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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1929/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(C.F: ) con il Proc. dom. Avv. Marino Almansi Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Marco Frizziero Controparte_1 C.F._2
Appellato
e contro
in persona dell'amministratore pro tempore (C.F. Controparte_2
), con il proc. dom. avv. Giulio Bordoni P.IVA_1
Appellato
In punto: appello alla sentenza n. 3593/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata il 15.10.2024
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha così concluso: In riforma dell'appellata sentenza, e richiamati i motivi sopra dedotti, voglia la Corte d'Appello di Venezia: rigettare le domande di risarcimento del danno svolte in primo grado dall'attrice nei confronti di per Controparte_1 Parte_1 insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo alla stessa, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla disposta rifusione delle spese relative all' TP e con condanna dell'attrice alla rifusione a favore della medesima delle spese di lite da essa sostenute per la resistenza nella fase di TP;
Pt_1
Rigettare la domanda di rimborso delle spese sostenute per la difesa nel procedimento di TP svolta dall'intervenuto nei confronti di , e ciò per difetto di Controparte_2 Parte_1
1 autorizzazione assembleare all'amministratore per il promovimento di tale domanda in sede giudiziale;
in via subordinata rideterminare l'importo in base al corretto scaglione tariffario. Spese di tutti i gradi di giudizio rifuse”.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso: rigettare integralmente l'appello CP_1 proposto dalla RA avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3593/2024 Parte_1 pubblicata in data 15.10.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente detta decisione e, con essa, la condanna dell'appellante al risarcimento del danno nei confronti della RA con Controparte_1 la condanna alle spese legali ivi liquidate. Con vittoria delle spese anche del secondo grado.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso: 1) Confermarsi, in Controparte_2 toto, le decisioni della Sentenza del Tribunale di Venezia, n.3953/2024 pubblicata il 15/10/2024, rep.
6855/2024, nella Causa Civile RG 8123/2019 ed in particolare riguardanti i punti indicati dall'Appello:
B-C-D-E e così come sopra contestati in toto, per le ragioni precisate. -2) Confermarsi anche la condanna alle Spese, di entrambi i Gradi di Giudizio rifuse, a carico della Sig.ra tenendo fermo lo Pt_1
Scaglione, da € 5.200 a € 26.000, ovvero rapportato alla precisa Richiesta Economica di Risarcimento, avanzato dalla Danneggiata, Sig.ra anche nei confronti del CP_1 Controparte_2
Con Vittoria di Anticipazioni e Compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che aveva Controparte_1 proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti di e del Parte_1
ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento delle Controparte_2 spese sostenute per il ripristino del proprio appartamento danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà della e quantificati in euro 8.419,01, e di essere Pt_1 integralmente manlevata dalle spese di costituzione sostenute dal condominio nel procedimento ex art. 696 C.p.c.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per Pt_1 mancata instaurazione della procedura di negoziazione assistita nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ritenere responsabili, e come tali unici legittimati passivi, i comodatari occupanti del suo appartamento, ed ha chiesto il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti e quella per la rifusione delle spese, ivi comprese quelle della fase di TP.
