Decreto cautelare 3 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Global Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
del Consorzio Stabile IM, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
di tutti gli atti della gara e della determina 14.1.2026 di aggiudicazione al Consorzio stabile IM della “Procedura d’acquisto mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023 presente sulla piattaforma AcquistinretePA di Consip s.p.a./Servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo, comprendente la somministrazione dei pasti, la pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il riordino dei locali e delle attrezzature all’uopo adibiti, da parte della ditta appaltatrice, presso la Caserma T. Testero sede del Comando Provinciale e del Gruppo Genova”, identificata come “Procedura SDAPA n. 5575687 CIG B85B1ED247”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. LO VI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Con il ricorso in epigrafe la società Global Service s.r.l., gestore uscente del servizio, ha impugnato tutti gli atti di gara ed il provvedimento (determina del 14.1.2026) con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato l’aggiudicazione al Consorzio Stabile IM della “Procedura d’acquisto mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023 presente sulla piattaforma AcquistinretePA di Consip S.p.A./Servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo, comprendente la somministrazione dei pasti, la pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il riordino dei locali e delle attrezzature all’uopo adibiti, da parte della ditta appaltatrice, presso la Caserma T. Testero sede del Comando Provinciale e del Gruppo Genova” , da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico rispettivamente di 70 e 30 (unico lotto dell’importo a base di gara di € 260,052,00=).
Espone di essersi classificata seconda nella selezione con due soli concorrenti ammessi, con punti 94,40 (70 per l’offerta tecnica + 24 per l’offerta economica) a fronte del punteggio di 99,40 del C.S. IM (69,40 per l’offerta tecnica + 30 per l’offerta economica).
A sostegno del gravame introduttivo ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.
1. Difetto nell’aggiudicatario CS IM e nelle consorziate di requisiti previsti dalla lex specialis a pena di esclusione.
Il CS IM avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, non essendo munito di requisiti previsti a pena di esclusione dalla lex specialis .
Premette che, ai sensi del punto 6.5 del capitolato tecnico (requisito di esecuzione) “Il Fornitore ai fini dell’esecuzione degli AS [appalti specifici, n.d.r.] deve essere in possesso delle seguenti certificazioni riconducibili all’erogazione di servizi di ristorazione collettiva: certificazione UNI EN ISO 9001; certificazione UNI EN ISO 22005; certificazione UNI EN ISO 22000; certificazione UNI EN ISO 14001” , e che le certificazioni in esame dovevano ritenersi infungibili, giacché né la lex specialis né i chiarimenti indicavano possibili equipollenze.
Lamenta il difetto, in capo all’aggiudicatario CS IM ed alle consorziate, dei requisiti previsti dalla lex specialis a pena di esclusione: segnatamente, del possesso - verificabile tramite la banca dati di DI - delle certificazioni riconducibili all’erogazione di servizi di ristorazione collettiva UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 22005, UNI EN ISO 22000 e UNI EN ISO 14001, giacché per un verso le certificazioni del CS IM “UNI EN ISO 9001” e “UNI EN ISO 14001 sarebbero scadute il 17.12.2025, prima della determina di aggiudicazione; per altro verso, dalla verifica in banca-dati DI, come da tabella riepilogativa incorporata nel ricorso, risulterebbe che nessuna consorziata del CS IM è in possesso delle certificazioni richieste dalla lex specialis con riferimento alla ristorazione collettiva.
2. Attribuzione all’offerta tecnica dell’aggiudicatario CS IM di punteggio tabellare non spettante per il sub-criterio “5” (punti 10).
Denuncia l’indebita attribuzione all’offerta tecnica dell’aggiudicatario CS IM di un punteggio tabellare (punti 10) non spettante per il sub-criterio 5, concernente il possesso della certificazione UNI ISO 45001 “sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” in corso di validità, riferita espressamente alla “attività di ristorazione collettiva”, in realtà scaduta il 24.9.2024 (e neppure in possesso delle altre consorziate), sortendone l’inversione delle due posizioni in graduatoria.
3. Violazione dell’art. 52 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023.
L’attestazione del possesso dei requisiti a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sarebbe consentita soltanto in relazione all’affidamento “diretto” di servizi e forniture, cui però è estranea la procedura de qua .
4. Violazione dell’art. 36 D. Lgs. n. 36/2023 come richiamato dall’art. 32 del CDO – Istanza ex art. 116 c.p.a..
Denuncia la violazione dell’art. 36 D. Lgs. n. 36/2023 – cui accede istanza ex art. 116 c.p.a. – non essendo stata ostensa, unitamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'offerta dell'aggiudicatario CS IM e gli atti, i dati e le informazioni presupposti dall'aggiudicazione.
Alla domanda di annullamento accede domanda di inefficacia del contratto, ove stipulato, e di eventuale subentro.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, mentre il controinteressato Consorzio Stabile IM, ancorché ritualmente intimato, è rimasto contumace.
