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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2024, n. 20329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20329 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GL VA nato a [...] il [...] SA HE nato il [...] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20329 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 10/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 giugno 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata il 1'11 marzo 2021 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo nei confronti di SA IO e IC CA. Con la sentenza confermata in appello, SA IO è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, e 648 cod. pen. (capo 1) e del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 477, 482 cod. pen. (capo 2). Ritenuta la continuazione tra questi reati, IO è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 500,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, operata la riduzione conseguente alla scelta del rito. La sentenza confermata in appello ha ritenuto IC CA responsabile: del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, e 648 cod. pen. (capo 1); del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 477, 482 cod. pen. (capo 2); del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione a fine di cessione a terzi di più confezioni del farmaco OX) (capo 3); del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (vendita di più confezioni del medesimo farmaco a VI DO) (capo 4). Ritenuta la continuazione tra questi reati e operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, CA è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed C 20.000 di multa. 2. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, avvalendosi della collaborazione di IO, CA utilizzava e falsificava ricettari rubati a medici di famiglia o da questi smarriti per approvvigionarsi di Oxycontin (medicinale contenente ossicodone che è una sostanza inserita nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 309/90; in specie, nella tabella I). Così operando, CA e IO si procuravano ossicodone che IO consumava e CA deteneva a fini di cessione a terzi. Parte delle confezioni così acquistate fu ceduta, dietro corrispettivo, a VI DO (residente negli USA). Il farmaco fu inviato a DO per posta o con l'aiuto di conoscenti e familiari che andavano a trovarlo. In più occasioni, dal 30 aprile 2016 al 28 gennaio 2017, tramite Western Union, DO eseguì pagamenti in favore di CA per un importo complessivo superiore ai 3.000 euro. 3. Contro la sentenza della Corte di appello, CA e IO hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo dei rispettivi difensori, cui hanno conferito apposito mandato ai sensi dell'art. 581, comma i quater, cod. proc. pen. 2 4. Il ricorso proposto nell'interesse di IC CA consta di un unico motivo. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione. Si duole che i fatti di cui al capo 3) non siano stati ricondotti nell'abito operativo della ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La difesa sostiene che tale diversa qualificazione sarebbe stata doverosa e rileva che la sentenza impugnata ha omesso di motivare sul punto. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di SA IO si articola in due motivi. 5.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stato ritenuto il concorso di IO nella falsificazione delle ricette contestata al capo 2). Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per le quali IO avrebbe concorso nella falsificazione, materialmente realizzata da CA, e avrebbe immotivatamente attribuito a IO un ruolo di concorrente morale. Il difensore rileva che, come la sentenza impugnata riconosce, IO si limitò a fare uso delle ricette falsificate dopo che la falsificazione era avvenuta e sostiene che tale condotta non integra un concorso nel reato di cui all'art. 477, 482 cod. pen., ma potrebbe avere rilevanza ai sensi dell'art. 489 cod. pen. 5.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione per essere stato ritenuto il concorso di IO nella ricettazione contestata al capo 1). La difesa ricorda che, secondo la sentenza impugnata, fu CA a ideare l'operazione e a falsificare le ricette e il concorso di IO nella ricettazione è stato desunto, ancora una volta, dall'utilizzazione che egli fece delle ricette falsificate. La difesa si duole che tale unica condotta illecita sia stata illogicamente ritenuta idonea a integrare più fattispecie incriminatrici. Deduce, inoltre, difetto di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione sottolineando che IO riceveva le ricette falsificate da CA. 6. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 3 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IC CA si riferisce al solo reato di cui al capo 3) e quindi alla detenzione, al fine di cessione a terzi, di più confezioni del farmaco OX (avvenuta negli anni 2016, 2017 e 2018). La difesa si duole che questi fatti non siano stati qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e sostiene che la Corte territoriale non avrebbe fornito motivazione su questo punto ancorché la questione fosse stata proposta nell'atto di appello. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, hanno individuato i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e hanno sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione. Come la sentenza in esame ha opportunamente chiarito (pag. 16 della motivazione): «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi di diritto perché, nell'escludere la lieve entità del fatto, ha compiuto una completa valutazione del caso concreto. Ha sottolineato, infatti: che l'imputato si approvvigionava di Oxycontin in modo massiccio e lo fece per un lungo lasso di tempo;