Nel giudizio di primo grado è intervenuto il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, associandosi alle richieste di addebito della responsabilità in capo alla convenuta e chiedendo che, conseguentemente, fosse condannata a Pt_1
2 corrispondere tutte le spese dei costi sostenuti dal condominio sia per il giudio di TP (nel quale era stato coinvolto ad iniziativa della ricorrente sia per il giudizio di merito. CP_1
La convenuta eccepiva la inammissibilità dell'intervento volontario del Parte_1 per difetto di autorizzazione assembleare, e comunque la infondatezza della CP_2 relativa pretesa.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali oltre all'acquisizione della perizia redatta in sede di TP, in cui il tecnico nominato aveva accertato che l'allagamento subito dalla nella propria unità immobiliare era stato provocato dallo spostamento dalla sua CP_1 sede a pavimento del w.c. del piano soprastante, e cioè dell'appartamento della RA
, e che tale spostamento aveva causato la copiosa fuoriuscita di acqua che si era Pt_1 insinuata all'interno del solaio e nelle tubazioni elettriche dell'appartamento di proprietà
CP_1
Con sentenza n. 3593/2024 il Tribunale ha accertato la responsabilità esclusiva della convenuta ex art. 2051 cc nella causazione del danno subito dalla parte attrice Parte_1
e l'ha condannata al pagamento a dell'importo di € 8.197,00, comprensivo Controparte_1 del risarcimento del danno e del rimborso delle spese di A.T.P., liquidandole in €. 2.826,97 oltre interessi dalla domanda al saldo ed oltre al rimborso delle spese legali dell'attrice e della convenuta, liquidate in €. 5.077,00 ciascuna, oltre alle spese vive documentate, accessori di legge e rimborso spese generali pari al 15%.
Con atto di citazione notificato del 14.11.2024 appellava la sentenza di Parte_1 primo grado, svolgendo quattro motivi di doglianza riguardanti l'erronea applicazione alla fattispecie dell'art. 2051 C.c., l'ingiusta condanna al rimborso delle spese per l'TP a favore del condominio, l'omesso rilievo della carenza di legittimazione attiva del in CP_2 difetto di autorizzazione assembleare all'amministratore pro tempore, la tardività delle produzioni da quest'ultimo effettuate in sede di giudizio d'appello, ed in punto spese di lite.
Si è costituita in giudizio la parte appellata e l'interveniente, che resistevano all'appello ed instavano per la conferma della decisione appellata.
All'esito dell'udienza di trattazione, la causa veniva rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del 16.9.2026 e quindi, previa sostituzione del Consigliere relatore, anticipata al
26.11.2025, con assegnazione di nuovi termini alle parti per lo scambio delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello censura il capo della decisione di primo Parte_1 grado con il quale il tribunale le ha attribuito la responsabilità esclusiva per i danni provocati
3 all'immobile della a causa di una perdita scaturita dai sanitari del bagno, CP_1 ritenendo che il WC rientri tra gli impianti idro-sanitari conglobati nella struttura muraria e quindi soggetti alla custodia del proprietario.
L'appellante contesta il convincimento del tribunale a tale proposito, e sostiene che il WC, essendo appoggiato al pavimento e facilmente ispezionabile, non può essere considerato parte degli impianti conglobati nella muratura e che di conseguenza la responsabilità dell'allagamento prodottosi e dei relativi danni a terzi dovrebbe ricadere sui comodatari, che avevano la disponibilità immediata e giuridica dell'appartamento e dei sanitari.
Obiettano gli appellati che il danno è stato causato dallo spostamento del WC, parte integrante dell'impianto sanitario e che ha danneggiato anche i tubi incassati nella muratura, non può considerarsi un accessorio, rafforzando così la legittima attribuzione di responsabilità al proprietario.
Il motivo di doglianza non risulta fondato e non può essere accolto: è decisivo e condivisibile a tale riguardo l'orientamento della Suprema Corte di cui ai precedenti citati dalla parte appellata (Cass. 20.2.2024 n. 4578, Cass. 26.4.2023 n. 10983) e secondo cui anche in caso di locazione o comodato, permane in capo al proprietario la responsabilità per i danni provocati a terzi che derivino dagli impianti idro sanitari e ai dispositivi ad essi conglobati. In particolare, non può dubitarsi del fatto che il WC sia parte integrante dell'impianto sanitario, a cui è conglobato, tanto da avere danneggiato anche i tubi incassati nella muratura, sicché deve ritenersi corretta sul punto la decisione appellata.