Dopo il parziale accesso agli atti disposto con lettera GdF prot. 0019798/2026 del 30.1.2026 (che, peraltro, ha parzialmente oscurato la relazione tecnica, gli ulteriori elementi e i chiarimenti forniti sull’offerta economica circa l’anomalia dell’offerta, mercé la formale opposizione dell’aggiudicataria per motivi di tutela del know-how aziendale) con atto notificato in data 3.2.2026 ha proposto motivi aggiunti di impugnazione, deducendo ulteriori tre motivi di ricorso, come segue (seguendo la numerazione precedente).
5. Difetto nell’aggiudicatario CS impero di tutti i requisiti previsti dalla lex specialis a pena di esclusione - Violazione di All. II.8 D. Lgs. n. 36/2023, Reg. CE n. 765/2008 e art. 44 Dir. 2014/24/UE – Violazione di art. 6.5 del CDO e dell’all. 22 della lex specialis – Eccesso di potere anche per sviamento – Difetto di motivazione e di istruttoria – Travisamento - Arbitrarietà.
Premette: - che, affinché le certificazioni ISO9001, ISO14001, ISO2005 e ISO22000 possano ritenersi idonee a comprovare i requisiti previsti nella lex specialis a pena d’esclusione, ciascuna certificazione deve essere stata rilasciata da un organismo di valutazione accreditato per il settore di riferimento, ai sensi dell’All. II.8 D. Lgs. n. 36/2023 (l’ente unico nazionale di accreditamento DI, o un organismo accreditato da associazioni multinazionali, come l'International Accreditation Forum - AF); - che, sempre affinché le suddette certificazioni possano validamente comprovare i requisiti previsti nella lex specialis a pena d’esclusione, l’organismo di valutazione emittente deve essere accreditato per lo specifico settore merceologico dell’appalto, ovvero per il settore della ristorazione collettiva (“30 Alberghi e ristoranti”).
Ciò posto, sostiene che, dalla parziale evasione dell’istanza di accesso emergerebbe il difetto, nell’aggiudicatario C.S. IM, di tutti i requisiti da comprovarsi con le certificazioni ISO22005, ISO22000, ISO9001 e ISO14001, certificazioni che censura individualmente:
- quanto alla certificazione ISO22005, in quanto rilasciata da un organismo (INTERCERT) non accreditato da DI o AF - International Accreditation Forum (all. n. 2 delle produzioni 3.2.2026, p. 305 s.);
- quanto alla certificazione ISO22000, in quanto anch’essa rilasciata da organismo (M.E.C. s.r.l. – Marconi Engineering Certifying) non accreditato da DI per il settore merceologico “30”, né da AF (all. n. 2 delle produzioni 3.2.2026, p. 304 s.);
- quanto alle certificazioni ISO9001 e ISO14001 (all. n. 2, p. 302 e 303), in quanto rilasciate da un organismo (United Registrar of Systems Ltd) che, all’atto del loro rilascio (18.12.2019) non era accreditato (essendo stato accreditato presso DI il 23.6.2023 e, presso l’ente di accreditamento britannico UKAS, il 22.6.2021 – docc. 13 e 14 delle produzioni 3.2.2026), o conseguite da Globus in data successiva (2.12.2025) al termine di presentazione delle offerte, scaduto il 23.10.2025.
6. Attribuzione all’offerta tecnica dell’aggiudicatario CS IM di punteggio tabellare non spettante per il criterio “A/1” (punti 10) – Violazione della lex specialis – Eccesso di potere anche per sviamento – Difetto di motivazione e di istruttoria – Travisamento - Arbitrarietà.
Censura l’attribuzione all’offerta tecnica dell’aggiudicatario CS IM del punteggio tabellare non spettante per il criterio “A/1” (possesso della certificazione UNI 11584 “servizi di ristorazione collettiva – requisiti minimi per la progettazione di menù - punti 10), in quanto la relativa certificazione risulta rilasciata da un ente (M.E.C. s.r.l. – Marconi Engineering Certifying) non accreditato per il settore merceologico “30” presso l’ente unico nazionale di accreditamento DI, né presso l’AF;
7. Violazione degli artt. 35 e 36 D. Lgs. n. 36/2023 – Eccesso di potere anche in forma di sviamento – Difetto di motivazione e di istruttoria - Arbitrarietà – Istanza ex 116 c.p.a. anche ai fini dell’art. 36 comma 4 D. Lgs. n. 36/2023.
Lamenta la violazione degli artt. 35 e 36 D. Lgs. n. 36/2023, in quanto la GdF avrebbe recepito acriticamente l’opposizione del CS IM all’accesso, genericamente motivata con “dati afferenti al know-how ”, senza una motivata e comprovata dichiarazione circa l'esistenza di uno specifico segreto commerciale (cita a conforto Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 17/7/2025, n. 6280 e Consiglio di Stato sez. V, 23/10/2025, n.8231, citate in C. St. Sez. III 27.1.2026 n. 693, 4.2).
Alla camera di consiglio dell’11.2.2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di accesso, e, con ordinanza 12.2.2026, n. 39, la sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova premettere come, sebbene la legge di gara (art. 11 del capitolato d’oneri) richiami l’articolo 113 del Codice (concernente, propriamente, i requisiti “per l'esecuzione” dell'appalto), nondimeno essa ha cura di precisare che il possesso “delle seguenti certificazioni riconducibili all’erogazione di servizi di ristorazione collettiva: certificazione UNI EN ISO 9001; certificazione UNI EN ISO 22005; certificazione UNI EN ISO 22000; certificazione UNI EN ISO 14001” dovrà essere posseduto dall’operatore economico “pena l’esclusione dalla presente procedura di gara” .
