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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Quarta Civile Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8837/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza italiana”
VERTENTE
TRA
, nata a [...]/PR, il 16.07.2002 (C.F. Parte_1
C.P.F. ) e residente in [...]e Quatro de Maio, 663, C.F._1
appartamento 33,Edificio Itaboraì – Curitiba/PR, Parte_2
nato a [...]/PR, il 27.11.2003 (C.F. C.P.F. ) e
[...] C.F._2
residente in [...]e Quatro de Maio, 663, appartamento 33,Edificio
Itaboraì –Curitiba/PR; , nato a [...]/PR, il Controparte_1
22.02.1953 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]dei Pardais, 71, Sao C.F._3
pagina 1 di 11 ; nata a [...]/SP, il 20.10.1960 (C.F. Controparte_2 Controparte_3
C.P.F. ) e residente in [...]dei Pardais, 71, Sao Geromino- C.F._4
Sumarè/SP; , nato a [...]/PR, il Controparte_4
04.03.2000 (C.F. C.P.F ) e residente in [...], 62, C.F._5
Jardim Primavera –Arapongas/PR; , nato a [...] Controparte_5
IAna/PR, il 29.07.1977(C.F. C.P.F. ) e residente in [...]C.F._6
Vinte e Quatro de Maio, 663, appartamento 33,Edificio Itaboraì –
Curitiba/PR; , nato a [...]/PR, il 29.07.1977 Controparte_5
(C.F. C.P.F. ) e residente in [...]e Quatro de Maio, 663, C.F._6
appartamento 33,Edificio Itaboraì – Curitiba/PR e Parte_3
, nata a [...]/PR il 22/10/1976, n.q. di esercenti la potestà
[...]
genitoriale del minore nata a [...] il Persona_1
04/02/2010 e residente in [...]e Quatro de Maio, 663, appartamento
33,Edificio Itaboraì – Curitiba/PR, nata a Parte_4
Campinas/SP, il 09.11.1979 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]C.F._7
Dos Estados, 800, Blocco 4, appartamento 504- V.I.SS, AU;
nata a [...]/SP, il 09.11.1979 (C.F. C.P.F. Parte_4
) e residente in [...], 800, Blocco 4, appartamento C.F._7
504- V.I.SS, AU e , nato a [...]/SP Controparte_6
il 02/01/1978, n.q. di esercenti la potestà genitoriale dei minori:
[...]
nata a [...]/SP il 24/01/2014 e residente in [...]CP_7
Estados, 800, Blocco 4, appartamento 504- V.I.SS, AU e
[...]
nata a [...]/SP il 18/07/2017 e residente in [...]CP_8
Estados, 800, Blocco 4, appartamento 504- V.I.SS, AU,
nata a [...] il [...] (C.F. C.P.F. Controparte_9
) e residente in [...], 449, Bom Retiro – C.F._8
AU; nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_9
C.P.F. ) e residente in [...], 449, Bom Retiro – C.F._8
pagina 2 di 11 AU e nato a [...]/SP il 09.07.1986 Controparte_10
(C.F. C.P.F.) e residente in [...], 449, Bom Retiro –
AU n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. C.P.F.) e residente in Persona_2
Rua IA Gina Silva, 449, Bom Retiro – AU, Parte_5
, nato a [...]/PR, il 29.09.1992 (C.F. C.P.F. ) e
[...] C.F._9
residente in [...], 720, Vila Ipiranga – Londrina/PR;
[...]
nato a [...]/PR, il 29.09.1992 (C.F. C.P.F. Parte_5
) e residente in [...], 720, Vila Ipiranga – C.F._9
Londrina/PR e nata a [...]/PR, il 14.11.1992 Controparte_11
(C.F. C.P.F.) e residente in [...], 720, Vila Ipiranga –
Londrina/PR n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore Persona_3
nato a [...]/PR, il 06.05.2019 (C.F. C.P.F.) e residente in [...]