Con il secondo motivo l'appellante critica la decisione di primo grado al capo di condanna al rimborso delle spese di lite per l'TP a favore del La contesta la CP_2 Pt_1 condanna al rimborso delle spese sostenute dal nel giudizio di Controparte_2 accertamento tecnico preventivo (TP). Sostiene che il Condominio è stato coinvolto nell'TP per scelta discrezionale della ricorrente e che, non essendo la CP_1 Pt_1 soccombente nei confronti del Condominio in quel giudizio, non vi sarebbe valido motivo per cui debba rifondere tali spese.
Il motivo di appello non ha pregio: va considerato a tale riguardo che al termine del procedimento di istruzione preventiva di cui all'art. 696 C.p.c. il giudice non regola le spese di soccombenza, e si limita a liquidare il compenso dovuto al consulente tecnico nominato.
Infatti, “il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal Giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il Giudice
4 deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e
92 c.p.c.” (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 18918/20).
In tal senso, chiarisce la Suprema Corte che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà
acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente “ (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000).
Va quindi riconosciuta la correttezza del capo della decisione gravata relativo alla condanna della appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal per le difese Pt_1 CP_2 svolte nel procedimento di TP. Il Tribunale correttamente ha valutato la soccombenza della
in ragione dell'esito complessivo del giudizio successivo, in cui il Condominio, Pt_1 coinvolto nel procedimento ex art. 696 C.p.c. e riconosciuto esente da responsabilità in relazione all'origine del danno patito dalla parte attrice, era legittimato ad intervenire anche per il riconoscimento del favore delle spese da esso sostenute nel procedimento ante causam, che solo il giudice del merito era tenuto a regolare.
Il terzo motivo di appello riguarda la mancanza di autorizzazione assembleare per l'intervento del nel giudizio di primo grado. CP_2
Secondo l'appellante l'amministratore del Condominio doveva essere preventivamente autorizzato dall'assemblea a proporre la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'TP nei confronti della poiché tale intervento, propriamente, non rientrerebbe tra le Pt_1 attribuzioni dell'amministratore previste dall'art. 1130 c.c. e richiedeva una specifica delibera assembleare.
Sul punto, va ancora condiviso l'orientamento della S.C., secondo cui l'amministratore può compiere autonomamente azioni giudiziarie a scopo conservativo delle parti comuni, e di cui fa parte anche la riserva finanziaria del condominio che, in questo modo, è stata oggetto di tutela. (Cass. n. 4818/2024).
Ciò consente peraltro di considerare superata l'eccezione di tardività delle produzioni effettuate dalla difesa del che ha documentato solo nella presente fase la CP_2 sussistenza della delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale ed il conferimento dell'incarico difensivo all'avv. Borgoni.
È infondato il quarto motivo di appello, con il quale si contesta l'applicazione di uno scaglione tariffario errato nella liquidazione delle spese di lite a favore del , in quanto il CP_2
5 Tribunale avrebbe dovuto applicare lo scaglione relativo alla fascia di valore compresa tra €
1.100,01 e € 5.200,00, anziché quello superiore, poiché il avrebbe fatto valere una CP_2 pretesa che rientrava nella fascia di valore inferiore (euro 2.826,97).
Trattasi infatti di contestazione generica e in ogni caso non condivisibile una volta riesaminati gli atti di causa: lo scaglione di valore va individuato considerando che nel giudizio di primo grado il ha svolto difese riferite sia alla legittimazione attiva che al merito in punto CP_2 responsabilità; ciò determina la liquidazione delle spese di soccombenza sulla base del valore effettivo delle domande decise da parte del tribunale di Venezia (tra le tante da ultimo
Cass.26478/2024).
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori minimi della tariffa professionale, con esclusione della fase istruttoria (Cass. n. 10206/2021; Cass. n.