che, per farlo, egli si procurò in più occasioni ricettari di provenienza illecita (perché smarriti o rubati); che il medicinale acquistato era destinato alla cessione a terzi e fu esportato negli USA;
che nell'abitazione dell'imputato furono rinvenute 28 compresse di Oxycontin contenenti una quantità non modica di ossicodone. Si tratta di una motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica che non può essere censurata in questa sede di legittimità perché, facendo applicazione dei principi di diritto che regolano la materia, esclude la lieve entità del fatto valutando in concreto le modalità della condotta e la personalità dell'imputato. Il ricorrente non si confronta con queste argomentazioni e si limita a sostenere, in termini apodittici, che si tratterebbe di una motivazione carente. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 4 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa Telleria Rv. 282949 ). 3. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di SA IO sono reiterativi dei motivi già proposti in grado di appello. Nel riproporli, il ricorrente non si confronta in termini specifici con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito e finisce così per invocare una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. La sentenza impugnata ha ritenuto il concorso di IO nei reati di falso e ricettazione sottolineando: che egli utilizzò ricette originali compilate con generalità altrui al fine di acquisire un farmaco del quale non aveva bisogno per ragioni medico-sanitarie, ma assumeva per soddisfare la propria dipendenza;
che egli non si limitò a utilizzare le ricette falsificate che CA gli forniva, ma operò in sinergia col coimputato per procurare il farmaco non solo a lui, ma anche a se stesso;
che, agendo in tal modo e telefonando alle farmacie per accertarsi della disponibilità di Oxycontyn, GU fornì sostegno morale al coimputato, autore materiale della falsificazione, e favorì la sua condotta. Secondo le sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - le ricette erano compilate da CA e di ciò IO era consapevole, come era consapevole che un medico non gli avrebbe prescritto ossicodone. Recandosi a più riprese in farmacie diverse ad acquistare il medicinale, dunque, IO non si limitò ad utilizzare le false ricette predisposte da CA, ma dette attuazione a un accordo pregresso, concordando col complice quando procedere alla falsificazione e come utilizzare la ricetta falsificata. La motivazione è congrua, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e fa buon governo dei principi di diritto che regolano la materia. Si osserva in proposito: - in primo luogo, che «il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato» (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681; Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemma, Rv. 251447); - in secondo luogo, che il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), può essere ipotizzato soltanto quando l'agente non abbia concorso nella falsità ovvero 5 quando il concorso non sia punibile (Sez. 5, n. 42907 del 08/07/2014, Leotta, Rv. 260680; Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv. 262113); - infine, che il concorso morale in un reato può configurarsi ogniqualvolta una condotta sia idonea a rafforzare e rendere definitivo un proposito criminoso già esistente ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato e su questo tema la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione sottolineando che CA sapeva di potersi avvalere di IO per l'uso delle ricette falsificate e per l'acquisto dei farmaci. Per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato di ricettazione, basta ricordare che, un orientamento ormai consolidato, ritiene configurabile il dolo di questo reato, sotto forma di dolo eventuale, quando l'agente si sia rappresentato la concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 1, n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718) e la Corte di appello ha ampiamente motivato in proposito. La sentenza impugnata ha sottolineato infatti che, per predisporre le false ricette, furono utilizzati ricettari originali forniti dalla Regione Sicilia sicché v'era la concreta probabilità che quei ricettari fossero provento di delitto. Ponendosi in questa prospettiva la sentenza impugnata ha anche osservato (pag. 6) che, per loro natura, le ricette non ancora compilate sono documenti che solo un medico può legittimamente detenere e tale motivazione non appare illogica né contraddittoria. 4. La difesa si duole che sia stato ritenuto il concorso formale tra il reato di ricettazione e quello di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., ma il motivo non ha pregio. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, infatti, la falsificazione si riferiva a ricette non compilate ed avveniva in un momento successivo a quello in cui CA e IO entravano in possesso del ricettario sicché si tratta di condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità (si veda, con riferimento alla falsificazione di moduli per carte di identità rubati in bianco, Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266556; Sez. 2, n. 48294 del 26/11/2015, Pellegrino, Rv. 265280). 