Articolo 3 della Legge 7 luglio 1988, n. 274
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 agosto 1988
Art. 3. 1. Nei trasporti aerei internazionali di persone, indicati nell'articolo 2, il vettore dovra' provvedere a stipulare, con idonea impresa assicuratrice, contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilita' civile per danni da morte o lesione personale del passeggero per massimale almeno pari, per ciascun passeggero, a centomila diritti speciali di prelievo quali definiti dalla lettera a) dell'articolo 2.
2. L'impresa assicuratrice e' giudicata idonea se la sua solvibilita' e' stata certificata da una pubblica autorita' dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile o dello Stato in cui l'impresa assicuratrice ha la propria sede principale; per le imprese di assicurazione italiane la certificazione e' effettuata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). In mancanza della certificazione di solvibilita', l'impresa assicuratrice e' giudicata idonea se e' riassicurata per i rischi ed il massimale di cui al comma 1.
3. L'aeromobile non puo' circolare se manca o e' inadeguata la copertura assicurativa di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministero dei trasporti potra' chiedere in ogni momento al vettore aereo di dimostrare l'esistenza di assicurazione a copertura della responsabilita' civile per danni subiti dal passeggero secondo quanto sopra previsto. In caso di inosservanza della prescrizione di cui sopra, il Ministero dei trasporti adottera' i provvedimenti previsti dalla legge 11 dicembre 1980, n. 862 , e relativi decreti ministeriali di attuazione, per l'inadempimento di obblighi gravanti sull'esercente italiano o straniero di servizi di trasporto di linea o non di linea.
Nota all' art. 3:
La legge n. 862/1980 reca: "Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazione di disposizioni del codice della navigazione ".
Entrata in vigore il 3 agosto 1988