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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6102/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa NC NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6102/2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna NI
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Loriana Longo
RESISTENTE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: con memoria depositata in data 18.12.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Nell'interesse della signora e nel Parte_1
rispetto dei termini concessi ai fini della trattazione scritta della prossima udienza fissata al
23.12.2024 la scrivente difesa:
1
1. Si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, allegato e argomentato nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza, qui da intendersi tutto integralmente riportato e trascritto
2. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, allegato e argomentato siccome infondato in fatto e diritto,
3. Insiste nella richiesta di acquisizione della documentazione prodotta, ivi compreso il decreto di trasferimento allegato alle precedenti note di pc per l'udienza del 10.11.2023;
4. Precisa le conclusioni come segue:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni
A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
B. Il signor contribuirà al mantenimento della moglie e del figlio mediante il CP_1 versamento di un assegno mensile di € 800,00 complessivi ( di cui € 600,00 per il figlio ed €
200,00 per la moglie) , somma da versarsi entro il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione
ISTAT annuale.
C. Il padre contribuirà inoltre alla corresponsione del 50% delle spese di natura straordinaria occorrende per il figlio.
D. i coniugi rilasciano sin da ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
E. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”.
Con memoria depositata in data 16.12.2024 parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “(…) si depositano note di trattazione scritta, con le quali la scrivente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi agli scritti difensivi.
Insiste dunque affinchè l'Ill.mo Tribunale respinga ogni avversa richiesta ed accolga le seguenti conclusioni:
Respinga in quanto infondate la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente nonchè ogni diversa richiesta economica di mantenimento della stessa;
Confermi l'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso la Per_1
madre e diritto di visita del padre secondo accordi che saranno presi direttamente con il figlio, ormai grande;
2 Riduca la misura dell'assegno di mantenimento provvisoriamente posto a carico del padre nella misura di €. 350,00, adeguandola alle modeste entrate del padre”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.11.2016, , ha premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Roma il 25.07.2004, trascritto presso l'ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del detto Comune, anno 2004, atto n. 00449, parte 2, serie A 05 e che dalla loro unione è nato in data [...] il figlio . Persona_2
Ha inoltre rappresentato: che tra i coniugi è da tempo venuta meno l'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del marito in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare, poiché il coniuge aveva da tempo iniziato una relazione con la signora ex Persona_3
compagna del fratello e madre della nipote;
che la scoperta della relazione Persona_4
extra coniugale unitamente all'atteggiamento del marito, divenuto aggressivo e denigratorio nei suoi riguardi anche dinanzi a terzi, avevano leso la propria dignità e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che dal 31/3/2016 il sig. si era, inoltre, allontanato CP_1
dalla casa coniugale trasferendosi dai propri genitori e disinteressandosi, da allora, del cane di famiglia lasciato alle sue cure esclusive;
che ella svolgeva attività imprenditoriale e provvedeva al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare di sua esclusiva proprietà, per cui corrispondeva rate mensili di € 830,00, mentre il marito era capocantiere con uno stipendio pari ad € 2.500,00 mensili ed aveva sempre garantito stabilità economica alla famiglia.
La ricorrente ha dunque adito il Tribunale di Tivoli, al fine di ottenere la separazione con addebito al coniuge, l'affidamento condiviso del figlio ed il suo collocamento presso di lei nella casa coniugale ad ella assegnata, la regolamentazione del diritto di visita del padre con il minore ed il contributo al mantenimento di quest'ultimo e della coniuge, a carico del marito, nella misura di € 800,00 mensili ( € 600,00 per il figlio ed € 200,00 per sé stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore.
Con memoria depositata in pari data (29.11.2016) la ricorrente ha, poi, domandato la modifica delle suindicate conclusioni e, segnatamente, l'affidamento esclusivo del figlio stante gli atteggiamenti violenti ed aggressivi del coniuge e le minacce di morte rivoltele dallo stesso.
