Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 444
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità per assenza di attestazione di conformità

    La Corte rileva l'assenza dell'attestazione di conformità al momento del deposito iniziale del ricorso, ritenendo che la sua successiva produzione non sanasse il vizio originario ai sensi dell'art. 25, comma 5 bis del D.Lgs. n. 546/92.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per impugnazione dell'atto presupposto

    La Corte afferma che l'oggetto del giudizio sul diniego di autotutela deve riguardare i vizi propri di tale diniego e non può estendersi all'atto ad esso presupposto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività e per impugnabilità della comunicazione di controllo formale

    La Corte rileva la tardività del ricorso rispetto alla notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale e la sua non impugnabilità autonoma, in quanto non rientrante tra gli atti tassativamente elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 444
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 444
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo