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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1274 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1274 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ERBETTA MARIO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. ERBETTA MARIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 16/07/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che i ricorrenti hanno adottato la figlia nata a [...] in data [...]; Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel comune di Rimini (RN) il
18.09.2004, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 203 p.2 Serie A anno 2004, tra i sig.ri e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1 Parte_1 suddetto Comune, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del su indicato atto di matrimonio;
2) disporre la facoltà per entrambi i coniugi di liberamente fissare ove lo riterranno la propria residenza;
3) disporre che la figlia (minorenne) sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2
e continuerà a vivere prevalentemente con la madre nella casa familiare sita in via Coriano n. 278 di Rimini di proprietà del nonno materno Persona_3
4) stabilire che il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre di una somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
Il padre inoltre contribuirà, nella misura del 50%, rimanendo il restante 50% a carico della madre, al pagamento delle spese mediche specialistiche (anche dentistiche) e scolastiche, per pratiche sportive e viaggi che si renderanno opportune in favore della figlia, il tutto dietro preventivo accordo tra i coniugi e conseguente idonea giustificazione documentale.
Per tali spese si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna e saranno corrisposte dal padre alla madre previa richiesta documentata della madre alla fine di ciascun trimestre;
5) stabilire che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
6) disporre che tutte le decisioni relative all'educazione della figlia, la crescita, la frequentazione scolastica, la formazione, la salute, il tempo libero e anche eventuali viaggi e spostamenti, saranno prese dai coniugi in comune accordo;
pagina 2 di 4 7) stabilire che il padre avrà facoltà di vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri. Per_1
Inoltre trascorrerà con il padre: Per_1
- le festività natalizie ( Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania) e le festività pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) ad anni e a giorni alterni. Pertanto a titolo esemplificativo se il primo anno la bambina passerà con il padre , la e il lunedì dell'Angelo, l'anno successivo trascorrerà con la stessa Natale, Persona_4 Per_5
Capodanno e il giorno della Pasqua.
- le vacanze estive per 15 giorni anche consecutivi;
- il compleanno di verrà festeggiato alla presenza del padre e della madre congiuntamente;
Per_1
Nel caso del verificarsi di impedimenti per causa di necessità o forza maggiore, relativamente ai periodi da trascorrere con la figlia, per il padre o la madre o per la bambina, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente con congruo preavviso tali impedimenti e a ricercare amichevolmente soluzioni alternative nell'interesse soprattutto della loro figlia;
8) darsi atto che le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
9) darsi atto che i coniugi dichiarano rispettivamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non pretendere alcun contributo economico l'uno dall'altro;
10) darsi atto che i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 18.09.2004 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 203 Parte II Serie A Anno 2004 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.11.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1274 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ERBETTA MARIO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. ERBETTA MARIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 16/07/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che i ricorrenti hanno adottato la figlia nata a [...] in data [...]; Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel comune di Rimini (RN) il
18.09.2004, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 203 p.2 Serie A anno 2004, tra i sig.ri e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1 Parte_1 suddetto Comune, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del su indicato atto di matrimonio;
2) disporre la facoltà per entrambi i coniugi di liberamente fissare ove lo riterranno la propria residenza;
3) disporre che la figlia (minorenne) sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2
e continuerà a vivere prevalentemente con la madre nella casa familiare sita in via Coriano n. 278 di Rimini di proprietà del nonno materno Persona_3
4) stabilire che il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre di una somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
Il padre inoltre contribuirà, nella misura del 50%, rimanendo il restante 50% a carico della madre, al pagamento delle spese mediche specialistiche (anche dentistiche) e scolastiche, per pratiche sportive e viaggi che si renderanno opportune in favore della figlia, il tutto dietro preventivo accordo tra i coniugi e conseguente idonea giustificazione documentale.
Per tali spese si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna e saranno corrisposte dal padre alla madre previa richiesta documentata della madre alla fine di ciascun trimestre;
5) stabilire che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
6) disporre che tutte le decisioni relative all'educazione della figlia, la crescita, la frequentazione scolastica, la formazione, la salute, il tempo libero e anche eventuali viaggi e spostamenti, saranno prese dai coniugi in comune accordo;
pagina 2 di 4 7) stabilire che il padre avrà facoltà di vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri. Per_1
Inoltre trascorrerà con il padre: Per_1
- le festività natalizie ( Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania) e le festività pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) ad anni e a giorni alterni. Pertanto a titolo esemplificativo se il primo anno la bambina passerà con il padre , la e il lunedì dell'Angelo, l'anno successivo trascorrerà con la stessa Natale, Persona_4 Per_5
Capodanno e il giorno della Pasqua.
- le vacanze estive per 15 giorni anche consecutivi;
- il compleanno di verrà festeggiato alla presenza del padre e della madre congiuntamente;
Per_1
Nel caso del verificarsi di impedimenti per causa di necessità o forza maggiore, relativamente ai periodi da trascorrere con la figlia, per il padre o la madre o per la bambina, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente con congruo preavviso tali impedimenti e a ricercare amichevolmente soluzioni alternative nell'interesse soprattutto della loro figlia;
8) darsi atto che le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
9) darsi atto che i coniugi dichiarano rispettivamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non pretendere alcun contributo economico l'uno dall'altro;
10) darsi atto che i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 18.09.2004 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 203 Parte II Serie A Anno 2004 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.11.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4