29077/2024; Cass. n. 7343/2025), in ragione della minima rilevanza giuridica delle questioni trattate e già contemplate dalla giurisprudenza di legittimità, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, alla sentenza n. 3593/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata il 15.10.2024 così decide:
-rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante a rifondere a parte appellata e al Parte_1 Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese legali del Controparte_2 presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 1.984 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 27-11-2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
Dott.ssa Clotilde Parise
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(C.F: ) con il Proc. dom. Avv. Marino Almansi Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Marco Frizziero Controparte_1 C.F._2
Appellato
e contro
in persona dell'amministratore pro tempore (C.F. Controparte_2
), con il proc. dom. avv. Giulio Bordoni P.IVA_1
Appellato
In punto: appello alla sentenza n. 3593/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata il 15.10.2024
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha così concluso: In riforma dell'appellata sentenza, e richiamati i motivi sopra dedotti, voglia la Corte d'Appello di Venezia: rigettare le domande di risarcimento del danno svolte in primo grado dall'attrice nei confronti di per Controparte_1 Parte_1 insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo alla stessa, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla disposta rifusione delle spese relative all' TP e con condanna dell'attrice alla rifusione a favore della medesima delle spese di lite da essa sostenute per la resistenza nella fase di TP;
Pt_1
Rigettare la domanda di rimborso delle spese sostenute per la difesa nel procedimento di TP svolta dall'intervenuto nei confronti di , e ciò per difetto di Controparte_2 Parte_1
1 autorizzazione assembleare all'amministratore per il promovimento di tale domanda in sede giudiziale;
in via subordinata rideterminare l'importo in base al corretto scaglione tariffario. Spese di tutti i gradi di giudizio rifuse”.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso: rigettare integralmente l'appello CP_1 proposto dalla RA avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3593/2024 Parte_1 pubblicata in data 15.10.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente detta decisione e, con essa, la condanna dell'appellante al risarcimento del danno nei confronti della RA con Controparte_1 la condanna alle spese legali ivi liquidate. Con vittoria delle spese anche del secondo grado.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso: 1) Confermarsi, in Controparte_2 toto, le decisioni della Sentenza del Tribunale di Venezia, n.3953/2024 pubblicata il 15/10/2024, rep.
6855/2024, nella Causa Civile RG 8123/2019 ed in particolare riguardanti i punti indicati dall'Appello:
B-C-D-E e così come sopra contestati in toto, per le ragioni precisate. -2) Confermarsi anche la condanna alle Spese, di entrambi i Gradi di Giudizio rifuse, a carico della Sig.ra tenendo fermo lo Pt_1
Scaglione, da € 5.200 a € 26.000, ovvero rapportato alla precisa Richiesta Economica di Risarcimento, avanzato dalla Danneggiata, Sig.ra anche nei confronti del CP_1 Controparte_2
Con Vittoria di Anticipazioni e Compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che aveva Controparte_1 proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti di e del Parte_1
ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento delle Controparte_2 spese sostenute per il ripristino del proprio appartamento danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà della e quantificati in euro 8.419,01, e di essere Pt_1 integralmente manlevata dalle spese di costituzione sostenute dal condominio nel procedimento ex art. 696 C.p.c.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per Pt_1 mancata instaurazione della procedura di negoziazione assistita nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ritenere responsabili, e come tali unici legittimati passivi, i comodatari occupanti del suo appartamento, ed ha chiesto il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti e quella per la rifusione delle spese, ivi comprese quelle della fase di TP.
