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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 444/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
GAROFALO CARMELO, Relatore
CHIARENZA CLAUDIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1455/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO AUTOT n. CODICE ATTO NR. 04050802182 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la signora Ricorrente_1 impugna il diniego reso a seguito dell'istanza di autotutela presentata in data 25/06/2024.
Con tale provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha confermato il disconoscimento della deduzione per le erogazioni effettuate dalla contribuente a favore della Casa_di_riposo_1 pari ad euro 35.000,00, riportata dalla stessa parte privata nella dichiarazione dei redditi 2021 ( anno d'imposta 2020 ).
La ricorrente, in particolare, contesta che il diniego espresso sarebbe stato reso in palese violazione dell'articolo 7 e 10 dello Statuto del Contribuente per violazione dei doveri di motivazione, trasparenza, correttezza , collaborazione e buona fede.
Asserisce, infatti, che l'A.F. ( che, secondo l'istante, ha erroneamente cancellato dal registro delle Onlus la Casa_di_riposo_1 con atto cancell. N. 2005/38964 ) avrebbe erroneamente disconosciuto la deduzione non dando esecuzione, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs. n.
546/1992, alla sentenza n. 98/18/2006 resa nel procedimento iscritto dalla Casa di Riposo di Graglia e
Muzzano innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino al numero di R.G. 4058/2005, che ha riconosciuto la Casa_di_riposo_1 come onlus.
La difesa della signora Ricorrente_1, infatti, afferma che la sentenza è valida e in vigore, non essendovi sentenze successive che annullano o rettificano tale impostazione.
Pertanto chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio il 29/05/2025, chiede, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la conferma del suo operato, oltre al rimborso delle spese di lite.
Con memoria successiva, depositata in data 23/12/2025, la parte ricorrente insiste nelle conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo precisando che:
1) Ha provveduto a sanare il vizio di inammissibilità dell'attestazione di conformità;
2) Il diniego di autotutela è impugnabile secondo la giurisprudenza di legittimità;
3) L'iscrizione nel relativo registro della Casa di Riposo è inutile perché lo stesso è destinato a cessare dal 1° gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria rileva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per i seguenti motivi:
1) Assenza di attestazione di conformità di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/92.
L'articolo citato sopra prevede, infatti, che: “ Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte….., il difensore….., attesta
(no) la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82 “.
In relazione alla efficacia della attestazione di conformità, in particolare, il comma 5 bis dell'art. 25 dispone che: “ …. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non
è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale “.
La parte ricorrente solo con il deposito della memoria, avvenuta in data 23/12/2025, ha allegato la dichiarazione di conformità;
2) La contribuente non entra mai nel merito del diniego di autotutela ma impugna l'atto presupposto
( cartella di pagamento ). Oggetto del giudizio sul diniego di autotutela deve riguardare i vizi propri di detta autotutela e non può riguardare, invece, l'atto ad essa presupposto;
3) L'odierna ricorrente impugna la comunicazione degli esiti del controllo formale della dichiarazione presentata per l'anno 2020. Tale procedura è inammissibile sia perché la comunicazione degli esiti del controllo formale veniva notificata il 10/05/2024 e il ricorso veniva notificato il 24/03/2025, pertanto ben oltre il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e sia perché la comunicazione degli esiti del controllo formale non è un atto autonomamente impugnabile, non essendo ricompresa nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Pertanto il ricorso è inammissibile.
Alla soccombenza segue il pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 2.500,00. Milano, li 19 gennaio
2026 - Il Relatore - - Il Presidente - Carmelo Garofalo Massimo Mietto
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
GAROFALO CARMELO, Relatore
CHIARENZA CLAUDIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1455/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO AUTOT n. CODICE ATTO NR. 04050802182 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la signora Ricorrente_1 impugna il diniego reso a seguito dell'istanza di autotutela presentata in data 25/06/2024.
Con tale provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha confermato il disconoscimento della deduzione per le erogazioni effettuate dalla contribuente a favore della Casa_di_riposo_1 pari ad euro 35.000,00, riportata dalla stessa parte privata nella dichiarazione dei redditi 2021 ( anno d'imposta 2020 ).
La ricorrente, in particolare, contesta che il diniego espresso sarebbe stato reso in palese violazione dell'articolo 7 e 10 dello Statuto del Contribuente per violazione dei doveri di motivazione, trasparenza, correttezza , collaborazione e buona fede.
Asserisce, infatti, che l'A.F. ( che, secondo l'istante, ha erroneamente cancellato dal registro delle Onlus la Casa_di_riposo_1 con atto cancell. N. 2005/38964 ) avrebbe erroneamente disconosciuto la deduzione non dando esecuzione, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs. n.
546/1992, alla sentenza n. 98/18/2006 resa nel procedimento iscritto dalla Casa di Riposo di Graglia e
Muzzano innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino al numero di R.G. 4058/2005, che ha riconosciuto la Casa_di_riposo_1 come onlus.
La difesa della signora Ricorrente_1, infatti, afferma che la sentenza è valida e in vigore, non essendovi sentenze successive che annullano o rettificano tale impostazione.
Pertanto chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio il 29/05/2025, chiede, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la conferma del suo operato, oltre al rimborso delle spese di lite.
Con memoria successiva, depositata in data 23/12/2025, la parte ricorrente insiste nelle conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo precisando che:
1) Ha provveduto a sanare il vizio di inammissibilità dell'attestazione di conformità;
2) Il diniego di autotutela è impugnabile secondo la giurisprudenza di legittimità;
3) L'iscrizione nel relativo registro della Casa di Riposo è inutile perché lo stesso è destinato a cessare dal 1° gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria rileva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per i seguenti motivi:
1) Assenza di attestazione di conformità di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/92.
L'articolo citato sopra prevede, infatti, che: “ Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte….., il difensore….., attesta
(no) la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82 “.
In relazione alla efficacia della attestazione di conformità, in particolare, il comma 5 bis dell'art. 25 dispone che: “ …. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non
è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale “.
La parte ricorrente solo con il deposito della memoria, avvenuta in data 23/12/2025, ha allegato la dichiarazione di conformità;
2) La contribuente non entra mai nel merito del diniego di autotutela ma impugna l'atto presupposto
( cartella di pagamento ). Oggetto del giudizio sul diniego di autotutela deve riguardare i vizi propri di detta autotutela e non può riguardare, invece, l'atto ad essa presupposto;
3) L'odierna ricorrente impugna la comunicazione degli esiti del controllo formale della dichiarazione presentata per l'anno 2020. Tale procedura è inammissibile sia perché la comunicazione degli esiti del controllo formale veniva notificata il 10/05/2024 e il ricorso veniva notificato il 24/03/2025, pertanto ben oltre il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e sia perché la comunicazione degli esiti del controllo formale non è un atto autonomamente impugnabile, non essendo ricompresa nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Pertanto il ricorso è inammissibile.
Alla soccombenza segue il pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 2.500,00. Milano, li 19 gennaio
2026 - Il Relatore - - Il Presidente - Carmelo Garofalo Massimo Mietto