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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3023/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO TE Presidente dott. IA LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3023/2025 promossa da:
, , Parte_1 Pt_2 Pt_3
e
, Parte_4 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROSSOTTO SILVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 24/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori , e Pt_1 Pt_2 Parte_5 Parte_4 contraevano matrimonio con rito concordatario in TORINO il 13/10/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 948 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/09/2003 ed il 14/04/2008. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in data 25/10/2023 e pubblicata il 31/10/2023.
Con ricorso depositato il 12/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, e i cui estremi di Pt_1 Pt_2 Parte_5 Parte_4 trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento della figlia minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori i quali, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà la residenza Persona_2 abituale presso la casa famigliare sita in San Mauro Torinese via Novara n. 53 con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in San Mauro Torinese via Novara n. 53 con tutti gli arredi alla Sig.ra ; Parte_4
DISPONE che il Sig. ad eccezione del periodo febbraio - luglio 2026 quando la Parte_1 Per_ figlia sarà in Canada per un soggiorno studio, possa vedere e tenere con sé la figlia minore nella settimana in cui non la ha con sé il week end, il mercoledì dalle h. 20.00, sino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà a scuola entro le h. 8.00; nel periodo di vacanza scolastica dal mercoledì alle 20.00 fino alle 14.00 del giovedì quando la riaccompagnerà dalla madre. Nella settimana in cui il padre ha con sé la figlia nel week end, la terrà con sé il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21.30 quando la riaccompagnerà dalla madre, nel periodo di vacanza scolastica dal mercoledì alle ore 8.00 fino alle 14.00. Tali giorni potranno essere anche determinati in modo variabile, in relazione alle esigenze dei genitori e del minore, anche in rapporto agli eventuali orari di frequentazione dell'attività sportiva della minore;
DISPONE che sempre in tale prospettiva minima di determinazione delle modalità di visita, il padre dovrà e potrà, altresì, tenere con sé la figlia dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 8.00 del lunedì, a settimane alterne, provvedendo ad andarla a prendere presso l'abitazione della madre personalmente e ad accompagnarla a scuola il lunedì entro le ore 8.00, nel periodo di vacanza scolastica la riaccompagnerà dalla madre entro le ore 14.00;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a darsi reciproco congruo preavviso nel caso in cui fossero impossibilitati a rispettare i giorni di visita stabiliti o concordati;
DISPONE che relativamente al periodo delle vacanze Natalizie e di Capodanno, individuate sulla base del calendario scolastico, la minore trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre, ad anni alterni, settimane così individuate: dal 23 al 31 dicembre ore 14.00, oppure dal 31 dicembre Per_ al 6 gennaio ore 14.00; sarà comunque garantito alla minore di trascorrere la notte del 24 dicembre presso la casa della madre nell'anno in cui trascorrerà con il padre il periodo dal 23 al 31 dicembre, e, viceversa, con il padre nell'anno in cui trascorrerà il periodo dal 23 al 31 dicembre con la madre;
- Il padre avrà, altresì, la facoltà di tenere con sé la figlia durante il periodo delle vacanze Pasquali, sempre individuato sulla base del calendario scolastico, ad anni alterni con la madre nella misura della metà; Per_
- Il padre e la madre avranno, infine, facoltà di tenere con sé la figlia per 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
il tutto salve specifiche deroghe di volta in volta concordate tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano, a darsi reciproca comunicazione preventiva in merito al luogo ove gli stessi si recheranno con la figlia, cercando di assicurare la reperibilità telefonica e garantendo la possibilità di colloquiare con il minore telefonicamente ogni qualvolta ritenuto opportuno;
- La minore trascorrerà eventuali “ponti” con il genitore cui compete il week end al quale viene accorpata la festività, per quanto concerne le altre festività infrasettimanali ricadenti nel corso della settimana la minore le trascorrerà con il genitore con cui in quel giorno si trova;
DISPONE che il sig. fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della Parte_1 Per_ figlia minore , corrisponderà mensilmente alla sig.ra mediante bonifico Parte_4 bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_
, la somma di € 303,60 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno, come individuate dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino;
DISPONE che il padre non sarà tenuto a versare alla madre il contributo al mantenimento per la Per_ Per_ figlia minore per il periodo febbraio 2026 - luglio 2026 in quanto la figlia minorenne trascorrerà tale periodo in Canada per un soggiorno studio;
- Il padre nel periodo febbraio 2026 - luglio 2026 verserà il contributo al mantenimento di € 303,60 direttamente alla figlia a fronte delle necessità che avrà in Canada;
- Il padre dal mese di agosto 2026 riprenderà a versare alla madre il contributo al mantenimento di € Per_ Per_ 303,60 oltre adeguamento annuale Istat per la figlia minore fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
DÀ ATTO che per le spese extra-assegno, che richiedono il preventivo accordo di entrambi i genitori, si stabilisce che ciascun genitore dovrà dare preventiva comunicazione all'altro a mezzo e-mail, con indicazione di massima delle spese da sostenere richiedendo un riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata da entrambi i genitori. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare a mezzo e-mail il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore;
DÀ ATTO che il Sig. , fino al 31.12.2026 provvederà al Parte_1 Pt_2 Pt_5 pagamento delle spese condominiali e di riscaldamento della casa già adibita ad abitazione coniugale sita in San Mauro Torinese via Novara n. 53;
DÀ ATTO che i genitori si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti necessari all'espatrio del minore;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive residenze fino al compimento della maggiore età della figlia;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere ciascuno economicamente autosufficiente;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che il figlio maggiorenne è divenuto economicamente Pt_2 autosufficiente.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA LL TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO TE Presidente dott. IA LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3023/2025 promossa da:
, , Parte_1 Pt_2 Pt_3
e
, Parte_4 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROSSOTTO SILVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 24/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori , e Pt_1 Pt_2 Parte_5 Parte_4 contraevano matrimonio con rito concordatario in TORINO il 13/10/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 948 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/09/2003 ed il 14/04/2008. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in data 25/10/2023 e pubblicata il 31/10/2023.