Nel giudizio di primo grado è intervenuto il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, associandosi alle richieste di addebito della responsabilità in capo alla convenuta e chiedendo che, conseguentemente, fosse condannata a Pt_1
2 corrispondere tutte le spese dei costi sostenuti dal condominio sia per il giudio di TP (nel quale era stato coinvolto ad iniziativa della ricorrente sia per il giudizio di merito. CP_1
La convenuta eccepiva la inammissibilità dell'intervento volontario del Parte_1 per difetto di autorizzazione assembleare, e comunque la infondatezza della CP_2 relativa pretesa.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali oltre all'acquisizione della perizia redatta in sede di TP, in cui il tecnico nominato aveva accertato che l'allagamento subito dalla nella propria unità immobiliare era stato provocato dallo spostamento dalla sua CP_1 sede a pavimento del w.c. del piano soprastante, e cioè dell'appartamento della RA
, e che tale spostamento aveva causato la copiosa fuoriuscita di acqua che si era Pt_1 insinuata all'interno del solaio e nelle tubazioni elettriche dell'appartamento di proprietà
CP_1
Con sentenza n. 3593/2024 il Tribunale ha accertato la responsabilità esclusiva della convenuta ex art. 2051 cc nella causazione del danno subito dalla parte attrice Parte_1
e l'ha condannata al pagamento a dell'importo di € 8.197,00, comprensivo Controparte_1 del risarcimento del danno e del rimborso delle spese di A.T.P., liquidandole in €. 2.826,97 oltre interessi dalla domanda al saldo ed oltre al rimborso delle spese legali dell'attrice e della convenuta, liquidate in €. 5.077,00 ciascuna, oltre alle spese vive documentate, accessori di legge e rimborso spese generali pari al 15%.
Con atto di citazione notificato del 14.11.2024 appellava la sentenza di Parte_1 primo grado, svolgendo quattro motivi di doglianza riguardanti l'erronea applicazione alla fattispecie dell'art. 2051 C.c., l'ingiusta condanna al rimborso delle spese per l'TP a favore del condominio, l'omesso rilievo della carenza di legittimazione attiva del in CP_2 difetto di autorizzazione assembleare all'amministratore pro tempore, la tardività delle produzioni da quest'ultimo effettuate in sede di giudizio d'appello, ed in punto spese di lite.
Si è costituita in giudizio la parte appellata e l'interveniente, che resistevano all'appello ed instavano per la conferma della decisione appellata.
All'esito dell'udienza di trattazione, la causa veniva rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del 16.9.2026 e quindi, previa sostituzione del Consigliere relatore, anticipata al
26.11.2025, con assegnazione di nuovi termini alle parti per lo scambio delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello censura il capo della decisione di primo Parte_1 grado con il quale il tribunale le ha attribuito la responsabilità esclusiva per i danni provocati
3 all'immobile della a causa di una perdita scaturita dai sanitari del bagno, CP_1 ritenendo che il WC rientri tra gli impianti idro-sanitari conglobati nella struttura muraria e quindi soggetti alla custodia del proprietario.
L'appellante contesta il convincimento del tribunale a tale proposito, e sostiene che il WC, essendo appoggiato al pavimento e facilmente ispezionabile, non può essere considerato parte degli impianti conglobati nella muratura e che di conseguenza la responsabilità dell'allagamento prodottosi e dei relativi danni a terzi dovrebbe ricadere sui comodatari, che avevano la disponibilità immediata e giuridica dell'appartamento e dei sanitari.
Obiettano gli appellati che il danno è stato causato dallo spostamento del WC, parte integrante dell'impianto sanitario e che ha danneggiato anche i tubi incassati nella muratura, non può considerarsi un accessorio, rafforzando così la legittima attribuzione di responsabilità al proprietario.
Il motivo di doglianza non risulta fondato e non può essere accolto: è decisivo e condivisibile a tale riguardo l'orientamento della Suprema Corte di cui ai precedenti citati dalla parte appellata (Cass. 20.2.2024 n. 4578, Cass. 26.4.2023 n. 10983) e secondo cui anche in caso di locazione o comodato, permane in capo al proprietario la responsabilità per i danni provocati a terzi che derivino dagli impianti idro sanitari e ai dispositivi ad essi conglobati. In particolare, non può dubitarsi del fatto che il WC sia parte integrante dell'impianto sanitario, a cui è conglobato, tanto da avere danneggiato anche i tubi incassati nella muratura, sicché deve ritenersi corretta sul punto la decisione appellata.
