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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TT Presidente dott. CO DO ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 811/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. Gilberto Cerutti Parte_1
APPELLANTE
E con l'avv. Danilo Fedeli Controparte_1
APPELLATA
NONCHÉ
con l'avv. Maria Carla Attanasio CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11734/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2020 ha adito il Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze di dal 28 luglio 2015 sino al Controparte_1
10 agosto 2020 svolgendo mansioni di “pizzaiolo addetto alla preparazione e cottura di
Pag. 1 di 8 tutti i tipi di pizza”, con inquadramento nel IV livello del c.c.n.l. applicato;
che, sebbene il rapporto fosse stato formalizzato in termini di orario a tempo parziale per 30 ore settimanali distribuite su sei giorni, in effetti egli aveva osservato un orario a tempo pieno;
di essere stato collocato in c.i.g. dal 9 marzo al 10 agosto 2020, in coincidenza con la sospensione delle attività conseguente alla pandemia per Covid-19, ma di avere in effetti lavorato dal 1° giugno 2020 e fino alla cessazione del rapporto;
di avere percepito la retribuzione riportata nelle buste paga prodotte agli atti, indicanti un orario a tempo parziale di 30 ore settimanali;
di avere invece osservato un orario di lavoro dalle 17:30 alle 24:00 per sei giorni alla settimana con giorno di riposo il mercoledì, per complessive
39 ore settimanali;
di essersi dimesso per giusta causa, costituita dal mancato pagamento della retribuzione a partire dal giugno 2020 e dall'omessa corresponsione integrale della
14ª mensilità; di avere goduto di una sola settimana di ferie fino a tutto il 2019; di non avere fruito dei permessi retribuiti previsti dall'art. 114 del c.c.n.l.; di avere lavorato nei giorni di festività soppressa e di festività dettagliatamente menzionati, di non avere percepito il t.f.r. all'atto della cessazione del rapporto.
Sulla base di tanto, elaborati analitici conteggi inglobati nel ricorso, ha concluso richiedendo di: “a) accertare la mancata osservanza dell'assetto temporale della prestazione come pattuito nel contratto “part-time”; b) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
c) condannare la parte datoriale, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
d) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di
€ 62.610,06, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
e) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti”, vinte le spese, con distrazione.
Radicato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio CP_1 CP_1 richiedendo preliminarmente di essere rimessa in termini a causa di gravi problemi di salute che avevano colpito il proprio legale rappresentante, ritenendo tardiva la propria costituzione;
nel merito, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti vantati dall' in riferimento alle mensilità da luglio a ottobre 2015; ha dedotto Pt_1
Pag. 2 di 8 l'infondatezza delle pretese riguardanti il lavoro supplementare asseritamente svolto affermando l'avvenuto rispetto dell'orario contrattuale, indicato espressamente come decorrente dalle ore 17:30 alle ore 23:00 per sei giorni alla settimana, atteso l'orario di chiusura della cucina (ore 23:00) e dello stesso locale (ore 23:30); ha sostenuto che nel periodo di pandemia la preparazione delle pizze era stata demandata esclusivamente al socio e non anche all' , tornato al lavoro solo il 1° luglio 2020; che Controparte_3 Pt_1 la grave situazione economica determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria aveva comportato il mancato tempestivo pagamento della mensilità di luglio 2020 e che dunque era risultata inaspettata la mancata presentazione al lavoro dell' a partire dal 10 Pt_1 agosto 2020; ha addotto la piena efficacia probatoria delle sottoscrizioni apposte dal lavoratore sulle ricevute di pagamento;
ha censurato l'erroneità dei conteggi altrui, elaborandone di propri e comunque richiedendo la nomina di un consulente tecnico;
ha sostenuto l'insussistenza della giusta causa nelle dimissioni rassegnate dall' , Pt_1 comunque non rese in forma scritta, alla luce del ritardato versamento della sola mensilità di luglio 2020, concludendo per il rigetto del ricorso
Istruita anche a mezzo dell'esame di alcuni testimoni, la causa è stata decisa con la sentenza n. 11734/2023, depositata il 19 marzo 2024, che ha integralmente respinto il ricorso e ha condannato il lavoratore alla rifusione delle spese processuali.
Con atto depositato il 4 aprile 2024 l' ha proposto tempestivo appello avverso la Pt_1 pronuncia affidandolo ai seguenti motivi.
Con il primo ha lamentato l'erronea ed immotivata applicazione della prescrizione in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata.
Con il secondo ha censurato la pronuncia per erronea individuazione dei crediti di lavoro richiesti, atteso che egli non si era limitato a rivendicare differenze per il maggiore orario di lavoro prestato, ma anche per le ultime tre mensilità (mai corrisposte), per le mensilità supplementari, per l'indennità di ferie e per il t.f.r., come ben precisato nelle note illustrative autorizzate, nelle quali aveva ridotto la propria domanda in ragione di sole 33 ore lavorative settimanali, come da ammissione della stessa società nella memoria di costituzione in giudizio.
Con un terzo motivo si è doluto del mancato riconoscimento dell'indennità di preavviso, dovuta per via della giustificatezza delle proprie dimissioni alla luce del mancato
Pag. 3 di 8 pagamento delle retribuzioni arretrate e della 14ª mensilità, in armonia con la previsione dell'art. 2119, comma secondo, c.c. e con l'interpretazione datane dalla giurisprudenza.
Con un quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. in ordine alla disamina della documentazione prodotta in atti, con particolare riferimento alle buste paga depositate dalla stessa società convenuta, stante la mancata sottoscrizione di quelle di giugno-settembre 2020 (neanche pagate a mezzo di bonifico), comunque in sé non idonea a dimostrare il pagamento delle somme in esse indicate;
ha, inoltre, evidenziato come il primo giudice non si fosse avveduto delle ammissioni in riferimento all'orario di lavoro compiute dalla società, che aveva indicato esplicitamente l'orario osservato dall' Pt_1 in 33 ore settimanali (dalle ore 17:30 alle ore 23:00 per sei giorni alla settimana), così confermando la debenza di differenze retributive a suo favore, anche a prescindere dalle dichiarazioni dei testi escussi, inattendibili sul punto;
ha sottolineato che dalla busta paga di agosto 2020 emergeva la spettanza di 40,60 giorni di ferie non godute e da retribuirsi e che il mancato godimento delle festività non era stato contestato dalla controparte, così come i conteggi contenuti nelle note conclusive, oggetto del quinto motivo di gravame.
Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di: “a) - accertare la mancata osservanza dell'assetto temporale della prestazione come pattuito nel contratto “part-time”; b) - accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
c) - condannare la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante di tutte le somme meglio indicate nel conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 38.335,03, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
d) - in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti”; il tutto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita richiedendo CP_1 CP_1 il rigetto delle doglianze altrui e la conferma della sentenza gravata.
Si è costituito anche l' rimettendosi alla decisione della Corte, nei limiti della CP_2 prescrizione.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Osserva la Corte che nel corpo della memoria di costituzione in giudizio in primo grado e ha più volte espressamente indicato quale orario di lavoro osservato CP_1 CP_1 dall' quello dalle ore 17:30 alle ore 23:00 per sei giorni alla settimana. Pt_1
Segnatamente:
• al punto sub A (pag. 7) ha affermato che dopo la ripresa del lavoro nel luglio 2020
“Non mutavano, ovviamente, i parametri del rapporto di lavoro, svolgendo, il ricorrente, le sue mansioni per sei giorni a settimana, dalle ore 17:30 alle ore
23:00” ed ancora che “il ricorrente ha eseguito le prestazioni richieste nel rispetto dell'orario previsto dal Contratto di Lavoro dell'8 luglio 2015, ossia 30 ore settimanali, distribuite su sei giorni settimanali, con turno lavorativo dalle ore
17:30 alle ore 23:00”
• nelle conclusioni ha richiesto, tra l'altro, di “-accertare e dichiarare che il Sig.