Tavares, 720, Vila Ipiranga – Londrina/PR, , nata a Parte_6
Astorga/PR, il 31.08.1994 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]C.F._10
Amapà, 202, Jardim Verelena, Astorga/PR; nata a Parte_6
Astorga/PR, il 31.08.1994 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]C.F._10
Amapà, 202, Jardim Verelena, Astorga/PR e , nata a Persona_4
Astorga/PR, il 12.04.1995 (C.F. C.P.F.) e residente in [...], 202, Jardim
Verelena n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore
[...]
, nato a [...]/PR, il 16.07.2014 (C.F. C.P.F.) e residente in Persona_5
Rua Amapà, 202, Jardim Verelena, Astorga/PR, rappresentati e difesi dall'avv.
IA LL La AL
-Ricorrenti-
E
pagina 3 di 11
Controparte_12
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_13
presso Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 25.7.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, evocavano in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_12
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di Persona_6
nato a [...], provincia di Firenze il 29 Ottobre 1877, in seguito
[...]
emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza italiana.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_12
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 4.12.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
pagina 4 di 11 1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_12
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato»(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il pagina 5 di 11 riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento
(previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa la sostanziale paralisi in cui versano i in Brasile i quali non garantisce alcuna certezza Parte_7
in ordine alla definizione delle richieste dei ricorrenti nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile ottenere un appuntamento presso gli uffici competenti, se non a distanza di oltre dieci anni(doc. 24).
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Ebbene, alla stregua della documentazione prodotta risulta che i ricorrenti sono discendenti diretti di nato a [...], provincia Persona_6
di Firenze il 29 Ottobre 1877, cittadino italiano(doc. 1).
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che:
- il capostipite contraeva matrimonio con e Persona_6 CP_14
dalla loro unione nascevano in data 07.11.1918 (doc.6) titolare Persona_7
della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano e in data 12.04.1923
(doc.15) titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre Persona_8
italiano;
- in data 08.04.1944 contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_9
dalla cui unione nasceva, in data 13.03.1950, (doc.8) titolare della Parte_8
cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano che, in data 08.11.1975, contraeva matrimonio con adottando il nome di Persona_10 Pt_8
pagina 6 di 11 (doc.9) dalla cui unione nasceva, in data 29.04.1977, Persona_11 [...]
(doc.10), odierno ricorrente e titolare della Controparte_5
cittadinanza italiana in quanto nato da madre italiana;
- , in data 12.01.2002, contraeva matrimonio con Controparte_5
(doc.11) dalla cui unione nascevano in data 16.07.2002, Parte_3
(doc.12) odierna ricorrente e titolare della Parte_1
cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano, in data 27.11.2003
(doc.13) odierno ricorrente e titolare Parte_2
della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano, in data
04.02.2010, (doc.14) odierna ricorrente e Persona_1
titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano;
- il signor in data 28.12.1946 contraeva matrimonio con Persona_8 Per_12
[...]
(doc.16) dalla cui unione nascevano in data 22.02.1953, Controparte_1
(doc.17) odierno ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano, in data 15.03.1960 (doc.27) titolare Parte_9
della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano, in data 28.10.1974
(doc.31) titolare della cittadinanza italiana in quanto Persona_13
nata da padre italiano;
-il signor in data 29.07.1978 contraeva matrimonio con Controparte_1
(doc.18) nata in data [...] (doc.19) Persona_14
odierna ricorrente e titolare della cittadinanza italiana iure matrimoni;
dalla predetta unione nascevano in data 09.11.1979 (doc.20) Parte_4
odierna ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano e in data 15.09.1990 (doc.24) Controparte_9
odierna ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano;
pagina 7 di 11 - la signora in data 14.10.2005, contraeva matrimonio Parte_4
con
(doc.21) dalla cui unione nascevano in data Controparte_6
24.01.2014 (doc.22) odierna ricorrente e titolare Controparte_7
della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana e in data
18.07.2017 (doc.23) odierna ricorrente e titolare della Controparte_8
cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana;
- La signora in data02.09.2017, contraeva Controparte_9
matrimonio con
(doc.25) dalla cui unione nasceva, in data Controparte_10
29.01.2019,
(doc.26) odierno ricorrente e titolare della Persona_2
cittadinanza italiana in quanto nato da madre italiana.