Con ricorso depositato il 12/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, e i cui estremi di Pt_1 Pt_2 Parte_5 Parte_4 trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento della figlia minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori i quali, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà la residenza Persona_2 abituale presso la casa famigliare sita in San Mauro Torinese via Novara n. 53 con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in San Mauro Torinese via Novara n. 53 con tutti gli arredi alla Sig.ra ; Parte_4
DISPONE che il Sig. ad eccezione del periodo febbraio - luglio 2026 quando la Parte_1 Per_ figlia sarà in Canada per un soggiorno studio, possa vedere e tenere con sé la figlia minore nella settimana in cui non la ha con sé il week end, il mercoledì dalle h. 20.00, sino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà a scuola entro le h. 8.00; nel periodo di vacanza scolastica dal mercoledì alle 20.00 fino alle 14.00 del giovedì quando la riaccompagnerà dalla madre. Nella settimana in cui il padre ha con sé la figlia nel week end, la terrà con sé il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21.30 quando la riaccompagnerà dalla madre, nel periodo di vacanza scolastica dal mercoledì alle ore 8.00 fino alle 14.00. Tali giorni potranno essere anche determinati in modo variabile, in relazione alle esigenze dei genitori e del minore, anche in rapporto agli eventuali orari di frequentazione dell'attività sportiva della minore;
DISPONE che sempre in tale prospettiva minima di determinazione delle modalità di visita, il padre dovrà e potrà, altresì, tenere con sé la figlia dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 8.00 del lunedì, a settimane alterne, provvedendo ad andarla a prendere presso l'abitazione della madre personalmente e ad accompagnarla a scuola il lunedì entro le ore 8.00, nel periodo di vacanza scolastica la riaccompagnerà dalla madre entro le ore 14.00;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a darsi reciproco congruo preavviso nel caso in cui fossero impossibilitati a rispettare i giorni di visita stabiliti o concordati;
DISPONE che relativamente al periodo delle vacanze Natalizie e di Capodanno, individuate sulla base del calendario scolastico, la minore trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre, ad anni alterni, settimane così individuate: dal 23 al 31 dicembre ore 14.00, oppure dal 31 dicembre Per_ al 6 gennaio ore 14.00; sarà comunque garantito alla minore di trascorrere la notte del 24 dicembre presso la casa della madre nell'anno in cui trascorrerà con il padre il periodo dal 23 al 31 dicembre, e, viceversa, con il padre nell'anno in cui trascorrerà il periodo dal 23 al 31 dicembre con la madre;
- Il padre avrà, altresì, la facoltà di tenere con sé la figlia durante il periodo delle vacanze Pasquali, sempre individuato sulla base del calendario scolastico, ad anni alterni con la madre nella misura della metà; Per_
- Il padre e la madre avranno, infine, facoltà di tenere con sé la figlia per 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
il tutto salve specifiche deroghe di volta in volta concordate tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano, a darsi reciproca comunicazione preventiva in merito al luogo ove gli stessi si recheranno con la figlia, cercando di assicurare la reperibilità telefonica e garantendo la possibilità di colloquiare con il minore telefonicamente ogni qualvolta ritenuto opportuno;
- La minore trascorrerà eventuali “ponti” con il genitore cui compete il week end al quale viene accorpata la festività, per quanto concerne le altre festività infrasettimanali ricadenti nel corso della settimana la minore le trascorrerà con il genitore con cui in quel giorno si trova;
DISPONE che il sig. fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della Parte_1 Per_ figlia minore , corrisponderà mensilmente alla sig.ra mediante bonifico Parte_4 bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_
, la somma di € 303,60 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno, come individuate dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino;
DISPONE che il padre non sarà tenuto a versare alla madre il contributo al mantenimento per la Per_ Per_ figlia minore per il periodo febbraio 2026 - luglio 2026 in quanto la figlia minorenne trascorrerà tale periodo in Canada per un soggiorno studio;
- Il padre nel periodo febbraio 2026 - luglio 2026 verserà il contributo al mantenimento di € 303,60 direttamente alla figlia a fronte delle necessità che avrà in Canada;
- Il padre dal mese di agosto 2026 riprenderà a versare alla madre il contributo al mantenimento di € Per_ Per_ 303,60 oltre adeguamento annuale Istat per la figlia minore fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
DÀ ATTO che per le spese extra-assegno, che richiedono il preventivo accordo di entrambi i genitori, si stabilisce che ciascun genitore dovrà dare preventiva comunicazione all'altro a mezzo e-mail, con indicazione di massima delle spese da sostenere richiedendo un riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata da entrambi i genitori. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare a mezzo e-mail il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore;
DÀ ATTO che il Sig. , fino al 31.12.2026 provvederà al Parte_1 Pt_2 Pt_5 pagamento delle spese condominiali e di riscaldamento della casa già adibita ad abitazione coniugale sita in San Mauro Torinese via Novara n. 53;
DÀ ATTO che i genitori si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti necessari all'espatrio del minore;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive residenze fino al compimento della maggiore età della figlia;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere ciascuno economicamente autosufficiente;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che il figlio maggiorenne è divenuto economicamente Pt_2 autosufficiente.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA LL TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.