, per tutto il periodo di lavoro dedotto in giudizio, ha svolto le mansioni Pt_1 assegnate per sei giorni a settimana dalle ore 17:30 alle ore 23:00, in ossequio e nel rispetto delle condizioni contrattualmente pattuite”
• nelle istanze istruttorie, ha richiesto o l'interrogatorio formale dell' , tra l'altro, sul capitolo b), del Pt_1 seguente contenuto: “Vero che Lei ha sempre lavorato per sei giorni a settimana dalle ore 17:30 alle ore 23:00?”
o prova per testi, tra l'altro, sul capitolo b), del seguente contenuto: “Vero che il ricorrente ha sempre lavorato per sei giorni a settimana dalle ore
17:30 alle ore 23:00?” con ciò ammettendo che l'orario di lavoro contrattualmente previsto, pari a 5 ore giornaliere per sei giorni alla settimana per complessive 30 ore settimanali, non era stato in effetti osservato, atteso che l' aveva svolto 5 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro Pt_1 per complessive 33 ore settimanali.
Nella memoria di costituzione in appello – e, nel corso del giudizio di primo grado, solo all'udienza del 16 novembre 2023, in risposta alle note autorizzate depositate dalla difesa dell' , che aveva evidenziato tale circostanza – ha affermato che ciò sarebbe dipeso Pt_1
Pag. 5 di 8 da un mero errore materiale “essendo rimasta la dicitura “17.30” contenuta in un diverso atto, utilizzato come velina per l'iniziale redazione della Memoria Difensiva”. Tuttavia, ciò non risulta credibile alla luce della indicazione dell'orario in precedenza ricordato in diversi passaggi degli atti difensivi, il che comporta che non si possa considerare come un lapsus quanto piuttosto come un'ammissione dello svolgimento di un orario superiore da parte dell' . Pt_1
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dai seguenti rilievi:
• dalla busta paga del luglio 2019 risulta che a sei giorni di ferie godute (pari a una settimana) corrispondono 33 ore lavorative
• in quella di agosto 2019 a 1 giorno di ferie corrispondono 5 ore e mezza lavorative
• in quella di settembre 2019 a 2 giorni di ferie corrispondono 11 ore lavorative
• in quella di dicembre 2019 a 3 giorni di ferie corrispondono 16,5 ore lavorative
• in quella di gennaio 2020 a 3 giorni di ferie corrispondono 16,5 ore lavorative
• in quella di febbraio 2020 a 6 giorni di ferie corrispondono 33 ore lavorative
• in luglio, settembre, ottobre, novembre 2019 a 26 giorni lavorati corrispondono
143 ore lavorative dunque, sempre con un parametro pari a 5 ore e mezza giornaliere
• nelle buste paga di marzo, aprile, maggio, giugno e agosto 2020 l'orario è indicato espressamente in 5 ore e 30 minuti giornalieri
• dal mese di agosto 2019 la percentuale di part-time è aumentata rispetto al 75% precedente, corrispondente a 30 ore settimanali.
Sulla base di quanto posto in evidenza non appare dunque revocabile in dubbio che il rapporto in esame si sia sviluppato nel senso della previsione di un orario di lavoro pari a
33 ore settimanali.
Atteso che in ordine alla sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti e in ordine alla sua effettiva durata non risulta esservi contrasto, così come in ordine alle mansioni svolte e alla loro corrispondenza con l'inquadramento riconosciuto, la Corte ha disposto consulenza tecnica contabile allo scopo di accertare l'eventuale spettanza all' di differenze retributive nei termini di cui all'ordinanza di conferimento Pt_1 dell'incarico del 29 gennaio 2025.
Pag. 6 di 8 Ebbene, l'ausiliario nominato ha concluso che le somme nel tempo percepite dal lavoratore e che risultano provate come versate dalla datrice di lavoro sono inferiori rispetto a quelle che gli sarebbero spettate per contratto.
Segnatamente, ha concluso nel senso della debenza in favore dell' della Pt_1 complessiva somma di € 19.495,66 di cui € 6.372,33 a titolo di t.f.r.
Infatti, all'importo finale di € 23.027,87 si deve sottrarre quanto conteggiato a titolo di indennità di mancato preavviso non potendosi ritenere ritualmente rassegnate le dimissioni da parte del lavoratore siccome non rispettose della forma scritta imposta inderogabilmente dalla legge. Né va riconosciuta l'indennità per ferie non godute, in quanto tale titolo non è stato adeguatamente provato all'esito dell'istruttoria svolta, così giungendosi all'importo in precedenza indicato.