- la signora in data 10.11.2010 contraeva matrimonio con Parte_9 [...]
[...]
dalla cui unione nasceva in data 31.08.1994 Per_15 Parte_6
(doc 29)odierna ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana;
- dall'unione tra e nasceva in Parte_6 Persona_4
data
16.07.2014 (doc.30) odierno ricorrente e Persona_5
titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da madre italiana;
- la signora in data 05.07.1992 contraeva matrimonio con Persona_13
[...]
(doc.32) dalla cui unione nascevano in data 29.09.1992 Persona_16
(doc.33) odierno ricorrente e titolare della Parte_5
pagina 8 di 11 cittadinanza italiana in quanto nato da madre italiana e in data
04.03.2000 (doc.36) odierno ricorrente Controparte_4
e titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da madre italiana;
- il signor in data 22.11.2012 contraeva Parte_5
matrimonio con da (doc.34) dalla cui unione Controparte_11 CP_11
nasceva in data 06.05.2019 (doc.35) odierno ricorrente e Persona_3
titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano;
- il signor in data 19.11.2021 contraeva Controparte_4
matrimonio con /(doc.37) da cui divorziava in Persona_17
data19.07.2023 (doc.38).
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
«in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva» (Cass.SS.UU. n. 25317/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite non perse mai Persona_6
la cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana(doc. 4).
pagina 9 di 11 In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti» ( Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 cpc, nei confronti del resistente CP_12
atteso che non vi è alcuna soccombenza, in considerazione dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile pagina 10 di 11 altresì dal numero sempre crescente di iscrizione a ruolo di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_12
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel
Registro di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 8.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 11 di 11
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8837/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza italiana”
VERTENTE
TRA
, nata a [...]/PR, il 16.07.2002 (C.F. Parte_1
C.P.F. ) e residente in [...]e Quatro de Maio, 663, C.F._1
appartamento 33,Edificio Itaboraì – Curitiba/PR, Parte_2
nato a [...]/PR, il 27.11.2003 (C.F. C.P.F. ) e
[...] C.F._2
residente in [...]e Quatro de Maio, 663, appartamento 33,Edificio
Itaboraì –Curitiba/PR; , nato a [...]/PR, il Controparte_1
22.02.1953 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]dei Pardais, 71, Sao C.F._3
pagina 1 di 11 ; nata a [...]/SP, il 20.10.1960 (C.F. Controparte_2 Controparte_3
C.P.F. ) e residente in [...]dei Pardais, 71, Sao Geromino- C.F._4
Sumarè/SP; , nato a [...]/PR, il Controparte_4
04.03.2000 (C.F. C.P.F ) e residente in [...], 62, C.F._5
Jardim Primavera –Arapongas/PR; , nato a [...] Controparte_5
IAna/PR, il 29.07.1977(C.F. C.P.F. ) e residente in [...]C.F._6
Vinte e Quatro de Maio, 663, appartamento 33,Edificio Itaboraì –
Curitiba/PR; , nato a [...]/PR, il 29.07.1977 Controparte_5
(C.F. C.P.F. ) e residente in [...]e Quatro de Maio, 663, C.F._6
appartamento 33,Edificio Itaboraì – Curitiba/PR e Parte_3
, nata a [...]/PR il 22/10/1976, n.q. di esercenti la potestà
[...]