Con il secondo motivo l'appellante critica la decisione di primo grado al capo di condanna al rimborso delle spese di lite per l'TP a favore del La contesta la CP_2 Pt_1 condanna al rimborso delle spese sostenute dal nel giudizio di Controparte_2 accertamento tecnico preventivo (TP). Sostiene che il Condominio è stato coinvolto nell'TP per scelta discrezionale della ricorrente e che, non essendo la CP_1 Pt_1 soccombente nei confronti del Condominio in quel giudizio, non vi sarebbe valido motivo per cui debba rifondere tali spese.
Il motivo di appello non ha pregio: va considerato a tale riguardo che al termine del procedimento di istruzione preventiva di cui all'art. 696 C.p.c. il giudice non regola le spese di soccombenza, e si limita a liquidare il compenso dovuto al consulente tecnico nominato.
Infatti, “il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal Giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il Giudice
4 deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e
92 c.p.c.” (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 18918/20).
In tal senso, chiarisce la Suprema Corte che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà
acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente “ (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000).
Va quindi riconosciuta la correttezza del capo della decisione gravata relativo alla condanna della appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal per le difese Pt_1 CP_2 svolte nel procedimento di TP. Il Tribunale correttamente ha valutato la soccombenza della
in ragione dell'esito complessivo del giudizio successivo, in cui il Condominio, Pt_1 coinvolto nel procedimento ex art. 696 C.p.c. e riconosciuto esente da responsabilità in relazione all'origine del danno patito dalla parte attrice, era legittimato ad intervenire anche per il riconoscimento del favore delle spese da esso sostenute nel procedimento ante causam, che solo il giudice del merito era tenuto a regolare.
Il terzo motivo di appello riguarda la mancanza di autorizzazione assembleare per l'intervento del nel giudizio di primo grado. CP_2
Secondo l'appellante l'amministratore del Condominio doveva essere preventivamente autorizzato dall'assemblea a proporre la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'TP nei confronti della poiché tale intervento, propriamente, non rientrerebbe tra le Pt_1 attribuzioni dell'amministratore previste dall'art. 1130 c.c. e richiedeva una specifica delibera assembleare.
Sul punto, va ancora condiviso l'orientamento della S.C., secondo cui l'amministratore può compiere autonomamente azioni giudiziarie a scopo conservativo delle parti comuni, e di cui fa parte anche la riserva finanziaria del condominio che, in questo modo, è stata oggetto di tutela. (Cass. n. 4818/2024).
Ciò consente peraltro di considerare superata l'eccezione di tardività delle produzioni effettuate dalla difesa del che ha documentato solo nella presente fase la CP_2 sussistenza della delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale ed il conferimento dell'incarico difensivo all'avv. Borgoni.
È infondato il quarto motivo di appello, con il quale si contesta l'applicazione di uno scaglione tariffario errato nella liquidazione delle spese di lite a favore del , in quanto il CP_2
5 Tribunale avrebbe dovuto applicare lo scaglione relativo alla fascia di valore compresa tra €
1.100,01 e € 5.200,00, anziché quello superiore, poiché il avrebbe fatto valere una CP_2 pretesa che rientrava nella fascia di valore inferiore (euro 2.826,97).
Trattasi infatti di contestazione generica e in ogni caso non condivisibile una volta riesaminati gli atti di causa: lo scaglione di valore va individuato considerando che nel giudizio di primo grado il ha svolto difese riferite sia alla legittimazione attiva che al merito in punto CP_2 responsabilità; ciò determina la liquidazione delle spese di soccombenza sulla base del valore effettivo delle domande decise da parte del tribunale di Venezia (tra le tante da ultimo
Cass.26478/2024).
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori minimi della tariffa professionale, con esclusione della fase istruttoria (Cass. n. 10206/2021; Cass. n.
29077/2024; Cass. n. 7343/2025), in ragione della minima rilevanza giuridica delle questioni trattate e già contemplate dalla giurisprudenza di legittimità, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, alla sentenza n. 3593/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata il 15.10.2024 così decide:
-rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante a rifondere a parte appellata e al Parte_1 Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese legali del Controparte_2 presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 1.984 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 27-11-2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
Dott.ssa Clotilde Parise
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