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore 6 Il Consigli tensore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20329 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 10/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 giugno 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata il 1'11 marzo 2021 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo nei confronti di SA IO e IC CA. Con la sentenza confermata in appello, SA IO è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, e 648 cod. pen. (capo 1) e del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 477, 482 cod. pen. (capo 2). Ritenuta la continuazione tra questi reati, IO è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 500,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, operata la riduzione conseguente alla scelta del rito. La sentenza confermata in appello ha ritenuto IC CA responsabile: del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, e 648 cod. pen. (capo 1); del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 477, 482 cod. pen. (capo 2); del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione a fine di cessione a terzi di più confezioni del farmaco OX) (capo 3); del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (vendita di più confezioni del medesimo farmaco a VI DO) (capo 4). Ritenuta la continuazione tra questi reati e operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, CA è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed C 20.000 di multa. 2. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, avvalendosi della collaborazione di IO, CA utilizzava e falsificava ricettari rubati a medici di famiglia o da questi smarriti per approvvigionarsi di Oxycontin (medicinale contenente ossicodone che è una sostanza inserita nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 309/90; in specie, nella tabella I). Così operando, CA e IO si procuravano ossicodone che IO consumava e CA deteneva a fini di cessione a terzi. Parte delle confezioni così acquistate fu ceduta, dietro corrispettivo, a VI DO (residente negli USA). Il farmaco fu inviato a DO per posta o con l'aiuto di conoscenti e familiari che andavano a trovarlo. In più occasioni, dal 30 aprile 2016 al 28 gennaio 2017, tramite Western Union, DO eseguì pagamenti in favore di CA per un importo complessivo superiore ai 3.000 euro. 3. Contro la sentenza della Corte di appello, CA e IO hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo dei rispettivi difensori, cui hanno conferito apposito mandato ai sensi dell'art. 581, comma i quater, cod. proc. pen. 2 4. Il ricorso proposto nell'interesse di IC CA consta di un unico motivo. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione. Si duole che i fatti di cui al capo 3) non siano stati ricondotti nell'abito operativo della ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La difesa sostiene che tale diversa qualificazione sarebbe stata doverosa e rileva che la sentenza impugnata ha omesso di motivare sul punto. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di SA IO si articola in due motivi. 5.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stato ritenuto il concorso di IO nella falsificazione delle ricette contestata al capo 2). Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per le quali IO avrebbe concorso nella falsificazione, materialmente realizzata da CA, e avrebbe immotivatamente attribuito a IO un ruolo di concorrente morale. Il difensore rileva che, come la sentenza impugnata riconosce, IO si limitò a fare uso delle ricette falsificate dopo che la falsificazione era avvenuta e sostiene che tale condotta non integra un concorso nel reato di cui all'art. 477, 482 cod. pen., ma potrebbe avere rilevanza ai sensi dell'art. 489 cod. pen. 5.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione per essere stato ritenuto il concorso di IO nella ricettazione contestata al capo 1). La difesa ricorda che, secondo la sentenza impugnata, fu CA a ideare l'operazione e a falsificare le ricette e il concorso di IO nella ricettazione è stato desunto, ancora una volta, dall'utilizzazione che egli fece delle ricette falsificate. La difesa si duole che tale unica condotta illecita sia stata illogicamente ritenuta idonea a integrare più fattispecie incriminatrici. Deduce, inoltre, difetto di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione sottolineando che IO riceveva le ricette falsificate da CA. 6. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 3 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IC CA si riferisce al solo reato di cui al capo 3) e quindi alla detenzione, al fine di cessione a terzi, di più confezioni del farmaco OX (avvenuta negli anni 2016, 2017 e 2018). La difesa si duole che questi fatti non siano stati qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e sostiene che la Corte territoriale non avrebbe fornito motivazione su questo punto ancorché la questione fosse stata proposta nell'atto di appello. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, hanno individuato i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e hanno sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione. Come la sentenza in esame ha opportunamente chiarito (pag. 16 della motivazione): «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi di diritto perché, nell'escludere la lieve entità del fatto, ha compiuto una completa valutazione del caso concreto. Ha sottolineato, infatti: che l'imputato si approvvigionava di Oxycontin in modo massiccio e lo fece per un lungo lasso di tempo;