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di Controparte_1
separazione dal coniuge, né al collocamento del figlio presso la madre nella casa coniugale a lei
3 assegnata, ma contestate le deduzioni avversarie, ha eccepito: che il rapporto con la moglie si era deteriorato progressivamente dalla nascita del figlio ed era, poi, imploso nell'anno 2011 a seguito del fallimento della “F.M. Appalti Srl”, società da lui amministrata e che aveva garantito alla coppia un elevato tenore di vita;
che la convivenza tra i coniugi era continuata in attesa della crescita del minore del quale si era preso cura in modo quasi esclusivo, essendo per un periodo di tempo rimasto privo di lavoro, mentre la moglie si occupava dei due negozi di abbigliamento di cui era titolare;
che veniva denigrato ed umiliato dalla sig.ra , la quale sosteneva di Pt_1 mantenerlo, definendolo “il suo filippino” e dalla quale era stato cacciato da casa a metà del mese di febbraio 2016; che aveva un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato per cui percepiva una retribuzione di circa € 940,00 mensili e provvedeva al mantenimento del figlio con l'importo di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente con l'atto di costituzione ha, quindi, chiesto l'affidamento condiviso del figlio e, a suo carico, il contributo al mantenimento del minore nella misura di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale f.f., con ordinanza del 18.05.2017, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha designato il giudice istruttore innanzi a cui ha rimesso le parti.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione ritualmente prodotta e le prove orali e all'udienza del 27.01.2025, assunta la causa dal giudice relatore a seguito dell'assegnazione del ruolo in data 02-09-2024, sulle conclusioni delle parti, il procedimento è stato rimesso al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalle parti, diretta ad ottenere la pronuncia di separazione, meriti di essere accolta.
e hanno contratto matrimonio a Roma il Parte_1 Controparte_1
25.07.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2004, atto n.
00449, parte 2, serie A 05. Le allegazioni di entrambe le parti, la cessazione della convivenza anteriormente all'introduzione del giudizio, le denunce-querele reciprocamente sporte nel corso della causa ed il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 06.03.2017 con esito negativo, denotano che tra i coniugi si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità
4 della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
3. In ordine alla pronuncia di addebito di cui all'art. 151 comma 2 c.c., si deve innanzitutto premettere che, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'accoglimento della domanda richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e se sussista un nesso di causalità tra il predetto comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Presupposto dell'addebito è dunque il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, da accertarsi verificando se tale violazione non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso ovvero perché nonostante tutto la coppia ne abbia superato le conseguenze, recuperando un rapporto armonico: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ. 18074/2014; Cass. Civ. 16691/2020; Cass. Civ. 20866/2021).
Nell'ipotesi specifica di domanda di addebito per violazione del dovere di fedeltà, la Corte di Cassazione ha stabilito che “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr. Cass. Civ. ord. n.
16859/2015);
Quanto all'onere probatorio in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà, va osservato che:
“Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
5 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr. Cass. Civ, ord. n. 3923/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie non vi è prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale e della sua efficacia causale, argomentata dalla ricorrente a fondamento delle sue richieste.
La sig.ra ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge, sostenendo Pt_2
l'allontanamento affettivo, morale e materiale del marito, il quale alla fine del mese di marzo
2016 aveva lasciato la casa familiare, abbandonando sia lei che il figlio per coltivare la relazione sentimentale iniziata da tempo con la sig.ra ex compagna del fratello e madre Persona_3
della nipote . Persona_4
La circostanza è stata contestata dal resistente che durante l'interrogatorio formale, all'udienza del 04.12.2019, pur ammettendo di aver intrapreso una relazione sentimentale con la sig.ra le ha attribuito una diversa collocazione temporale, successiva rispetto al Per_3 sorgere della crisi coniugale, dichiarando: “È da un anno e mezzo che ho questa relazione” e di essere stato “mandato via” dalla casa coniugale nel mese di febbraio 2016.
La relazione del resistente appare, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'addebito della separazione, non essendovi prova che la scoperta da parte della moglie sia stata la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Ed anzi, dalle dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del 26.05.2022 risulta che i coniugi dormissero Testimone_1
separatamente anche prima del 2011: “Io quando andavo a trovarli vedevo che lei andava a dormire con il bimbo e lui stava sul divano”, puntualizzando sulla crisi coniugale “Dopo due o tre anni dalla nascita del figlio nel 2005 le cose non andavano già bene.”. Non sono, poi, dirimenti le dichiarazioni rese dalla teste che all'udienza del 10 gennaio 2023 ha dichiarato Tes_2
di aver visto il signor nel mese di settembre 2015 fuori dalla scuola Controparte_1 dei bambini, in atteggiamenti “Confidenziali non intimi” con la signora e non Persona_3 assumono, altresì, rilevanza ai fini dell'addebito della separazione le indagini investigative, svolte a seguito dell'incarico conferito all'agenzia del sig. in data 26.05.2016 CP_2
(All. 9 della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. II termine, di parte ricorrente), le cui attività sono relative al periodo in cui la convivenza coniugale era interrotta ormai da mesi.
