Ordinanza collegiale 27 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/02/2026, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2020 REG.RIC.
N. 06201/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Ribecco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 6201 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ribecco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1092 del 2020:
RICORSO AVVERSO DECRETI DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA (-OMISSIS-).
quanto al ricorso n. 6201 del 2020:
RICORSO AVVERSO DINIEGO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA (-OMISSIS-).
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con i ricorsi in esame vengono impugnati i decreti indicati in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 a causa di un’asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica di comune congiunto.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 23487/2024 è stata disposta la riunione dei ricorsi ed ordinato il deposito in giudizio della relazione dei servizi di sicurezza su cui si fondava l’impugnato diniego.
L’Amministrazione, dopo aver preannunciato il riesame delle istanze di naturalizzazione alla luce di nuovi elementi emersi, in data 29/9/25 e 31/12/2025 ha depositato i Decreti del Presidente della Repubblica con cui è stata conferita la cittadinanza italiana ai ricorrenti ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, essendo la riderterminazione dovuta a nuovi elementi emersi in corso di giudizio.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dai ricorrenti, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto della delicatezza degli interessi in gioco e del principio di precauzione avanzata cui deve essere ispirato l’operato dell’amministrazione, che non può discostarsi dalle valutazioni in merito alla pericolosità per la Repubblica espresse dai servizi di sicurezza all’epoca di esame della domanda.
DIRITTO
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IZ, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.