Precisato che l'ulteriore documentazione prodotta solo in sede di udienza di discussione da parte della società va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, risultano quindi dovute a favore dell' somme a titolo di retribuzione mensile, di mensilità Pt_1 supplementari, di festività, di lavoro domenicale e di lavoro supplementare, oltre al t.f.r., secondo quanto analiticamente indicato nella relazione.
Ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il consulente siano condivisibili siccome frutto di una approfondita disamina degli atti e di corrette valutazioni tecniche, non adeguatamente censurate dalle parti e nemmeno contestate da e , che non CP_1 CP_1 ha sollevato alcuna obiezione rispetto alla bozza di relazione inviata.
Resta solo da evidenziare che l'eccezione di prescrizione formulata dalla società risulta infondata alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che ne ha statuito la sospensione in pendenza di rapporto.
Sulla base di quanto esposto l'appello merita parziale accoglimento dovendosi in conclusione condannare al pagamento in favore dell' della Controparte_1 Pt_1 menzionata somma complessiva di € 19.495,66 di cui € 6.372,33 a titolo di t.f.r.
Quanto alle spese processuali, sulla base dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto il riconoscimento, seppure parziale, delle pretese avanzate dal lavoratore, esse vanno poste a carico della società appellata nella misura di 2/3, potendo essere compensate per l'ulteriore 1/3 in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
vanno invece compensate nei riguardi
Pag. 7 di 8 dell' nei confronti del quale non è stata svolta alcuna domanda, trattandosi di una CP_2 mera denuntiatio litis.
Infine, le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della società, sempre in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 4 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 11734/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1 [...]
della somma di € 19.495,66 oltre accessori di legge;
Parte_1
- compensa per 1/3 le spese del primo grado del giudizio e pone la restante parte, liquidata in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge a carico di con distrazione;
compensa per 1/3 le spese CP_1 CP_1 del presente grado del giudizio e pone la restante parte, liquidata in complessivi €
3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge a carico di e CP_1 con distrazione;
CP_1
- pone a carico di e le spese della consulenza tecnica, liquidate CP_1 CP_1 con separato decreto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO DO ED TO CO TT
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TT Presidente dott. CO DO ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 811/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. Gilberto Cerutti Parte_1
APPELLANTE
E con l'avv. Danilo Fedeli Controparte_1
APPELLATA
NONCHÉ
con l'avv. Maria Carla Attanasio CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11734/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2020 ha adito il Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze di dal 28 luglio 2015 sino al Controparte_1
10 agosto 2020 svolgendo mansioni di “pizzaiolo addetto alla preparazione e cottura di
Pag. 1 di 8 tutti i tipi di pizza”, con inquadramento nel IV livello del c.c.n.l. applicato;
che, sebbene il rapporto fosse stato formalizzato in termini di orario a tempo parziale per 30 ore settimanali distribuite su sei giorni, in effetti egli aveva osservato un orario a tempo pieno;
di essere stato collocato in c.i.g. dal 9 marzo al 10 agosto 2020, in coincidenza con la sospensione delle attività conseguente alla pandemia per Covid-19, ma di avere in effetti lavorato dal 1° giugno 2020 e fino alla cessazione del rapporto;
di avere percepito la retribuzione riportata nelle buste paga prodotte agli atti, indicanti un orario a tempo parziale di 30 ore settimanali;
di avere invece osservato un orario di lavoro dalle 17:30 alle 24:00 per sei giorni alla settimana con giorno di riposo il mercoledì, per complessive
39 ore settimanali;
di essersi dimesso per giusta causa, costituita dal mancato pagamento della retribuzione a partire dal giugno 2020 e dall'omessa corresponsione integrale della
14ª mensilità; di avere goduto di una sola settimana di ferie fino a tutto il 2019; di non avere fruito dei permessi retribuiti previsti dall'art. 114 del c.c.n.l.; di avere lavorato nei giorni di festività soppressa e di festività dettagliatamente menzionati, di non avere percepito il t.f.r. all'atto della cessazione del rapporto.
Sulla base di tanto, elaborati analitici conteggi inglobati nel ricorso, ha concluso richiedendo di: “a) accertare la mancata osservanza dell'assetto temporale della prestazione come pattuito nel contratto “part-time”; b) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
c) condannare la parte datoriale, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
d) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di
€ 62.610,06, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
e) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti”, vinte le spese, con distrazione.
