Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2025, proposto da:
NU IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. 1288/2024, pubblicata dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 3 ottobre 2024, notificata il 9 ottobre 2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 2.780,73.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Antonio AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con sentenza 3 ottobre 2024, n. 1288, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna ricorrente per il riconoscimento del proprio diritto al riconoscimento e pagamento della “Retribuzione professionale docente” prevista dall’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 gennaio 2001 e dall’art. 25 del CCNI del 3 agosto 1999, relativamente allo svolgimento di incarichi di supplenza negli anni 2019/2020 e 2021/2022, il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle le relative somme, per l’importo totale di euro 2780,73, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.030, oltre agli accessori di legge (con distrazione in favore dei difensori antistatari);
- la citata sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 9 ottobre 2024, per cui risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
- si è costituito in giudizio il resistente Ministero, depositando documentazione di interesse;
- alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- dagli atti del giudizio emerge l’avvenuto adempimento della predetta sentenza di cognizione limitatamente alle spese legali (come da decreto di liquidazione del 4 novembre 2025: doc. 4 di parte resistente), mentre non emerge alcuna prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, pari a euro 2780,73, oltre a interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e rivalutazione monetaria;
- pertanto, sulla base di quanto esposto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di esecuzione della predetta sentenza di cognizione limitatamente alle spese legali, mentre deve essere accolta l’istanza di esecuzione della sentenza stessa quanto alle somme spettanti a titolo di Retribuzione Professionale Docente, come detto pari a euro 2,780,73, oltre a interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e rivalutazione monetaria;
- ai fini dell’esecuzione dell’incarico può essere nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del predetto giudicato;
- trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta;
- le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle spese processuali liquidate con la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, 3 ottobre 2024, n. 1288, descritta in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della parte non eseguita del predetto giudicato (somme spettanti a titolo di Retribuzione Professionale Docente, pari a euro 2.780,73, oltre a interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e rivalutazione monetaria) il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnando, a tal fine, il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Antonio AI, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio AI | TI RU |
IL SEGRETARIO