Articolo 385 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 385.
(Imbarco di merci vietate e pericolose)


Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 194 del codice, il comandante deve compilare processo verbale dei provvedimenti adottati, dai consegnarsi alla autorita' marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo.
Il comandante del porto da' avviso all'autorita' doganale delle merci sbarcate con l'indicazione della localita' dove esse sono custodite.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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