Radicato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio CP_1 CP_1 richiedendo preliminarmente di essere rimessa in termini a causa di gravi problemi di salute che avevano colpito il proprio legale rappresentante, ritenendo tardiva la propria costituzione;
nel merito, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti vantati dall' in riferimento alle mensilità da luglio a ottobre 2015; ha dedotto Pt_1
Pag. 2 di 8 l'infondatezza delle pretese riguardanti il lavoro supplementare asseritamente svolto affermando l'avvenuto rispetto dell'orario contrattuale, indicato espressamente come decorrente dalle ore 17:30 alle ore 23:00 per sei giorni alla settimana, atteso l'orario di chiusura della cucina (ore 23:00) e dello stesso locale (ore 23:30); ha sostenuto che nel periodo di pandemia la preparazione delle pizze era stata demandata esclusivamente al socio e non anche all' , tornato al lavoro solo il 1° luglio 2020; che Controparte_3 Pt_1 la grave situazione economica determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria aveva comportato il mancato tempestivo pagamento della mensilità di luglio 2020 e che dunque era risultata inaspettata la mancata presentazione al lavoro dell' a partire dal 10 Pt_1 agosto 2020; ha addotto la piena efficacia probatoria delle sottoscrizioni apposte dal lavoratore sulle ricevute di pagamento;
ha censurato l'erroneità dei conteggi altrui, elaborandone di propri e comunque richiedendo la nomina di un consulente tecnico;
ha sostenuto l'insussistenza della giusta causa nelle dimissioni rassegnate dall' , Pt_1 comunque non rese in forma scritta, alla luce del ritardato versamento della sola mensilità di luglio 2020, concludendo per il rigetto del ricorso
Istruita anche a mezzo dell'esame di alcuni testimoni, la causa è stata decisa con la sentenza n. 11734/2023, depositata il 19 marzo 2024, che ha integralmente respinto il ricorso e ha condannato il lavoratore alla rifusione delle spese processuali.
Con atto depositato il 4 aprile 2024 l' ha proposto tempestivo appello avverso la Pt_1 pronuncia affidandolo ai seguenti motivi.
Con il primo ha lamentato l'erronea ed immotivata applicazione della prescrizione in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata.
Con il secondo ha censurato la pronuncia per erronea individuazione dei crediti di lavoro richiesti, atteso che egli non si era limitato a rivendicare differenze per il maggiore orario di lavoro prestato, ma anche per le ultime tre mensilità (mai corrisposte), per le mensilità supplementari, per l'indennità di ferie e per il t.f.r., come ben precisato nelle note illustrative autorizzate, nelle quali aveva ridotto la propria domanda in ragione di sole 33 ore lavorative settimanali, come da ammissione della stessa società nella memoria di costituzione in giudizio.
Con un terzo motivo si è doluto del mancato riconoscimento dell'indennità di preavviso, dovuta per via della giustificatezza delle proprie dimissioni alla luce del mancato
Pag. 3 di 8 pagamento delle retribuzioni arretrate e della 14ª mensilità, in armonia con la previsione dell'art. 2119, comma secondo, c.c. e con l'interpretazione datane dalla giurisprudenza.
Con un quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. in ordine alla disamina della documentazione prodotta in atti, con particolare riferimento alle buste paga depositate dalla stessa società convenuta, stante la mancata sottoscrizione di quelle di giugno-settembre 2020 (neanche pagate a mezzo di bonifico), comunque in sé non idonea a dimostrare il pagamento delle somme in esse indicate;
ha, inoltre, evidenziato come il primo giudice non si fosse avveduto delle ammissioni in riferimento all'orario di lavoro compiute dalla società, che aveva indicato esplicitamente l'orario osservato dall' Pt_1 in 33 ore settimanali (dalle ore 17:30 alle ore 23:00 per sei giorni alla settimana), così confermando la debenza di differenze retributive a suo favore, anche a prescindere dalle dichiarazioni dei testi escussi, inattendibili sul punto;
ha sottolineato che dalla busta paga di agosto 2020 emergeva la spettanza di 40,60 giorni di ferie non godute e da retribuirsi e che il mancato godimento delle festività non era stato contestato dalla controparte, così come i conteggi contenuti nelle note conclusive, oggetto del quinto motivo di gravame.
Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di: “a) - accertare la mancata osservanza dell'assetto temporale della prestazione come pattuito nel contratto “part-time”; b) - accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
c) - condannare la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante di tutte le somme meglio indicate nel conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 38.335,03, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
d) - in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti”; il tutto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita richiedendo CP_1 CP_1 il rigetto delle doglianze altrui e la conferma della sentenza gravata.
Si è costituito anche l' rimettendosi alla decisione della Corte, nei limiti della CP_2 prescrizione.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Osserva la Corte che nel corpo della memoria di costituzione in giudizio in primo grado e ha più volte espressamente indicato quale orario di lavoro osservato CP_1 CP_1 dall' quello dalle ore 17:30 alle ore 23:00 per sei giorni alla settimana. Pt_1
Segnatamente:
• al punto sub A (pag. 7) ha affermato che dopo la ripresa del lavoro nel luglio 2020
“Non mutavano, ovviamente, i parametri del rapporto di lavoro, svolgendo, il ricorrente, le sue mansioni per sei giorni a settimana, dalle ore 17:30 alle ore
23:00” ed ancora che “il ricorrente ha eseguito le prestazioni richieste nel rispetto dell'orario previsto dal Contratto di Lavoro dell'8 luglio 2015, ossia 30 ore settimanali, distribuite su sei giorni settimanali, con turno lavorativo dalle ore
17:30 alle ore 23:00”
• nelle conclusioni ha richiesto, tra l'altro, di “-accertare e dichiarare che il Sig.
, per tutto il periodo di lavoro dedotto in giudizio, ha svolto le mansioni Pt_1 assegnate per sei giorni a settimana dalle ore 17:30 alle ore 23:00, in ossequio e nel rispetto delle condizioni contrattualmente pattuite”
• nelle istanze istruttorie, ha richiesto o l'interrogatorio formale dell' , tra l'altro, sul capitolo b), del Pt_1 seguente contenuto: “Vero che Lei ha sempre lavorato per sei giorni a settimana dalle ore 17:30 alle ore 23:00?”
o prova per testi, tra l'altro, sul capitolo b), del seguente contenuto: “Vero che il ricorrente ha sempre lavorato per sei giorni a settimana dalle ore
17:30 alle ore 23:00?” con ciò ammettendo che l'orario di lavoro contrattualmente previsto, pari a 5 ore giornaliere per sei giorni alla settimana per complessive 30 ore settimanali, non era stato in effetti osservato, atteso che l' aveva svolto 5 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro Pt_1 per complessive 33 ore settimanali.
Nella memoria di costituzione in appello – e, nel corso del giudizio di primo grado, solo all'udienza del 16 novembre 2023, in risposta alle note autorizzate depositate dalla difesa dell' , che aveva evidenziato tale circostanza – ha affermato che ciò sarebbe dipeso Pt_1
Pag. 5 di 8 da un mero errore materiale “essendo rimasta la dicitura “17.30” contenuta in un diverso atto, utilizzato come velina per l'iniziale redazione della Memoria Difensiva”. Tuttavia, ciò non risulta credibile alla luce della indicazione dell'orario in precedenza ricordato in diversi passaggi degli atti difensivi, il che comporta che non si possa considerare come un lapsus quanto piuttosto come un'ammissione dello svolgimento di un orario superiore da parte dell' . Pt_1
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dai seguenti rilievi:
• dalla busta paga del luglio 2019 risulta che a sei giorni di ferie godute (pari a una settimana) corrispondono 33 ore lavorative
• in quella di agosto 2019 a 1 giorno di ferie corrispondono 5 ore e mezza lavorative
• in quella di settembre 2019 a 2 giorni di ferie corrispondono 11 ore lavorative
• in quella di dicembre 2019 a 3 giorni di ferie corrispondono 16,5 ore lavorative
• in quella di gennaio 2020 a 3 giorni di ferie corrispondono 16,5 ore lavorative
• in quella di febbraio 2020 a 6 giorni di ferie corrispondono 33 ore lavorative
• in luglio, settembre, ottobre, novembre 2019 a 26 giorni lavorati corrispondono
143 ore lavorative dunque, sempre con un parametro pari a 5 ore e mezza giornaliere
• nelle buste paga di marzo, aprile, maggio, giugno e agosto 2020 l'orario è indicato espressamente in 5 ore e 30 minuti giornalieri
• dal mese di agosto 2019 la percentuale di part-time è aumentata rispetto al 75% precedente, corrispondente a 30 ore settimanali.