6 A ben vedere, dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, in particolare, dalla sentenza n. 11224/17 del 28.05.2017, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma – sez. fallimentare - nel giudizio (RG 41803/2014) promosso dal Fallimento n. 366/2011 della società
nei suoi confronti (All. 10 della memoria ex art. Parte_3
183 VI comma c.p.c. II termine, di parte ricorrente), emerge che la crisi del rapporto coniugale era già in essere dall'anno 2010, segnatamente, si legge nella sentenza: “Costituitasi in giudizio, la convenuta, premesso di essere la coniuge di fatto separata dell'ex amministratore unico della società fallita, , assumeva che le somme oggetto dei versamenti Controparte_1
contestati erano destinate al mantenimento del loro figlio minore nonché al pagamento delle rate del mutuo fondiario relativo alla casa coniugale, dalla quale il detto coniuge si era allontanato già nel 2010”.
Da quanto emerso dall'istruttoria e dalla documentazione in atti deve, pertanto, ritenersi che già da tempo i coniugi si erano allontanati spiritualmente l'uno dall'altro e che quanto poi verificatosi - l'allontanamento del marito dalla casa familiare nell'anno 2016 e la relazione dello stesso con un'altra donna - costituisca mera conseguenza del fallimento dell'unione coniugale e del venire meno dell'affectio coniugalis.
Va, dunque, rigettata la domanda di addebito.
4. In merito alle condizioni della separazione, premesso che nelle more del giudizio il figlio
(nato il [...]) è divenuto maggiorenne e nulla occorre disporre in relazione al Per_1
suo affidamento, né per l'assegnazione della casa coniugale disposta con ordinanza presidenziale a favore della ricorrente, essendo documentato il trasferimento dell'immobile, con decreto del Tribunale Ordinario di Tivoli del 15.05.2023 (R.G.E. 456/2016), a seguito della procedura esecutiva promossa dalla in danno della sig.ra Parte_4 Parte_1
(All. alla memoria del 06.11.2023 della ricorrente), l'oggetto della materia del contendere è, dunque, circoscritto alla determinazione dell'importo del mantenimento del figlio - non essendo in contestazione lo stato di non indipendenza economica del ragazzo, nè l'obbligazione a carico del padre - e alla previsione del contributo al mantenimento per la moglie ai sensi dell'art. 156
c.c.
4.1 In ordine al contributo al mantenimento del figlio, premesso che ai sensi dell'art. 337 ter
c.c. lo stesso va determinato in proporzione al reddito dell'obbligato tenuto conto delle circostanze ivi elencate, va osservato che il resistente, ottemperando all'ordinanza del
7 03.02.2025, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, nella quale ha rappresentato di prestare attività lavorativa presso la Soc. Costruzioni Conglomerati ed Affini
s.r.l. e di aver percepito i seguenti redditi: € 13.298,95 (CUD anno 2022), € 14.895,49 (CUD anno 2023) ed € 15.671,90 (CUD anno 2024); di essere intestatario di un conto corrente presso
Banca Intesa San Paolo con saldo al 31.12.2024 di € 860,12; di essere titolare di un contratto di finanziamento Findomestic con rate mensili di € 110,30 decorrente dal 20.05.2023 e con scadenza il 20.05.2028, nonché di un contratto di finanziamento Agos Ducato S.p.A. per l'acquisto del PC per gli studi universitari del figlio, con rate mensili di € 74,89 decorrente dal
25.11.2024 e scadenza il 25.09.2025; di sostenere la metà delle tasse universitarie per il figlio oltre alle spese straordinarie per lo stesso e di non possedere beni immobili, né mobili registrati
(cfr. atto notorio del resistente, allegato alla comparsa conclusionale del 02.04.2025).
La ricorrente, a differenza dell'anno di introduzione del ricorso e in cui si è svolta l'udienza presidenziale, quando aveva dichiarato di essere commerciante e di avere un reddito mensile netto di circa € 1.000,00/1.200,00, nonché di essere proprietaria della casa coniugale gravata da mutuo, le cui rate mensili erano pari ad € 835,00, con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà aggiornata ha rappresentato: di essere priva di occupazione lavorativa;
di non essere proprietaria di beni immobili, avendo perso la propria abitazione a seguito di pignoramento;
di percepire il mantenimento per il figlio pari ad € 450,00 mensili e l'assegno unico di € 96,00; di non avere un conto corrente e di utilizzare una carta poste pay con saldi medi dall'anno 2022 al
2024 rispettivamente di € 79,39, € 148,18 ed € 277,15; di essere intestataria di una Mercedes classe B dell'anno 2010 con fermo amministrativo e di sostenere spese per la propria persona e per il figlio, oltre a tre rate di € 140,00 relative a tasse universitarie per quest'ultimo (cfr. atto notorio della ricorrente, allegato alla comparsa conclusionale del 02.04.2025).
Ciò posto, il Collegio, tenuto conto della situazione economica delle parti, dell'età del figlio e delle esigenze ordinariamente connesse alla sua età, ritiene che vada accolta la domanda del resistente di disporre, a suo carico, il contributo al mantenimento di , nella misura di € Per_1
350,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli e sottoscritto in data
29.10.2018, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti.
4.2 In ordine al contributo al mantenimento domandato da ai sensi Parte_1 dell'art. 156 c.c. a carico del coniuge occorre premettere, in punto Controparte_1
8 di diritto, che ai sensi dell'art. 156 c.c., al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Pacifico è l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi e di permanenza dell'obbligo di assistenza materiale, lo stesso trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione redditi adeguati la norma di cui all'articolo 156 del codice civile ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. Tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza (Cass. Civ. 28/12/2021 n. 41797 e, tra le più recenti, cfr. Cass. civ. 5067/2021; Cass. civ. 12196/2017).
Dunque, una volta esclusa l'addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, occorre accertare la complessiva posizione economico reddituale di quest'ultimo e valutare se la stessa consenta il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso del matrimonio, accertamento che ha carattere preliminare rispetto alla disparità dei redditi dei coniugi.
Orbene, nella fattispecie, la ricorrente ha rappresentato di essere attualmente priva di occupazione e di non essere più proprietaria dell'abitazione familiare, trasferita a seguito pignoramento immobiliare, non avendo potuto onorare il pagamento del mutuo per essere venuto a mancare il supporto economico del marito.
Il resistente che costituendosi in giudizio ha rappresentato la drastica riduzione delle proprie attività economiche, culminata nell'anno 2011 con il fallimento della F.M. Appalti
S.r.l., società da lui amministrata e che aveva sempre garantito un elevato tenore di vita alla coppia (cfr. pag. 2 della memoria difensiva del 02.02.2017 di parte resistente), attualmente svolge lavoro dipendente ed ha percepito redditi negli anni 2022/2024, dichiarati nell'atto
9 notorio aggiornato del 13.03.2025, rispettivamente di € 13.298,95, di € 14.895,49 e di €
15.671,90.
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra esposti, si ritiene sussistere il diritto della ricorrente - la quale nel corso del matrimonio svolgeva attività di commerciante gestendo due negozi di abbigliamento ed attualmente è disoccupata - a percepire dal coniuge il contributo al mantenimento.
Pertanto, in considerazione delle differenti capacità economiche delle parti e della non titolarità di redditi propri in capo alla ricorrente, non essendovi, inoltre, prova “delle delicate condizioni di salute in cui versa” la stessa (cfr. pag. comparsa conclusionale) il Collegio ritiene congruo fissare nella somma di euro 100,00 al mese, il mantenimento in favore della sig.ra
, a carico del sig. annualmente rivalutabile in base ad indici ISTAT. Pt_1 CP_1
5. La natura necessaria del giudizio, la reciproca soccombenza, la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio a Roma il 25.07.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2004, atto 00449, parte 2, serie A05;
- dispone che dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza il sig.
