medica prescritta il 22.09.2017 e un'altra ricetta medica prescritta il 27.12.2017. Pertanto, tenuto anche conto della oggettiva difficoltà di reperire documentazione così risalente nel tempo, gli elementi indiziari raccolti nel presente giudizio appaiono comunque idonei a dichiarare destituita di fondamento la revoca della CP_ prestazione Reddito di Cittadinanza effettuata dall sulla base della presunta mancanza del requisito anagrafico.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'ottenimento della prestazione assistenziale di Reddito di CP_ Cittadinanza e la conseguente illegittimità della richiesta dell di restituzione di quanto già erogato per il suddetto titolo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Va respinta, sotto questo aspetto, l'istanza di compensazione CP_ avanzata dall , atteso che l'istituto ha comunque la titolarità passiva del
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rapporto obbligatorio previdenziale in merito alla erogazione della prestazione ed è stato proprio l'istituto, recependo l'istruttoria espletata dalla Guardia di Finanza e facendola propria, a procedere alla revoca del beneficio.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della prestazione assistenziale di Reddito di Cittadinanza n. CP_ n. RDC 2019 979290 e accerta l'illegittimità della richiesta dell di restituzione di quanto già erogato per il suddetto titolo;
CP_
2) condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2434/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. VITAGLIONE Parte_1 C.F._1
AL ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA AL CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva l'accertamento negativo del credito in riferimento alla richiesta di restituzione del RdC dal ricorrente illegittimamente percepito
Pagina 1 di 6 r.g. 2434/2025
secondo l'Istituto per l'importo di € 16.195,64. Assumeva, a tal fine: che CP_ l non aveva mai provveduto a notificare la revoca del provvedimento;
che il motivo della revoca era stato la mancata residenza del ricorrente nello stato italiano nei dieci anni prima della presentazione della domanda di RdC;
che ciò non corrispondeva al vero e che vani erano risultati tutti i tentativi bonari intrapresi anche tramite patronato per dirimere la questione;
che il procedimento penale per falsa attestazione nei confronti del ricorrente si era concluso con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Concludeva, illustrati i motivi in diritto, affinché l'adito Tribunale accertasse il proprio diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza, per il periodo indicato nella domanda n. RDC 2019-979290 e accertare la nullità/illegittimità del provvedimento di revoca/sospensione del reddito di cittadinanza e la successiva richiesta di restituzione di quanto legittimamente erogato.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 30.09.2025, ed assumeva che il provvedimento di revoca del RdC era stato adottato a seguito di indagini della Guardia di Finanza di Scafati per false e/o omesse dichiarazioni alla sottoscrizione dell´istanza, la quale aveva espressamente riscontrato che “ non possedeva i requisiti per Parte_1
l'ottenimento dello stesso (RdC, ndr) … atteso che è emigrato dall'Italia in data 29 novembre 2010, facendovi rientro il 26 gennaio 2018, ed ha sottoscritto l'istanza di Rdc in data 27 marzo 2019”. Osservava, inoltre, che, nel giudizio penale scaturito dall'informativa della GdF, il ricorrente era stato assolto solamente con la formula dubitativa e che, a fronte di una domanda di RdC presentata il 27.03.2019, il ricorrente era emigrato in
Germania, a Berlino dal 14.03.2016 facendo rientro in Italia soltanto il
10.01.2018, ovvero meno di due anni prima della domanda amministrativa.
In diritto, si rileva che il d.l. 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) - conv. nella l. 26/2019 - ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno
Pagina 2 di 6 r.g. 2434/2025
economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, il Reddito di Cittadinanza.
Per la parte che qui interessa (ed è in contestazione), l'art. 2 (a seguito della novella di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.
31/25) prevede quale requisito anagrafico che “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:… a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 2) residente in Italia per almeno [5] anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Considerando che la residenza abituale e volontaria della persona si articola in due elementi necessariamente coesistenti, uno oggettivo, cioè la permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno soggettivo, cioè la volontarietà di tale permanenza desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto, il Ministero del Lavoro, con nota n. 3803 del 14 aprile 2020, ha avuto modo di chiarire che, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza previsto per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sia necessario essere iscritti ai registri anagrafici, ma che sia sufficiente dimostrare che il richiedente abbia nei fatti risieduto in Italia per almeno
[cinque] anni (di cui gli ultimi due in maniera continuativa). Tale circolare appare condivisibile in quanto in continuità con l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui l'attestazione, come risultante dai registri anagrafici, costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario, superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento. Emerge, infatti, una valorizzazione di contro alle annotazioni formali di residenza o sede legale, di criteri legali all'effettività della residenza del soggetto interessato, che può vincere la presunzione di conformità della realtà con quanto attestato nei pubblici registri attraverso
Pagina 3 di 6 r.g. 2434/2025
la prova che incombe sulla stessa parte (cfr. Cass. n. 4274/19; nello stesso senso, Cass. n. 19387/17, secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale). In definitiva, la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. n. 25726/11, ove la S.C. ha confermato l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo per qualificare stabile ed abituale la permanenza nella dimora, desunti dal giudice di merito dalla mancanza di somministrazione dell'energia elettrica e dalla ripetuta assenza del ricorrente in occasione degli accessi dei vigili urbani).
Pertanto, uguale ratio si rinviene anche nella fattispecie del Reddito di Cittadinanza, ove una residenza di fatto nel territorio italiano nella misura prevista dalla legge, da dimostrare a carico di chi la fa valere in contrasto con i dati emergenti dai registri pubblici, non contraddirebbe in nulla con quanto voluto dal legislatore, anzi sarebbe con questo coerente posto che eventuali abusi nella richiesta dei sostegni previsti potrebbe avvenire anche attraverso una mera residenza anagrafica priva di effettività (cfr. nota cit.). Il medesimo Ministero del Lavoro, con successiva nota n. 10155 del 21 dicembre 2021, ha inoltre precisato che il beneficio può essere concesso anche al richiedente che non risulti iscritto nei registri anagrafici al momento della domanda purché questi sia in grado di dimostrare, tramite apposita documentazione, la presenza effettiva sul territorio nazionale per almeno [cinque] anni di cui gli ultimi due in modo continuativo. Ciò in quanto la ratio perseguita dal d.l. 4/2019 non può che intendersi riferita all'effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano, al fine di beneficiare di una misura di contrasto alla povertà, quale d'altronde è il reddito di cittadinanza.
Pagina 4 di 6 r.g. 2434/2025
È quindi sempre necessario, nel caso di specie e in caso di contestazioni, valutare i documenti e le risultanze riguardanti i periodi riscontrabili nei registri anagrafici dei Comuni o comunque emergenti allo stato di fatto.
Venendo ora al caso di specie, essendo documentale e comunque non in contestazione il requisito della residenza complessiva quinquennale del ricorrente nel territorio italiano, l'oggetto del contendere si sposta unicamente su quello della permanenza continuativa dell'interessato in
Italia negli ultimi due anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa occorsa in data 27.03.2019. In particolare, nulla quaestio CP_ rispetto al possesso del requisito solamente dal 26.01.2018, l ha contestato la mancata permanenza continuativa del ricorrente sul suolo italiano dal 27.03.2017 al 25.01.2018 ed è su tale segmento temporale che si deve incentrare l'accertamento per cui è causa.
Orbene, sotto l'aspetto anagrafico, la parte ricorrente risulta essere stato residente in [...]dal 14.03.2016 al 10.01.2018. Rispetto a tale dato formale, oltre a quanto emerso dal corpo della sentenza penale assolutoria summenzionata (la quale, seppure con formula dubitativa, ha accertato che l'odierno ricorrente fosse presente in maniera stabile sul territorio nazionale sin da gennaio 2011), dagli atti offerti in comunicazione
è possibile evincere anche una ricetta medica prescritta il 22.09.2017 e un'altra ricetta medica prescritta il 27.12.2017. Pertanto, tenuto anche conto della oggettiva difficoltà di reperire documentazione così risalente nel tempo, gli elementi indiziari raccolti nel presente giudizio appaiono comunque idonei a dichiarare destituita di fondamento la revoca della CP_ prestazione Reddito di Cittadinanza effettuata dall sulla base della presunta mancanza del requisito anagrafico.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'ottenimento della prestazione assistenziale di Reddito di CP_ Cittadinanza e la conseguente illegittimità della richiesta dell di restituzione di quanto già erogato per il suddetto titolo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Va respinta, sotto questo aspetto, l'istanza di compensazione CP_ avanzata dall , atteso che l'istituto ha comunque la titolarità passiva del
Pagina 5 di 6 r.g. 2434/2025
rapporto obbligatorio previdenziale in merito alla erogazione della prestazione ed è stato proprio l'istituto, recependo l'istruttoria espletata dalla Guardia di Finanza e facendola propria, a procedere alla revoca del beneficio.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della prestazione assistenziale di Reddito di Cittadinanza n. CP_ n. RDC 2019 979290 e accerta l'illegittimità della richiesta dell di restituzione di quanto già erogato per il suddetto titolo;
CP_
2) condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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