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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2447/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Corso G. Scarpello N.172 Int P.2 90036 Misilmeri PA
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160010680258000 BOLLO 2011
contro
Ag.entrate Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: -RUOLO n. RIF.CART.29620160010680258000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n. 29620160010680258000 relativa alla tassa automobilistica anno 2011, notificata il 30/04/2024, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione e proponendo istanza di sospensione.
Dalla documentazione allegata al ricorso risulta la prova della spedizione del ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo (raccomandata del 15/05/2024), ma non è stata fornita prova della notificazione del ricorso alle controparti a cui il ricorso è statoindirizzato (Regione Siciliana e Agenzia delle
Entrate - Riscossione), come prescritto dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere notificato alle parti resistenti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e, successivamente, depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria con la prova delle notificazioni.
La notificazione alle parti è condizione di procedibilità del ricorso e la sua mancanza comporta l'inammissibilità dello stesso. Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato esclusivamente la ricevuta di spedizione alla
Commissione Tributaria in data 15/05/2024, senza alcuna prova di notificazione alla Regione Siciliana e all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Tale omissione integra causa di inammissibilità, non sanabile in sede di giudizio.
Tra l'altro, per la tassa automobilistica anno 2011 l'ente impositore era l'Agenzia delle Entrate e non la
Regione Siciliana
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese tenuto conto che nessun ente resistente risulta costituito in giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Palermo 13.11.25
Il Giudice Monocratico.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2447/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Corso G. Scarpello N.172 Int P.2 90036 Misilmeri PA
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160010680258000 BOLLO 2011
contro
Ag.entrate Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: -RUOLO n. RIF.CART.29620160010680258000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n. 29620160010680258000 relativa alla tassa automobilistica anno 2011, notificata il 30/04/2024, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione e proponendo istanza di sospensione.
Dalla documentazione allegata al ricorso risulta la prova della spedizione del ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo (raccomandata del 15/05/2024), ma non è stata fornita prova della notificazione del ricorso alle controparti a cui il ricorso è statoindirizzato (Regione Siciliana e Agenzia delle
Entrate - Riscossione), come prescritto dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere notificato alle parti resistenti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e, successivamente, depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria con la prova delle notificazioni.
La notificazione alle parti è condizione di procedibilità del ricorso e la sua mancanza comporta l'inammissibilità dello stesso. Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato esclusivamente la ricevuta di spedizione alla
Commissione Tributaria in data 15/05/2024, senza alcuna prova di notificazione alla Regione Siciliana e all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Tale omissione integra causa di inammissibilità, non sanabile in sede di giudizio.
Tra l'altro, per la tassa automobilistica anno 2011 l'ente impositore era l'Agenzia delle Entrate e non la
Regione Siciliana
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese tenuto conto che nessun ente resistente risulta costituito in giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Palermo 13.11.25
Il Giudice Monocratico.