corrisponda alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne e non economicamente Per_1
indipendente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro
100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
10 - rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del 12-06-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
NC NI.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa NC NI Dott. Francesco Lupia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa NC NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6102/2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna NI
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Loriana Longo
RESISTENTE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: con memoria depositata in data 18.12.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Nell'interesse della signora e nel Parte_1
rispetto dei termini concessi ai fini della trattazione scritta della prossima udienza fissata al
23.12.2024 la scrivente difesa:
1
1. Si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, allegato e argomentato nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza, qui da intendersi tutto integralmente riportato e trascritto
2. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, allegato e argomentato siccome infondato in fatto e diritto,
3. Insiste nella richiesta di acquisizione della documentazione prodotta, ivi compreso il decreto di trasferimento allegato alle precedenti note di pc per l'udienza del 10.11.2023;
4. Precisa le conclusioni come segue:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni
A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
B. Il signor contribuirà al mantenimento della moglie e del figlio mediante il CP_1 versamento di un assegno mensile di € 800,00 complessivi ( di cui € 600,00 per il figlio ed €
200,00 per la moglie) , somma da versarsi entro il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione
ISTAT annuale.
C. Il padre contribuirà inoltre alla corresponsione del 50% delle spese di natura straordinaria occorrende per il figlio.
D. i coniugi rilasciano sin da ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
E. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”.
Con memoria depositata in data 16.12.2024 parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “(…) si depositano note di trattazione scritta, con le quali la scrivente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi agli scritti difensivi.
Insiste dunque affinchè l'Ill.mo Tribunale respinga ogni avversa richiesta ed accolga le seguenti conclusioni:
Respinga in quanto infondate la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente nonchè ogni diversa richiesta economica di mantenimento della stessa;
Confermi l'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso la Per_1
madre e diritto di visita del padre secondo accordi che saranno presi direttamente con il figlio, ormai grande;
2 Riduca la misura dell'assegno di mantenimento provvisoriamente posto a carico del padre nella misura di €. 350,00, adeguandola alle modeste entrate del padre”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.11.2016, , ha premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Roma il 25.07.2004, trascritto presso l'ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del detto Comune, anno 2004, atto n. 00449, parte 2, serie A 05 e che dalla loro unione è nato in data [...] il figlio . Persona_2
Ha inoltre rappresentato: che tra i coniugi è da tempo venuta meno l'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del marito in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare, poiché il coniuge aveva da tempo iniziato una relazione con la signora ex Persona_3
compagna del fratello e madre della nipote;
che la scoperta della relazione Persona_4
extra coniugale unitamente all'atteggiamento del marito, divenuto aggressivo e denigratorio nei suoi riguardi anche dinanzi a terzi, avevano leso la propria dignità e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che dal 31/3/2016 il sig. si era, inoltre, allontanato CP_1
dalla casa coniugale trasferendosi dai propri genitori e disinteressandosi, da allora, del cane di famiglia lasciato alle sue cure esclusive;
che ella svolgeva attività imprenditoriale e provvedeva al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare di sua esclusiva proprietà, per cui corrispondeva rate mensili di € 830,00, mentre il marito era capocantiere con uno stipendio pari ad € 2.500,00 mensili ed aveva sempre garantito stabilità economica alla famiglia.
La ricorrente ha dunque adito il Tribunale di Tivoli, al fine di ottenere la separazione con addebito al coniuge, l'affidamento condiviso del figlio ed il suo collocamento presso di lei nella casa coniugale ad ella assegnata, la regolamentazione del diritto di visita del padre con il minore ed il contributo al mantenimento di quest'ultimo e della coniuge, a carico del marito, nella misura di € 800,00 mensili ( € 600,00 per il figlio ed € 200,00 per sé stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore.
Con memoria depositata in pari data (29.11.2016) la ricorrente ha, poi, domandato la modifica delle suindicate conclusioni e, segnatamente, l'affidamento esclusivo del figlio stante gli atteggiamenti violenti ed aggressivi del coniuge e le minacce di morte rivoltele dallo stesso.
