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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1912/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Ginestra n. 77, c.f. , elettivamente domiciliato in via Cagliari n. 15 CodiceFiscale_1
(CT), presso lo studio dell'avv. Rita Serafina Cubisino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
------------
Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 18 novembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
pagina 1 di 4 ----------
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto dell'8 febbraio 2024, a mezzo del quale il Tribunale di Catania ha revocato l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sì come in suo favore provvisoriamente disposta con la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catania del 20 febbraio 2024, nel giudizio civile di cui al n. R.G. 6053/2022 RG, che si è concluso con ordinanza di integrale rigetto delle domande incoate dalla parte ivi ricorrente.
Nello specifico, il agiva affinché, ritenuta e dichiarata, per decorso del termine Pt_1 ventennale ex art. 2847 c.c., l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile di sua proprietà, fosse ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione: a tale scopo, asseriva l'idoneità lesiva della dedotta iscrizione, la quale, pur essendo una formalità meramente cartolare, limitava l'esercizio del diritto di disporre del bene, traducendosi, di fatto, in un deterrente per i potenziali acquirenti.
Il Giudice ha rigettato l'incoata domanda, all'uopo ritenendo, per un verso, la carenza di interesse quanto alla doglianza circa l'inefficacia dell'iscrizione dedotta in giudizio – stante, nella specie, la mancata contestazione di controparte - e, per altro, l'inammissibilità della domanda afferente alla cancellazione dai registri immobiliari;
ha revocato, dipoi, l'ammissione al gratuito patrocinio, per temerarietà dell'intrapresa giudiziaria.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 18 novembre 2024.
Le ragioni dell'impugnazione consistono nell'assunto per cui, pur in presenza degli elementi oggettivi e soggettivi di ammissibilità al beneficio, il Giudice avrebbe illegittimamente revocato l'ammissione al gratuito patrocinio per colpa grave.
Esse sono fondate.
Alla stregua delle evidenze in atti, il requisito della colpa grave è stato ricondotto, nella vicenda in esame, alla temerarietà dell'intrapresa lite giudiziaria e, ad ogni modo, alla statuita pagina 2 di 4 impossibilità giuridica di accogliere la domanda di parte ricorrente, sì come proposta, peraltro, nei confronti di un soggetto mai evocato in giudizio.
Senonché, in disparte la considerazione secondo cui il Conservatore, quale mero esecutore ex art. 2884 c.c., nel compiere l'attività ordinata, non adempie, in effetti, al provvedimento dell'autorità giurisdizionale in quanto tale, ma, piuttosto, ottempera ai doveri di legge sottesi alla concreta operazione da realizzare – di talché il giudizio è correttamente incoato se proposto nei soli confronti del creditore ipotecario, nella specie - è Pt_2
sufficiente, al fine di dedurre la insussistenza delle condizioni legittimanti la disposta revoca, rammentare che, se è vero che l'iscrizione del diritto di garanzia è atto funzionale alla opponibilità del diritto del creditore, altrettanto vero è che il mancato rinnovo della stessa, non assurgendo ad elemento costitutivo del credito, determina sì l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione ma non anche la perdita del titolo, sicchè il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e ben potrebbe il titolare procedere a nuova iscrizione (in questo senso, Cass. ord. 28 agosto 2019 n. 21752; Cass. 1994 n. 1505).
Ne viene che l'interesse ad agire del , nella fattispecie, è tale, oltreché Pt_1 giuridicamente apprezzabile, in quanto la cancellazione dell'iscrizione assume, innanzitutto, la funzione di pubblicità notizia, nei casi in cui, pur sussistendo un'autonoma causa di estinzione dell'ipoteca – come, ad es., la mancata rinnovazione dell'iscrizione – vi è la necessità di tutelare i terzi che ripongano legittimo affidamento, per l'appunto, sulle risultanze dei registri immobiliari: non può, dunque, ravvisarsi alcuna colpa grave nella condotta di chi, al precipuo scopo di rimuovere l'apparenza del vincolo reale, intraprenda un giudizio volto ad ottenere una pronuncia ai cui effetti si accerti la realtà dominicale dell'immobile e il cui pregiudizio sotteso, in caso contrario, è, pertanto, in sé.
Non resta che revocare la disposta esclusione dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in pregiudizio di . Parte_1
Il ricorrente, parte processuale del giudizio in cui è stata ammesso al beneficio, ha anche chiesto la liquidazione dei compensi: egli in parte qua è privo della necessaria legittimazione ad agire (in tal senso Cass. 2022 n. 286 a tenore della quale “il giudice che accoglie l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, e del d.lg. n. 150 del 2011, art.
15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello
Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso
pagina 3 di 4 spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2”).
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Esse sono liquidate a misura del DM 55/2014: valore della causa: da 1.100 euro a 5.200 euro - compensi minimi: fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1912/2024 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1 revoca l'esclusione in pregiudizio di dal beneficio del patrocinio a spese Parte_1
dello Stato;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali, che liquida nella misura di euro 852,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 24 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1912/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Ginestra n. 77, c.f. , elettivamente domiciliato in via Cagliari n. 15 CodiceFiscale_1
(CT), presso lo studio dell'avv. Rita Serafina Cubisino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
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Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 18 novembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto dell'8 febbraio 2024, a mezzo del quale il Tribunale di Catania ha revocato l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sì come in suo favore provvisoriamente disposta con la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catania del 20 febbraio 2024, nel giudizio civile di cui al n. R.G. 6053/2022 RG, che si è concluso con ordinanza di integrale rigetto delle domande incoate dalla parte ivi ricorrente.
Nello specifico, il agiva affinché, ritenuta e dichiarata, per decorso del termine Pt_1 ventennale ex art. 2847 c.c., l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile di sua proprietà, fosse ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione: a tale scopo, asseriva l'idoneità lesiva della dedotta iscrizione, la quale, pur essendo una formalità meramente cartolare, limitava l'esercizio del diritto di disporre del bene, traducendosi, di fatto, in un deterrente per i potenziali acquirenti.
Il Giudice ha rigettato l'incoata domanda, all'uopo ritenendo, per un verso, la carenza di interesse quanto alla doglianza circa l'inefficacia dell'iscrizione dedotta in giudizio – stante, nella specie, la mancata contestazione di controparte - e, per altro, l'inammissibilità della domanda afferente alla cancellazione dai registri immobiliari;
ha revocato, dipoi, l'ammissione al gratuito patrocinio, per temerarietà dell'intrapresa giudiziaria.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 18 novembre 2024.
Le ragioni dell'impugnazione consistono nell'assunto per cui, pur in presenza degli elementi oggettivi e soggettivi di ammissibilità al beneficio, il Giudice avrebbe illegittimamente revocato l'ammissione al gratuito patrocinio per colpa grave.
Esse sono fondate.
Alla stregua delle evidenze in atti, il requisito della colpa grave è stato ricondotto, nella vicenda in esame, alla temerarietà dell'intrapresa lite giudiziaria e, ad ogni modo, alla statuita pagina 2 di 4 impossibilità giuridica di accogliere la domanda di parte ricorrente, sì come proposta, peraltro, nei confronti di un soggetto mai evocato in giudizio.
Senonché, in disparte la considerazione secondo cui il Conservatore, quale mero esecutore ex art. 2884 c.c., nel compiere l'attività ordinata, non adempie, in effetti, al provvedimento dell'autorità giurisdizionale in quanto tale, ma, piuttosto, ottempera ai doveri di legge sottesi alla concreta operazione da realizzare – di talché il giudizio è correttamente incoato se proposto nei soli confronti del creditore ipotecario, nella specie - è Pt_2
sufficiente, al fine di dedurre la insussistenza delle condizioni legittimanti la disposta revoca, rammentare che, se è vero che l'iscrizione del diritto di garanzia è atto funzionale alla opponibilità del diritto del creditore, altrettanto vero è che il mancato rinnovo della stessa, non assurgendo ad elemento costitutivo del credito, determina sì l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione ma non anche la perdita del titolo, sicchè il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e ben potrebbe il titolare procedere a nuova iscrizione (in questo senso, Cass. ord. 28 agosto 2019 n. 21752; Cass. 1994 n. 1505).
Ne viene che l'interesse ad agire del , nella fattispecie, è tale, oltreché Pt_1 giuridicamente apprezzabile, in quanto la cancellazione dell'iscrizione assume, innanzitutto, la funzione di pubblicità notizia, nei casi in cui, pur sussistendo un'autonoma causa di estinzione dell'ipoteca – come, ad es., la mancata rinnovazione dell'iscrizione – vi è la necessità di tutelare i terzi che ripongano legittimo affidamento, per l'appunto, sulle risultanze dei registri immobiliari: non può, dunque, ravvisarsi alcuna colpa grave nella condotta di chi, al precipuo scopo di rimuovere l'apparenza del vincolo reale, intraprenda un giudizio volto ad ottenere una pronuncia ai cui effetti si accerti la realtà dominicale dell'immobile e il cui pregiudizio sotteso, in caso contrario, è, pertanto, in sé.
Non resta che revocare la disposta esclusione dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in pregiudizio di . Parte_1
Il ricorrente, parte processuale del giudizio in cui è stata ammesso al beneficio, ha anche chiesto la liquidazione dei compensi: egli in parte qua è privo della necessaria legittimazione ad agire (in tal senso Cass. 2022 n. 286 a tenore della quale “il giudice che accoglie l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, e del d.lg. n. 150 del 2011, art.
15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello
Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso
pagina 3 di 4 spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2”).
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Esse sono liquidate a misura del DM 55/2014: valore della causa: da 1.100 euro a 5.200 euro - compensi minimi: fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1912/2024 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1 revoca l'esclusione in pregiudizio di dal beneficio del patrocinio a spese Parte_1
dello Stato;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali, che liquida nella misura di euro 852,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 24 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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