che, per farlo, egli si procurò in più occasioni ricettari di provenienza illecita (perché smarriti o rubati); che il medicinale acquistato era destinato alla cessione a terzi e fu esportato negli USA;
che nell'abitazione dell'imputato furono rinvenute 28 compresse di Oxycontin contenenti una quantità non modica di ossicodone. Si tratta di una motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica che non può essere censurata in questa sede di legittimità perché, facendo applicazione dei principi di diritto che regolano la materia, esclude la lieve entità del fatto valutando in concreto le modalità della condotta e la personalità dell'imputato. Il ricorrente non si confronta con queste argomentazioni e si limita a sostenere, in termini apodittici, che si tratterebbe di una motivazione carente. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 4 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa Telleria Rv. 282949 ). 3. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di SA IO sono reiterativi dei motivi già proposti in grado di appello. Nel riproporli, il ricorrente non si confronta in termini specifici con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito e finisce così per invocare una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. La sentenza impugnata ha ritenuto il concorso di IO nei reati di falso e ricettazione sottolineando: che egli utilizzò ricette originali compilate con generalità altrui al fine di acquisire un farmaco del quale non aveva bisogno per ragioni medico-sanitarie, ma assumeva per soddisfare la propria dipendenza;
che egli non si limitò a utilizzare le ricette falsificate che CA gli forniva, ma operò in sinergia col coimputato per procurare il farmaco non solo a lui, ma anche a se stesso;
che, agendo in tal modo e telefonando alle farmacie per accertarsi della disponibilità di Oxycontyn, GU fornì sostegno morale al coimputato, autore materiale della falsificazione, e favorì la sua condotta. Secondo le sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - le ricette erano compilate da CA e di ciò IO era consapevole, come era consapevole che un medico non gli avrebbe prescritto ossicodone. Recandosi a più riprese in farmacie diverse ad acquistare il medicinale, dunque, IO non si limitò ad utilizzare le false ricette predisposte da CA, ma dette attuazione a un accordo pregresso, concordando col complice quando procedere alla falsificazione e come utilizzare la ricetta falsificata. La motivazione è congrua, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e fa buon governo dei principi di diritto che regolano la materia. Si osserva in proposito: - in primo luogo, che «il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato» (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681; Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemma, Rv. 251447); - in secondo luogo, che il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), può essere ipotizzato soltanto quando l'agente non abbia concorso nella falsità ovvero 5 quando il concorso non sia punibile (Sez. 5, n. 42907 del 08/07/2014, Leotta, Rv. 260680; Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv. 262113); - infine, che il concorso morale in un reato può configurarsi ogniqualvolta una condotta sia idonea a rafforzare e rendere definitivo un proposito criminoso già esistente ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato e su questo tema la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione sottolineando che CA sapeva di potersi avvalere di IO per l'uso delle ricette falsificate e per l'acquisto dei farmaci. Per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato di ricettazione, basta ricordare che, un orientamento ormai consolidato, ritiene configurabile il dolo di questo reato, sotto forma di dolo eventuale, quando l'agente si sia rappresentato la concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 1, n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718) e la Corte di appello ha ampiamente motivato in proposito. La sentenza impugnata ha sottolineato infatti che, per predisporre le false ricette, furono utilizzati ricettari originali forniti dalla Regione Sicilia sicché v'era la concreta probabilità che quei ricettari fossero provento di delitto. Ponendosi in questa prospettiva la sentenza impugnata ha anche osservato (pag. 6) che, per loro natura, le ricette non ancora compilate sono documenti che solo un medico può legittimamente detenere e tale motivazione non appare illogica né contraddittoria. 4. La difesa si duole che sia stato ritenuto il concorso formale tra il reato di ricettazione e quello di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., ma il motivo non ha pregio. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, infatti, la falsificazione si riferiva a ricette non compilate ed avveniva in un momento successivo a quello in cui CA e IO entravano in possesso del ricettario sicché si tratta di condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità (si veda, con riferimento alla falsificazione di moduli per carte di identità rubati in bianco, Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266556; Sez. 2, n. 48294 del 26/11/2015, Pellegrino, Rv. 265280). 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore 6 Il Consigli tensore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Presidente