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di Controparte_1
separazione dal coniuge, né al collocamento del figlio presso la madre nella casa coniugale a lei
3 assegnata, ma contestate le deduzioni avversarie, ha eccepito: che il rapporto con la moglie si era deteriorato progressivamente dalla nascita del figlio ed era, poi, imploso nell'anno 2011 a seguito del fallimento della “F.M. Appalti Srl”, società da lui amministrata e che aveva garantito alla coppia un elevato tenore di vita;
che la convivenza tra i coniugi era continuata in attesa della crescita del minore del quale si era preso cura in modo quasi esclusivo, essendo per un periodo di tempo rimasto privo di lavoro, mentre la moglie si occupava dei due negozi di abbigliamento di cui era titolare;
che veniva denigrato ed umiliato dalla sig.ra , la quale sosteneva di Pt_1 mantenerlo, definendolo “il suo filippino” e dalla quale era stato cacciato da casa a metà del mese di febbraio 2016; che aveva un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato per cui percepiva una retribuzione di circa € 940,00 mensili e provvedeva al mantenimento del figlio con l'importo di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente con l'atto di costituzione ha, quindi, chiesto l'affidamento condiviso del figlio e, a suo carico, il contributo al mantenimento del minore nella misura di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale f.f., con ordinanza del 18.05.2017, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha designato il giudice istruttore innanzi a cui ha rimesso le parti.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione ritualmente prodotta e le prove orali e all'udienza del 27.01.2025, assunta la causa dal giudice relatore a seguito dell'assegnazione del ruolo in data 02-09-2024, sulle conclusioni delle parti, il procedimento è stato rimesso al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalle parti, diretta ad ottenere la pronuncia di separazione, meriti di essere accolta.
e hanno contratto matrimonio a Roma il Parte_1 Controparte_1
25.07.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2004, atto n.
00449, parte 2, serie A 05. Le allegazioni di entrambe le parti, la cessazione della convivenza anteriormente all'introduzione del giudizio, le denunce-querele reciprocamente sporte nel corso della causa ed il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 06.03.2017 con esito negativo, denotano che tra i coniugi si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità
4 della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
3. In ordine alla pronuncia di addebito di cui all'art. 151 comma 2 c.c., si deve innanzitutto premettere che, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'accoglimento della domanda richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e se sussista un nesso di causalità tra il predetto comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Presupposto dell'addebito è dunque il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, da accertarsi verificando se tale violazione non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso ovvero perché nonostante tutto la coppia ne abbia superato le conseguenze, recuperando un rapporto armonico: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ. 18074/2014; Cass. Civ. 16691/2020; Cass. Civ. 20866/2021).
Nell'ipotesi specifica di domanda di addebito per violazione del dovere di fedeltà, la Corte di Cassazione ha stabilito che “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr. Cass. Civ. ord. n.
16859/2015);
Quanto all'onere probatorio in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà, va osservato che:
“Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
5 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr. Cass. Civ, ord. n. 3923/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie non vi è prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale e della sua efficacia causale, argomentata dalla ricorrente a fondamento delle sue richieste.
La sig.ra ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge, sostenendo Pt_2
l'allontanamento affettivo, morale e materiale del marito, il quale alla fine del mese di marzo
2016 aveva lasciato la casa familiare, abbandonando sia lei che il figlio per coltivare la relazione sentimentale iniziata da tempo con la sig.ra ex compagna del fratello e madre Persona_3
della nipote . Persona_4
La circostanza è stata contestata dal resistente che durante l'interrogatorio formale, all'udienza del 04.12.2019, pur ammettendo di aver intrapreso una relazione sentimentale con la sig.ra le ha attribuito una diversa collocazione temporale, successiva rispetto al Per_3 sorgere della crisi coniugale, dichiarando: “È da un anno e mezzo che ho questa relazione” e di essere stato “mandato via” dalla casa coniugale nel mese di febbraio 2016.
La relazione del resistente appare, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'addebito della separazione, non essendovi prova che la scoperta da parte della moglie sia stata la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Ed anzi, dalle dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del 26.05.2022 risulta che i coniugi dormissero Testimone_1
separatamente anche prima del 2011: “Io quando andavo a trovarli vedevo che lei andava a dormire con il bimbo e lui stava sul divano”, puntualizzando sulla crisi coniugale “Dopo due o tre anni dalla nascita del figlio nel 2005 le cose non andavano già bene.”. Non sono, poi, dirimenti le dichiarazioni rese dalla teste che all'udienza del 10 gennaio 2023 ha dichiarato Tes_2
di aver visto il signor nel mese di settembre 2015 fuori dalla scuola Controparte_1 dei bambini, in atteggiamenti “Confidenziali non intimi” con la signora e non Persona_3 assumono, altresì, rilevanza ai fini dell'addebito della separazione le indagini investigative, svolte a seguito dell'incarico conferito all'agenzia del sig. in data 26.05.2016 CP_2
(All. 9 della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. II termine, di parte ricorrente), le cui attività sono relative al periodo in cui la convivenza coniugale era interrotta ormai da mesi.
