TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 401/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. MARRALI C.F._1
ANGELA MARIA del Foro di Imperia
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. CONDRO' C.F._2
DAVIDE del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Bordighera (IM) in data 04/10/2008;
• hanno avuto e , minorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto Parte_1 Parte_2
a Bordighera il 04/10/2008, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2008, parte 2, serie A, atto n. 27), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. i coniugi vivranno separati nel comune rispetto fissando ognuno la propria residenza ove riterrà e dandosi sin da ora reciproco assenso per la concessione dei documenti per l'espatrio e per il rilascio del passaporto ai figli minori;
2. la casa coniugale sita in Bordighera Corso Italia 128/5 di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla IG che la abiterà unitamente ai figli e Parte_1 Per_1
i quali avranno ivi dimora abituale;
la IG si farà carico delle spese Per_2 Pt_1
ordinarie e delle utenze domestiche mentre resteranno a carico di entrambi nella misura del
50% ciascuno le spese di natura straordinaria;
2 3. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i Per_1 Per_2
quali si impegnano a mantenerli, istruirli e convenientemente educarli, assumendo di comune accordo le decisioni maggiormente rilevanti per gli stessi.
I figli avranno dimora abituale presso l'abitazione familiare in Bordighera Corso Italia
128/5;
4. e permarranno con i genitori secondo i tempi seguenti: nella prima Per_1 Per_2
settimana trascorreranno con la mamma i giorni ed i pernotti di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica e con il papà i giorni ed i pernotti di mercoledì e giovedì; nella seconda settimana trascorreranno con la mamma i giorni ed i pernotti di martedì mercoledì e giovedì, ed con il papà i giorni ed i pernotti di lunedì, venerdì, sabato e torneranno presso la mamma alle ore 19 della domenica e così successivamente a settimane alterne;
non avendo ad oggi reperito il Signor un'idonea abitazione in cui permanere unitamente ai Parte_2 figli, i due genitori concordano di alternarsi presso l'immobile familiare per la cura dei figli nei giorni di spettanza di ciascuno di essi, ciò per il termine massimo di dodici (12) mesi dal deposito del presente ricorso per separazione, decorsi i quali il Signor Parte_2
dovrà aver reperito idonea collocazione abitativa ove permanere con i bambini nei giorni di propria spettanza;
i genitori potranno altresì tenere con sé i figli per periodi continuativi da concordare previamente tra essi sia in merito alla durata che in merito alla collocazione temporale, al fine di trascorrere con gli stessi periodi di vacanza;
i due genitori concorderanno altresì di volta in volta la suddivisione dei tempi con i figli in occasione delle festività seguendo, in via preferenziale, le regole dell'alternanza per le principali festività (es. vigilia/natale; vigilia capodanno/capodanno; pasqua/pasquetta, ecc).
Sono, in ogni caso, fatti salvi i migliori accordi tra i genitori sulla gestione ed il diritto di visita di ciascun genitore, accordandosi anche per modalità diverse e tempi diversi, in ragione delle proprie esigenze lavorative e familiari proprie e dei figli.
5. il Signor verserà alla IG a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
al mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile anticipata entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese ed annualmente indicizzata di € 300; i Signori e Parte_1
divideranno nella misura del 50% le seguenti spese accessorie effettuate Parte_2 nell'interesse dei figli: a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di abbigliamento;
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal ssn, d) tiket
3 sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo, ossia: a) cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche;
B) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal ssn;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, ossia: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) mezzi di locomozione in uso ai figli e spese relative;
d) strumenti informatici in uso ai figli e spese relative;
il genitore che avrà eventualmente anticipato tali spese, per ottenere il rimborso della sua quota dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate senza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero entro 10 giorni da essa, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6. i Signori e concordano che l'assegno unico sarà Parte_1 Parte_2
percepito dalla IG nella misura del 100%; Parte_1
7. i coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno di mantenimento che dovesse loro spettare;
8. i coniugi danno atto di avere prima d'ora definito i rapporti economico - patrimoniali dipendenti dalla loro convivenza e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento di quanto pattuito nella presente sede.
9. spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Bordighera (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 26/05/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
4