genitoriale del minore nata a [...] il Persona_1
04/02/2010 e residente in [...]e Quatro de Maio, 663, appartamento
33,Edificio Itaboraì – Curitiba/PR, nata a Parte_4
Campinas/SP, il 09.11.1979 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]C.F._7
Dos Estados, 800, Blocco 4, appartamento 504- V.I.SS, AU;
nata a [...]/SP, il 09.11.1979 (C.F. C.P.F. Parte_4
) e residente in [...], 800, Blocco 4, appartamento C.F._7
504- V.I.SS, AU e , nato a [...]/SP Controparte_6
il 02/01/1978, n.q. di esercenti la potestà genitoriale dei minori:
[...]
nata a [...]/SP il 24/01/2014 e residente in [...]CP_7
Estados, 800, Blocco 4, appartamento 504- V.I.SS, AU e
[...]
nata a [...]/SP il 18/07/2017 e residente in [...]CP_8
Estados, 800, Blocco 4, appartamento 504- V.I.SS, AU,
nata a [...] il [...] (C.F. C.P.F. Controparte_9
) e residente in [...], 449, Bom Retiro – C.F._8
AU; nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_9
C.P.F. ) e residente in [...], 449, Bom Retiro – C.F._8
pagina 2 di 11 AU e nato a [...]/SP il 09.07.1986 Controparte_10
(C.F. C.P.F.) e residente in [...], 449, Bom Retiro –
AU n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. C.P.F.) e residente in Persona_2
Rua IA Gina Silva, 449, Bom Retiro – AU, Parte_5
, nato a [...]/PR, il 29.09.1992 (C.F. C.P.F. ) e
[...] C.F._9
residente in [...], 720, Vila Ipiranga – Londrina/PR;
[...]
nato a [...]/PR, il 29.09.1992 (C.F. C.P.F. Parte_5
) e residente in [...], 720, Vila Ipiranga – C.F._9
Londrina/PR e nata a [...]/PR, il 14.11.1992 Controparte_11
(C.F. C.P.F.) e residente in [...], 720, Vila Ipiranga –
Londrina/PR n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore Persona_3
nato a [...]/PR, il 06.05.2019 (C.F. C.P.F.) e residente in [...]
Tavares, 720, Vila Ipiranga – Londrina/PR, , nata a Parte_6
Astorga/PR, il 31.08.1994 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]C.F._10
Amapà, 202, Jardim Verelena, Astorga/PR; nata a Parte_6
Astorga/PR, il 31.08.1994 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...]C.F._10
Amapà, 202, Jardim Verelena, Astorga/PR e , nata a Persona_4
Astorga/PR, il 12.04.1995 (C.F. C.P.F.) e residente in [...], 202, Jardim
Verelena n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore
[...]
, nato a [...]/PR, il 16.07.2014 (C.F. C.P.F.) e residente in Persona_5
Rua Amapà, 202, Jardim Verelena, Astorga/PR, rappresentati e difesi dall'avv.
IA LL La AL
-Ricorrenti-
E
pagina 3 di 11
Controparte_12
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_13
presso Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 25.7.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, evocavano in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_12
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di Persona_6
nato a [...], provincia di Firenze il 29 Ottobre 1877, in seguito
[...]
emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza italiana.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_12
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 4.12.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
pagina 4 di 11 1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_12
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato»(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il pagina 5 di 11 riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento
(previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa la sostanziale paralisi in cui versano i in Brasile i quali non garantisce alcuna certezza Parte_7
in ordine alla definizione delle richieste dei ricorrenti nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile ottenere un appuntamento presso gli uffici competenti, se non a distanza di oltre dieci anni(doc. 24).
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Ebbene, alla stregua della documentazione prodotta risulta che i ricorrenti sono discendenti diretti di nato a [...], provincia Persona_6
di Firenze il 29 Ottobre 1877, cittadino italiano(doc. 1).
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che:
- il capostipite contraeva matrimonio con e Persona_6 CP_14
dalla loro unione nascevano in data 07.11.1918 (doc.6) titolare Persona_7
della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano e in data 12.04.1923
(doc.15) titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre Persona_8
italiano;
- in data 08.04.1944 contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_9
dalla cui unione nasceva, in data 13.03.1950, (doc.8) titolare della Parte_8
cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano che, in data 08.11.1975, contraeva matrimonio con adottando il nome di Persona_10 Pt_8
pagina 6 di 11 (doc.9) dalla cui unione nasceva, in data 29.04.1977, Persona_11 [...]