6 A ben vedere, dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, in particolare, dalla sentenza n. 11224/17 del 28.05.2017, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma – sez. fallimentare - nel giudizio (RG 41803/2014) promosso dal Fallimento n. 366/2011 della società
nei suoi confronti (All. 10 della memoria ex art. Parte_3
183 VI comma c.p.c. II termine, di parte ricorrente), emerge che la crisi del rapporto coniugale era già in essere dall'anno 2010, segnatamente, si legge nella sentenza: “Costituitasi in giudizio, la convenuta, premesso di essere la coniuge di fatto separata dell'ex amministratore unico della società fallita, , assumeva che le somme oggetto dei versamenti Controparte_1
contestati erano destinate al mantenimento del loro figlio minore nonché al pagamento delle rate del mutuo fondiario relativo alla casa coniugale, dalla quale il detto coniuge si era allontanato già nel 2010”.
Da quanto emerso dall'istruttoria e dalla documentazione in atti deve, pertanto, ritenersi che già da tempo i coniugi si erano allontanati spiritualmente l'uno dall'altro e che quanto poi verificatosi - l'allontanamento del marito dalla casa familiare nell'anno 2016 e la relazione dello stesso con un'altra donna - costituisca mera conseguenza del fallimento dell'unione coniugale e del venire meno dell'affectio coniugalis.
Va, dunque, rigettata la domanda di addebito.
4. In merito alle condizioni della separazione, premesso che nelle more del giudizio il figlio
(nato il [...]) è divenuto maggiorenne e nulla occorre disporre in relazione al Per_1
suo affidamento, né per l'assegnazione della casa coniugale disposta con ordinanza presidenziale a favore della ricorrente, essendo documentato il trasferimento dell'immobile, con decreto del Tribunale Ordinario di Tivoli del 15.05.2023 (R.G.E. 456/2016), a seguito della procedura esecutiva promossa dalla in danno della sig.ra Parte_4 Parte_1
(All. alla memoria del 06.11.2023 della ricorrente), l'oggetto della materia del contendere è, dunque, circoscritto alla determinazione dell'importo del mantenimento del figlio - non essendo in contestazione lo stato di non indipendenza economica del ragazzo, nè l'obbligazione a carico del padre - e alla previsione del contributo al mantenimento per la moglie ai sensi dell'art. 156
c.c.
4.1 In ordine al contributo al mantenimento del figlio, premesso che ai sensi dell'art. 337 ter
c.c. lo stesso va determinato in proporzione al reddito dell'obbligato tenuto conto delle circostanze ivi elencate, va osservato che il resistente, ottemperando all'ordinanza del
7 03.02.2025, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, nella quale ha rappresentato di prestare attività lavorativa presso la Soc. Costruzioni Conglomerati ed Affini
s.r.l. e di aver percepito i seguenti redditi: € 13.298,95 (CUD anno 2022), € 14.895,49 (CUD anno 2023) ed € 15.671,90 (CUD anno 2024); di essere intestatario di un conto corrente presso
Banca Intesa San Paolo con saldo al 31.12.2024 di € 860,12; di essere titolare di un contratto di finanziamento Findomestic con rate mensili di € 110,30 decorrente dal 20.05.2023 e con scadenza il 20.05.2028, nonché di un contratto di finanziamento Agos Ducato S.p.A. per l'acquisto del PC per gli studi universitari del figlio, con rate mensili di € 74,89 decorrente dal
25.11.2024 e scadenza il 25.09.2025; di sostenere la metà delle tasse universitarie per il figlio oltre alle spese straordinarie per lo stesso e di non possedere beni immobili, né mobili registrati
(cfr. atto notorio del resistente, allegato alla comparsa conclusionale del 02.04.2025).
