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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10510/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10510/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPACCIOLI Parte_1 C.F._1
ADRIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129
FIRENZE
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 99 D.P.R. 20 maggio 2002 n. 115, , imputato nel procedimento Parte_1
penale n. r.g.n.r 958/23 rg. Trib 1516/24 – pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, Prima Sezione
Penale - propone impugnazione avverso il decreto del 31 luglio 2024, depositato in cancelleria in data
01 agosto 2024 e notificato al domicilio eletto dall'imputato, con il quale giudice ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al sopra indicato procedimento.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che ricorre fondato motivo per ritenere che l'interessato non versi nella condizione di persona non abbiente di cui agli artt. 76 e 92 del T.U. , in quanto l'istante, imputato per tentato furto e violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha riportato innumerevoli condanne passate in giudicato tutte relative a reati
pagina 1 di 4 contro il patrimonio e/o determinati da motivi di lucro perpetrati dal 2009 al 2022.
Considerato che
la
Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come, in tale ambito, l'accertamento dei redditi viene compiuto ricorrendo agli ordinari mezzi di prova, ivi compresi le presunzioni e qualsiasi fatto indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti, come tali vi sono i precedenti penali, le misure di prevenzione disposte e i fatti emergenti dal procedimento nel cui ambito è richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. Sez. IV. 17 marzo 203: Sez. ,1 2 maggio 2001)
Parte ricorrente osserva di aver allegato la documentazione (autocertificazione) attestante le condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. In particolare, deduce che l'istanza per l'ammissione al patrocinio sia stata presentata nel mese di luglio 2024 e che ai fini della indicazione dei redditi si debba far riferimento a quelli percepiti nel corso dell'anno 2023 ( più precisamente nel periodo intercorrente tra il 01 gennaio 2023 ed il 23 marzo 2023 in quanto il ricorrente dal 23 marzo 2023 fino al 26 gennaio 2024 era detenuto presso la Casa Circondariale di
Firenze).
La difesa conclude e chiede annullare e/o dichiarare nullo e improduttivo di effetto alcuno il decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 31 luglio 2024 e di ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il e ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso sul presupposto che “come risulta dai precedenti penali ricavabili dal casellario giudiziale
e dal reato oggetto di imputazione nel procedimento penale cui si riferisce la domanda di ammissione al beneficio, deve ritenersi il reddito dell' visto il susseguirsi negli anni di reati fonte di profitti Pt_1
illeciti, sia costituito essenzialmente dai proventi di attività illecite, con la conseguenza che, pur non essendo possibile una precisa quantificazione del reddito effettivo, è presumibile l'insussistenza del presupposto reddituale per l'ammissione al beneficio per cui è causa. Né in contrario poterebbe argomentarsi dal mancato espletamento di indagini da parte della Guardia di Finanza circa la effettiva disponibilità economica del nucleo familiare: sul punto deve osservarsi in primo luogo che la norma rimette al magistrato ogni valutazione circa l'opportunità di tali verifiche, meramente eventuali
(l'art. 96, comma 2 D.P.R. 115/02 dispone che “il magistrato può trasmettere l'istanza … alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche”); in secondo luogo deve evidenziarsi che nel caso di specie, a fronte di elementi che consentono di ritenere provato su base presuntiva il superamento del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, non era certo necessario lo svolgimento di ulteriori indagini. “
All'udienza del 13.2.2025 è comparsa parte ricorrente. Nessuno è comparso per il . La causa CP_1
è rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.3.2025.
pagina 2 di 4 Il ricorso appare fondato nei termini che seguono.
Si osserva che il ricorrente, all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha dichiarato, sulla base della documentazione prodotta, un reddito inferiore al tetto massimo previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio.
Il giudice, invece, ritenendo che l'imputato non versasse nella condizione di cittadino non abbiente e che invece fosse soggetto incline a procurarsi profitti da attività illecite, ha rigettato l'istanza ai sensi dell'art. 96 comma 2 d.p.r. n. 115 del 2002.
Nel caso in esame tuttavia il giudice, nel richiamare genericamente le “innumerevoli condanne passate in giudicato tutte relative ai reati contro il patrimonio e/o determinati da motivi di lucro perpetrati dal
2009 al 2022 ha dedotto automaticamente la valenza economica degli stessi, dimostrativa della circostanza che il ricorrente avesse disponibilità reddituali superiori ai limiti stabiliti dalla legge.
Tale ragionamento probatorio presuntivo non appare condivisibile laddove si considerano i reati commessi e posti a fondamento del rigetto. Si tratta, infatti, di reati di furto art. 624 c.p. o di furto tentato art. 56 c.p. e 624 c.p., risalenti nel tempo rispetto al momento di presentazione nell'istanza, che non consentono in alcun modo di ritenere che l'interessato disponesse di un reddito superiore ai limiti di legge, tanto più che lo stesso è stato posto in arresto in 23 marzo 2023 e da tale momento fino al 26 gennaio 2024 è stato ininterrottamente detenuto presso la Casa Circondariale di Firenze.
Il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va pertanto revocato ed in riforma dello stesso va ammesso al patrocinio a spese dello Stato il ricorrente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.
p.q.m
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla il decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 31 luglio 2024, deposito in cancelleria in data 01 agosto 2024 e per l'effetto ammette , nato in [...] in data [...] Parte_1
imputato nel procedimento penale n. r.g.n.r. 958/23, r.g Trib 1516/24 pendente innanzi al Tribunale di
Firenze Prima Sezione Penale, al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente Controparte_1 procedimento che si liquidano in € 630,34 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
CPA.