(doc.10), odierno ricorrente e titolare della Controparte_5
cittadinanza italiana in quanto nato da madre italiana;
- , in data 12.01.2002, contraeva matrimonio con Controparte_5
(doc.11) dalla cui unione nascevano in data 16.07.2002, Parte_3
(doc.12) odierna ricorrente e titolare della Parte_1
cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano, in data 27.11.2003
(doc.13) odierno ricorrente e titolare Parte_2
della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano, in data
04.02.2010, (doc.14) odierna ricorrente e Persona_1
titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano;
- il signor in data 28.12.1946 contraeva matrimonio con Persona_8 Per_12
[...]
(doc.16) dalla cui unione nascevano in data 22.02.1953, Controparte_1
(doc.17) odierno ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano, in data 15.03.1960 (doc.27) titolare Parte_9
della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano, in data 28.10.1974
(doc.31) titolare della cittadinanza italiana in quanto Persona_13
nata da padre italiano;
-il signor in data 29.07.1978 contraeva matrimonio con Controparte_1
(doc.18) nata in data [...] (doc.19) Persona_14
odierna ricorrente e titolare della cittadinanza italiana iure matrimoni;
dalla predetta unione nascevano in data 09.11.1979 (doc.20) Parte_4
odierna ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano e in data 15.09.1990 (doc.24) Controparte_9
odierna ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano;
pagina 7 di 11 - la signora in data 14.10.2005, contraeva matrimonio Parte_4
con
(doc.21) dalla cui unione nascevano in data Controparte_6
24.01.2014 (doc.22) odierna ricorrente e titolare Controparte_7
della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana e in data
18.07.2017 (doc.23) odierna ricorrente e titolare della Controparte_8
cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana;
- La signora in data02.09.2017, contraeva Controparte_9
matrimonio con
(doc.25) dalla cui unione nasceva, in data Controparte_10
29.01.2019,
(doc.26) odierno ricorrente e titolare della Persona_2
cittadinanza italiana in quanto nato da madre italiana.
- la signora in data 10.11.2010 contraeva matrimonio con Parte_9 [...]
[...]
dalla cui unione nasceva in data 31.08.1994 Per_15 Parte_6
(doc 29)odierna ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana;
- dall'unione tra e nasceva in Parte_6 Persona_4
data
16.07.2014 (doc.30) odierno ricorrente e Persona_5
titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da madre italiana;
- la signora in data 05.07.1992 contraeva matrimonio con Persona_13
[...]
(doc.32) dalla cui unione nascevano in data 29.09.1992 Persona_16
(doc.33) odierno ricorrente e titolare della Parte_5
pagina 8 di 11 cittadinanza italiana in quanto nato da madre italiana e in data
04.03.2000 (doc.36) odierno ricorrente Controparte_4
e titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da madre italiana;
- il signor in data 22.11.2012 contraeva Parte_5
matrimonio con da (doc.34) dalla cui unione Controparte_11 CP_11
nasceva in data 06.05.2019 (doc.35) odierno ricorrente e Persona_3
titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano;
- il signor in data 19.11.2021 contraeva Controparte_4
matrimonio con /(doc.37) da cui divorziava in Persona_17
data19.07.2023 (doc.38).
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
«in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva» (Cass.SS.UU. n. 25317/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite non perse mai Persona_6
la cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana(doc. 4).
pagina 9 di 11 In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti» ( Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 cpc, nei confronti del resistente CP_12
atteso che non vi è alcuna soccombenza, in considerazione dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile pagina 10 di 11 altresì dal numero sempre crescente di iscrizione a ruolo di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_12
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel
Registro di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 8.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 11 di 11