La ricorrente, a differenza dell'anno di introduzione del ricorso e in cui si è svolta l'udienza presidenziale, quando aveva dichiarato di essere commerciante e di avere un reddito mensile netto di circa € 1.000,00/1.200,00, nonché di essere proprietaria della casa coniugale gravata da mutuo, le cui rate mensili erano pari ad € 835,00, con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà aggiornata ha rappresentato: di essere priva di occupazione lavorativa;
di non essere proprietaria di beni immobili, avendo perso la propria abitazione a seguito di pignoramento;
di percepire il mantenimento per il figlio pari ad € 450,00 mensili e l'assegno unico di € 96,00; di non avere un conto corrente e di utilizzare una carta poste pay con saldi medi dall'anno 2022 al
2024 rispettivamente di € 79,39, € 148,18 ed € 277,15; di essere intestataria di una Mercedes classe B dell'anno 2010 con fermo amministrativo e di sostenere spese per la propria persona e per il figlio, oltre a tre rate di € 140,00 relative a tasse universitarie per quest'ultimo (cfr. atto notorio della ricorrente, allegato alla comparsa conclusionale del 02.04.2025).
Ciò posto, il Collegio, tenuto conto della situazione economica delle parti, dell'età del figlio e delle esigenze ordinariamente connesse alla sua età, ritiene che vada accolta la domanda del resistente di disporre, a suo carico, il contributo al mantenimento di , nella misura di € Per_1
350,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli e sottoscritto in data
29.10.2018, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti.
4.2 In ordine al contributo al mantenimento domandato da ai sensi Parte_1 dell'art. 156 c.c. a carico del coniuge occorre premettere, in punto Controparte_1
8 di diritto, che ai sensi dell'art. 156 c.c., al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Pacifico è l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi e di permanenza dell'obbligo di assistenza materiale, lo stesso trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione redditi adeguati la norma di cui all'articolo 156 del codice civile ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. Tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza (Cass. Civ. 28/12/2021 n. 41797 e, tra le più recenti, cfr. Cass. civ. 5067/2021; Cass. civ. 12196/2017).
Dunque, una volta esclusa l'addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, occorre accertare la complessiva posizione economico reddituale di quest'ultimo e valutare se la stessa consenta il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso del matrimonio, accertamento che ha carattere preliminare rispetto alla disparità dei redditi dei coniugi.
Orbene, nella fattispecie, la ricorrente ha rappresentato di essere attualmente priva di occupazione e di non essere più proprietaria dell'abitazione familiare, trasferita a seguito pignoramento immobiliare, non avendo potuto onorare il pagamento del mutuo per essere venuto a mancare il supporto economico del marito.
Il resistente che costituendosi in giudizio ha rappresentato la drastica riduzione delle proprie attività economiche, culminata nell'anno 2011 con il fallimento della F.M. Appalti
S.r.l., società da lui amministrata e che aveva sempre garantito un elevato tenore di vita alla coppia (cfr. pag. 2 della memoria difensiva del 02.02.2017 di parte resistente), attualmente svolge lavoro dipendente ed ha percepito redditi negli anni 2022/2024, dichiarati nell'atto
9 notorio aggiornato del 13.03.2025, rispettivamente di € 13.298,95, di € 14.895,49 e di €
15.671,90.
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra esposti, si ritiene sussistere il diritto della ricorrente - la quale nel corso del matrimonio svolgeva attività di commerciante gestendo due negozi di abbigliamento ed attualmente è disoccupata - a percepire dal coniuge il contributo al mantenimento.
Pertanto, in considerazione delle differenti capacità economiche delle parti e della non titolarità di redditi propri in capo alla ricorrente, non essendovi, inoltre, prova “delle delicate condizioni di salute in cui versa” la stessa (cfr. pag. comparsa conclusionale) il Collegio ritiene congruo fissare nella somma di euro 100,00 al mese, il mantenimento in favore della sig.ra
, a carico del sig. annualmente rivalutabile in base ad indici ISTAT. Pt_1 CP_1
5. La natura necessaria del giudizio, la reciproca soccombenza, la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio a Roma il 25.07.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2004, atto 00449, parte 2, serie A05;
- dispone che dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza il sig.
corrisponda alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne e non economicamente Per_1
indipendente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro
100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
10 - rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del 12-06-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
NC NI.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa NC NI Dott. Francesco Lupia
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