Firenze, 27 aprile 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa A. Galano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10510/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPACCIOLI Parte_1 C.F._1
ADRIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129
FIRENZE
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 99 D.P.R. 20 maggio 2002 n. 115, , imputato nel procedimento Parte_1
penale n. r.g.n.r 958/23 rg. Trib 1516/24 – pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, Prima Sezione
Penale - propone impugnazione avverso il decreto del 31 luglio 2024, depositato in cancelleria in data
01 agosto 2024 e notificato al domicilio eletto dall'imputato, con il quale giudice ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al sopra indicato procedimento.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che ricorre fondato motivo per ritenere che l'interessato non versi nella condizione di persona non abbiente di cui agli artt. 76 e 92 del T.U. , in quanto l'istante, imputato per tentato furto e violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha riportato innumerevoli condanne passate in giudicato tutte relative a reati
pagina 1 di 4 contro il patrimonio e/o determinati da motivi di lucro perpetrati dal 2009 al 2022.
Considerato che
la
Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come, in tale ambito, l'accertamento dei redditi viene compiuto ricorrendo agli ordinari mezzi di prova, ivi compresi le presunzioni e qualsiasi fatto indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti, come tali vi sono i precedenti penali, le misure di prevenzione disposte e i fatti emergenti dal procedimento nel cui ambito è richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. Sez. IV. 17 marzo 203: Sez. ,1 2 maggio 2001)
Parte ricorrente osserva di aver allegato la documentazione (autocertificazione) attestante le condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. In particolare, deduce che l'istanza per l'ammissione al patrocinio sia stata presentata nel mese di luglio 2024 e che ai fini della indicazione dei redditi si debba far riferimento a quelli percepiti nel corso dell'anno 2023 ( più precisamente nel periodo intercorrente tra il 01 gennaio 2023 ed il 23 marzo 2023 in quanto il ricorrente dal 23 marzo 2023 fino al 26 gennaio 2024 era detenuto presso la Casa Circondariale di
Firenze).
La difesa conclude e chiede annullare e/o dichiarare nullo e improduttivo di effetto alcuno il decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 31 luglio 2024 e di ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il e ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso sul presupposto che “come risulta dai precedenti penali ricavabili dal casellario giudiziale
e dal reato oggetto di imputazione nel procedimento penale cui si riferisce la domanda di ammissione al beneficio, deve ritenersi il reddito dell' visto il susseguirsi negli anni di reati fonte di profitti Pt_1
illeciti, sia costituito essenzialmente dai proventi di attività illecite, con la conseguenza che, pur non essendo possibile una precisa quantificazione del reddito effettivo, è presumibile l'insussistenza del presupposto reddituale per l'ammissione al beneficio per cui è causa. Né in contrario poterebbe argomentarsi dal mancato espletamento di indagini da parte della Guardia di Finanza circa la effettiva disponibilità economica del nucleo familiare: sul punto deve osservarsi in primo luogo che la norma rimette al magistrato ogni valutazione circa l'opportunità di tali verifiche, meramente eventuali
(l'art. 96, comma 2 D.P.R. 115/02 dispone che “il magistrato può trasmettere l'istanza … alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche”); in secondo luogo deve evidenziarsi che nel caso di specie, a fronte di elementi che consentono di ritenere provato su base presuntiva il superamento del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, non era certo necessario lo svolgimento di ulteriori indagini. “
All'udienza del 13.2.2025 è comparsa parte ricorrente. Nessuno è comparso per il . La causa CP_1
è rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.3.2025.
pagina 2 di 4 Il ricorso appare fondato nei termini che seguono.
Si osserva che il ricorrente, all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha dichiarato, sulla base della documentazione prodotta, un reddito inferiore al tetto massimo previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio.
Il giudice, invece, ritenendo che l'imputato non versasse nella condizione di cittadino non abbiente e che invece fosse soggetto incline a procurarsi profitti da attività illecite, ha rigettato l'istanza ai sensi dell'art. 96 comma 2 d.p.r. n. 115 del 2002.
Nel caso in esame tuttavia il giudice, nel richiamare genericamente le “innumerevoli condanne passate in giudicato tutte relative ai reati contro il patrimonio e/o determinati da motivi di lucro perpetrati dal
2009 al 2022 ha dedotto automaticamente la valenza economica degli stessi, dimostrativa della circostanza che il ricorrente avesse disponibilità reddituali superiori ai limiti stabiliti dalla legge.
Tale ragionamento probatorio presuntivo non appare condivisibile laddove si considerano i reati commessi e posti a fondamento del rigetto. Si tratta, infatti, di reati di furto art. 624 c.p. o di furto tentato art. 56 c.p. e 624 c.p., risalenti nel tempo rispetto al momento di presentazione nell'istanza, che non consentono in alcun modo di ritenere che l'interessato disponesse di un reddito superiore ai limiti di legge, tanto più che lo stesso è stato posto in arresto in 23 marzo 2023 e da tale momento fino al 26 gennaio 2024 è stato ininterrottamente detenuto presso la Casa Circondariale di Firenze.
Il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va pertanto revocato ed in riforma dello stesso va ammesso al patrocinio a spese dello Stato il ricorrente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.
p.q.m
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla il decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 31 luglio 2024, deposito in cancelleria in data 01 agosto 2024 e per l'effetto ammette , nato in [...] in data [...] Parte_1
imputato nel procedimento penale n. r.g.n.r. 958/23, r.g Trib 1516/24 pendente innanzi al Tribunale di
Firenze Prima Sezione Penale, al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente Controparte_1 procedimento che si liquidano in € 630,34 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
CPA.
Firenze, 27 aprile 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa A. Galano
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