Art. 37.
In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge puo' superare il 100 per cento della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennita' particolari.
In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge puo' superare il 100 per cento della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennita' particolari.