Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2019, proposto da
Geoconsult Edilizia di BO GI, Elettromeccanica Rioma Adalberto di Rioma Marco, Artigiana Serramenti di ON IA & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, ID ON, NA NE, LE NE in qualità di eredi di AT NE, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Cocchi, Eugenio Spotorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;
contro
Comune di Cogoleto, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Repetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento del funzionario responsabile in data 26/8/2019, notificato in data 29/8/2019, avente ad oggetto “Presa d’atto circa il superamento delle disposizioni di cui alla deliberazione c.a. n. 4 del 27/3/2018, avente ad oggetto indicazioni operative per dare attuazione e prosecuzione alle attività produttive nell’area PIP Valcalda in loc. Molinetto, preliminare alla decadenza di validità del PIP;
2) per quanto di ragione, del provvedimento del Segretario Comunale 8/10/2019 di rigetto dell’istanza di autotutela;
3) del provvedimento del funzionario responsabile 27/12/2018;
4) di ogni altro provvedimento, anche non noto, incisivo sulla situazione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cogoleto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. I ricorrenti, assegnatari di lotti ricompresi nel Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) “Valcalda” del Comune di Cogoleto, riuniti nel Consorzio Valcalda, impugnano: (i) la determinazione del responsabile del Settore IV del 26 agosto 2019, recante “ presa d’atto del superamento degli effetti ” della deliberazione consiliare n. 4 del 27 marzo 2018 ed “ accertamento di inadempienza ” dei proponenti; e (ii) la successiva nota del Segretario comunale dell’8 ottobre 2019 di rigetto dell’istanza di autotutela.
Il PIP “Valcalda” è stato adottato nel 1995, con durata iniziale decennale poi prorogata sino al 2015; nel 1998 il Comune assegnò undici lotti a varie imprese che costituirono il Consorzio Valcalda per la gestione del piano.
L’attuazione del piano incontrava gravi criticità economiche e gestionali (morosità di consorziati, complessità delle opere di urbanizzazione e dei manufatti).
Nel 2018 il Consiglio comunale, con deliberazione n. 4, accoglieva la proposta di quattro assegnatari superstiti (gli odierni ricorrenti), avente ad oggetto l’acquisto dei lotti rientrati nella disponibilità comunale, il completamento delle urbanizzazioni e la definizione del debito con la banca mutuante, secondo i ricorrenti subordinata al buon esito di un accordo con l’istituto di credito.
Nonostante parte ricorrente abbia comunicato di aver versato l’ultima quota del prezzo, in data 29 luglio 2019, il Comune, con la citata determinazione del 26 agosto 2019, ha dichiarato il superamento della delibera n. 4/2018 e l’inadempienza dei consorziati, respingendone poi la susseguente istanza di autotutela con nota dell’8 ottobre 2019.
A sostegno dell’impugnazione sono articolati i seguenti tre motivi: (i) violazione/falsa applicazione degli artt. 42 e 107 TUEL e del principio del contrarius actus , incompetenza relativa, falsità dei presupposti e sviamento, poiché solo il Consiglio avrebbe potuto superare gli effetti della deliberazione n. 4/2018, in quanto adottata da tale organo; (ii) eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento e illogicità, giacché il Comune non avrebbe considerato l’avveramento della condizione sospensiva (definizione del debito bancario) intervenuto, secondo i ricorrenti, entro il 29 luglio 2019; (iii) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento.
II. Costituitosi in giudizio, il Comune eccepisce, in rito, la natura meramente gestionale e ricognitiva della determinazione del 26 agosto 2019 (sottratta, dunque, alla competenza consiliare e, in quanto mera presa d’atto , non provvedimentale e non impugnabile), nonché, in via gradata, l’improcedibilità per acquiescenza in ragione della successiva deliberazione di Giunta n. 16 del 18 marzo 2024 che ha avviato la procedura di alienazione dei beni ex PIP.
Nel merito, l’Amministrazione sostiene: (a) l’insussistenza di una condizione sospensiva nella parte dispositiva della delibera n. 4/2018; (b) la mancata prova, da parte dei ricorrenti, della definizione del debito entro i tempi comunicati e, comunque, la perdurante iscrizione ipotecaria fino all’inizio del 2021; (c) l’illegittimità ab origine delle ipoteche iscritte su lotti PIP senza previa autorizzazione dell’Amministrazione; (d) l’assenza di vizi di istruttoria o di motivazione, avendo l’Ente agito per porre ordine a un PIP scaduto e rimasto inattuato.
III. All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, disattesi i rilievi preliminari, ritiene il ricorso infondato nel merito, per le ragioni che si vengono di seguito ad esporre.
1.1. Sull’impugnabilità degli atti censurati. L’eccezione con cui il Comune qualifica la determinazione del 26 agosto 2019 quale “mera presa d’atto” priva di contenuto autoritativo non è fondata. Il provvedimento reca, infatti, un accertamento di inadempienza dei proponenti e la declaratoria di “superamento” degli effetti della deliberazione consiliare n. 4/2018 nel procedimento attuativo del PIP, con incidenza immediata e concreta sulla sfera giuridica dei ricorrenti (esclusione dalla prosecuzione del percorso convenzionale e perdita delle utilità correlate): ne discende la sua natura provvedimentale e, quindi, la sua impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo.
1.2. Sull’eccezione di improcedibilità per acquiescenza/difetto di interesse . Neppure può essere condivisa l’eccezione di improcedibilità per acquiescenza desunta dalla deliberazione di Giunta n. 16 del 18 marzo 2024, che ha avviato la procedura di alienazione dei beni ex PIP. La mera adozione di atti amministrativi successivi, assertivamente consequenziali, non equivale, di per sé, a comportamento concludente di accettazione del provvedimento impugnato da parte dei ricorrenti, i quali hanno mantenuto fermo l’interesse all’annullamento degli atti gravati per rimuovere il presupposto della nuova linea amministrativa. L’eccezione va, pertanto, disattesa.
2. Sul primo motivo di ricorso: competenza, artt. 42 e 107 TUEL, e principio del contrarius actus. La delibera consiliare n. 4/2018, nel fare propria la proposta dei ricorrenti, demandava alla Giunta e alla dirigenza predisposizione, approvazione e sottoscrizione degli atti attuativi e convenzionali necessari. In tale cornice, l’accertamento in ordine alla (in)sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento attuativo costituisce esercizio di funzioni gestionali, rientranti nella competenza dirigenziale ex art. 107 TUEL, non già ritiro o revoca dell’atto consiliare in senso proprio.
Non si controverte, dunque, della figura del c.d. contrarius actus , poiché oggetto dell’impugnazione non è una determinazione incidente ab externo sulla validità o efficacia ex se della deliberazione consiliare, bensì dell’accertamento dell’impossibilità di darvi corso per difetto dei presupposti dichiarati dai proponenti.
In ultima analisi, il dirigente si è, quindi, limitato a definire negativamente la fase attuativa per cause ricondotte al mancato riscontro dei presupposti dichiarati dai ricorrenti, il che si colloca indiscutibilmente nell’alveo dell’attività gestionale.
3. Sul secondo motivo: presupposti di fatto, condizione sospensiva e dedotta illogicità. I ricorrenti sostengono che l’attuazione del deliberato sarebbe stato sottoposto a condizione sospensiva avente ad oggetto la definizione dell’esposizione debitoria nei confronti dell’istituto finanziatore – condizione che si sarebbe verificata al più tardi il 29 luglio 2019.
Al riguardo, va rilevato che la deliberazione n. 4/2018, pur dando conto dell’autorizzazione a gravare le aree di ipoteca “ a condizione che non sorga alcun impegno dell’Ente a garanzia dell’istituto erogante ”, non contiene nella parte dispositiva il riferimento ad un’espressa condizione sospensiva, nei sensi indicati dai ricorrenti.
Nondimeno, quand’anche si volesse ritenere che la definizione del debito integrasse un presupposto necessario per la prosecuzione delle fasi attuative, l’onere di provarne l’effettivo avveramento gravava sui proponenti.
A fronte deduzione difensiva, che indica il 29 luglio 2019 quale data di completamento dei pagamenti, non risultano depositati — neppure in sede di istanza di autotutela — documenti definitivi e datati che attestino la chiusura integrale dell’esposizione e, soprattutto, la cancellazione delle ipoteche entro quel termine; al contrario, dagli atti risulta che le iscrizioni ipotecarie sono rimaste in essere sino all’inizio del 2021.
Va inoltre soggiunto che le ipoteche risultano iscritte sui lotti PIP in assenza di previa autorizzazione da parte dell’Ente.
4. Sul terzo motivo: difetto di istruttoria, carenza di motivazione e proporzionalità
4.1. Motivazione del provvedimento . Parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe ponderato gli interessi in gioco e le conseguenze della rinuncia al percorso “transattivo” proposto. La determinazione del 26 agosto 2019 — sia pure con motivazione concisa — dà conto della ragione dirimente ostativa alla prosecuzione, coincidente col mancato avveramento del presupposto (estinzione della posizione debitoria) dichiarato dai proponenti.
4.2. Istruttoria e proporzionalità. Non sono fondati i rilievi riferiti a presunte carenze dell’istruttoria e alla sproporzione che affliggerebbe la determinazione conclusiva. L’Amministrazione ha valorizzato dati oggettivi (assenza di prova documentale definitiva dell’estinzione entro il 29 luglio 2019; persistente gravame ipotecario) che non consentivano la stipulazione degli atti convenzionali. In questo quadro, non era, dunque, esigibile, in assenza del predetto presupposto, la prosecuzione dell’ iter attuativo, trattandosi di requisito di base per la tenuta giuridicoamministrativa dell’operazione. La determinazione, dunque, non sacrifica indebitamente l’interesse privato a fronte dell’interesse pubblico alla regolarità e certezza dell’assetto giuridico dei lotti PIP.
5. Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate, in considerazione della particolarità della controversia esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ED GI RE, Presidente
OL IN, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IN | ED GI RE |
IL SEGRETARIO