Sulla base di quanto posto in evidenza non appare dunque revocabile in dubbio che il rapporto in esame si sia sviluppato nel senso della previsione di un orario di lavoro pari a
33 ore settimanali.
Atteso che in ordine alla sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti e in ordine alla sua effettiva durata non risulta esservi contrasto, così come in ordine alle mansioni svolte e alla loro corrispondenza con l'inquadramento riconosciuto, la Corte ha disposto consulenza tecnica contabile allo scopo di accertare l'eventuale spettanza all' di differenze retributive nei termini di cui all'ordinanza di conferimento Pt_1 dell'incarico del 29 gennaio 2025.
Pag. 6 di 8 Ebbene, l'ausiliario nominato ha concluso che le somme nel tempo percepite dal lavoratore e che risultano provate come versate dalla datrice di lavoro sono inferiori rispetto a quelle che gli sarebbero spettate per contratto.
Segnatamente, ha concluso nel senso della debenza in favore dell' della Pt_1 complessiva somma di € 19.495,66 di cui € 6.372,33 a titolo di t.f.r.
Infatti, all'importo finale di € 23.027,87 si deve sottrarre quanto conteggiato a titolo di indennità di mancato preavviso non potendosi ritenere ritualmente rassegnate le dimissioni da parte del lavoratore siccome non rispettose della forma scritta imposta inderogabilmente dalla legge. Né va riconosciuta l'indennità per ferie non godute, in quanto tale titolo non è stato adeguatamente provato all'esito dell'istruttoria svolta, così giungendosi all'importo in precedenza indicato.
Precisato che l'ulteriore documentazione prodotta solo in sede di udienza di discussione da parte della società va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, risultano quindi dovute a favore dell' somme a titolo di retribuzione mensile, di mensilità Pt_1 supplementari, di festività, di lavoro domenicale e di lavoro supplementare, oltre al t.f.r., secondo quanto analiticamente indicato nella relazione.
Ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il consulente siano condivisibili siccome frutto di una approfondita disamina degli atti e di corrette valutazioni tecniche, non adeguatamente censurate dalle parti e nemmeno contestate da e , che non CP_1 CP_1 ha sollevato alcuna obiezione rispetto alla bozza di relazione inviata.
Resta solo da evidenziare che l'eccezione di prescrizione formulata dalla società risulta infondata alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che ne ha statuito la sospensione in pendenza di rapporto.
Sulla base di quanto esposto l'appello merita parziale accoglimento dovendosi in conclusione condannare al pagamento in favore dell' della Controparte_1 Pt_1 menzionata somma complessiva di € 19.495,66 di cui € 6.372,33 a titolo di t.f.r.
Quanto alle spese processuali, sulla base dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto il riconoscimento, seppure parziale, delle pretese avanzate dal lavoratore, esse vanno poste a carico della società appellata nella misura di 2/3, potendo essere compensate per l'ulteriore 1/3 in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
vanno invece compensate nei riguardi
Pag. 7 di 8 dell' nei confronti del quale non è stata svolta alcuna domanda, trattandosi di una CP_2 mera denuntiatio litis.
Infine, le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della società, sempre in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 4 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 11734/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1 [...]
della somma di € 19.495,66 oltre accessori di legge;
Parte_1
- compensa per 1/3 le spese del primo grado del giudizio e pone la restante parte, liquidata in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge a carico di con distrazione;
compensa per 1/3 le spese CP_1 CP_1 del presente grado del giudizio e pone la restante parte, liquidata in complessivi €
3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge a carico di e CP_1 con distrazione;
CP_1
- pone a carico di e le spese della consulenza tecnica, liquidate CP_1 CP_1 con separato decreto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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