Le relative certificazioni di qualità erano dunque richieste, ai sensi dell’art. 87 comma 3 e dell’allegato II.8 al D. Lgs. n. 36/2023, come mezzo di prova della conformità dell’offerta ai requisiti stabiliti nelle specifiche tecniche – oltre che, come si vedrà, infra, rispetto ad altre certificazioni - di conformità ai criteri di attribuzione dei punteggi tecnici.
Il Consorzio Stabile IM ha dichiarato di possedere in proprio le relative certificazioni che il capitolato d’oneri richiedeva, alternativamente, in capo al consorzio oppure a tutte le consorziate, producendole nella procedura (cfr. doc. 20 delle produzioni 6.2.2026 di parte resistente).
Si tratta allora di vedere se le stesse siano, singolarmente, idonee a fornire la prova del possesso, in capo al Consorzio, del relativo requisito di partecipazione: ciò che la società ricorrente analiticamente contesta.
Assume in proposito rilevanza l’allegato II.8 (Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita) al D. Lgs. n. 36/2023, a mente del quale: “I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore. Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto” .
A fronte delle puntuali contestazioni della società ricorrente circa il fatto che alcune delle certificazioni di qualità sono state rilasciate da organismi di certificazione (Intercert per ISO 22005; Marconi Engineering Certifyng per UNI EN ISO 22000) non registrati presso DI (= non accreditati), il Ministero ha invocato il principio di equivalenza (per il quale cfr. Cons. di St., V, 22.7.2021, n. 5513, punto 8.3 e ss.), ora codificato anche nel sopra citato allegato II.8.
Orbene, “il legislatore non ha indicato le condizioni alle quali le amministrazioni aggiudicatrici debbano attenersi nel richiedere ai partecipanti alle procedure di gara le certificazioni, ma si è limitato a prescrivere che le norme prese a riferimento siano quelle dei sistemi di garanzia delle qualità basate sulle norme europee e – soprattutto – che il rispetto di tali qualità sia certificato da organismi accreditati, ivi inclusi gli organismi certificatori accreditati che operano in altri Stati membri” (così Cons. di St., n. 5513/2021 cit., che nella specie ha ritenuto idonee le certificazioni di qualità rilasciate da organismi di valutazione accreditati dagli organismi nazionali di accreditamento operanti nella Repubblica Ceca e in Svizzera, firmatari degli accordi multilaterali ex art. 14 del Regolamento CE 765/2008, entrambi facenti parte di EA (European co-operation for Accreditation).
Dunque, il principio di equivalenza è opponibile a patto che le certificazioni possedute provengano da organismi certificatori che, ancorché non registrati presso DI, operano in altri Stati, sulla base delle attestazioni del corrispondente organismo nazionale di accreditamento (cfr. le definizioni di cui all’art. 2 del Regolamento CE 765/2008).
E la questione va risolta sulla base della regola sulla distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.), nel senso che, qualora il ricorrente contesti – come nel caso di specie – che tutte od alcune delle certificazioni di qualità richieste come requisito di partecipazione (5° motivo di ricorso) o come criterio di attribuzione del punteggio tecnico (6° motivo di ricorso) siano state emesse da organismi di valutazione non accreditati dall’ente nazionale di riferimento (DI), non sarà sufficiente invocare genericamente il principio di equivalenza, ma spetterà a chi lo eccepisce dimostrare che esse in realtà provengono da organismi certificatori che, ancorché non registrati presso DI, operano in altri Stati sulla base delle attestazioni del corrispondente organismo nazionale di accreditamento, oppure provengono da un ente di certificazione membro dello AF MLA ( International Accreditation Forum Multilateral Agreements - programma mondiale di valutazione della conformità), oppure ancora che esse soddisfano altrimenti “ i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto” .
Applicando tali coordinate al caso di specie, rileva il collegio come, allo stato degli atti:
- appaiono inidonee le certificazioni ISO 22005 e ISO 22000 (entrambe requisito di partecipazione), oggetto dei motivi di ricorso 1° e 5°, in quanto non recano marchio di accreditamento DI o AF (cfr. T.A.R. Lazio, I- quater , 2.4.2025, n. 6596), né le parti resistenti hanno fornito altrimenti prova della loro equipollenza, nei termini sopra indicati;
- appare inidonea anche la certificazione UNI 11584 “servizi di ristorazione collettiva – requisiti minimi per la progettazione di menù” (cui è conseguita l’illegittima attribuzione di 10 punti tecnici), in quanto non reca marchio di accreditamento DI o AF, né le parti resistenti hanno fornito altrimenti prova della sua equipollenza.
Donde la fondatezza del ricorso.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Consorzio Stabile IM al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA OR, Presidente
LO VI, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LO VI | CA OR |
IL SEGRETARIO