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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianluca Lembo, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto di Notar di Roma del 23.1.2023, rep. Persona_1
37590, dall'avv. Lelio Maritato, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'I.N.P.S. di Salerno, C.so Garibaldi n.38;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 02.12.2022, il ricorrente Parte_1 dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1494/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “…accogliere la domanda proposta col presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il ricorrente invalida ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura grave del 100% (ex L. 509/88, 124/98) con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa (09.03.2021), ovvero dalla diversa data riconosciuta dalla consulenza tecnica di ufficio, che sin d'ora si richiede;
2.- accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare il ricorrente soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (09.03.2021), ovvero dalla diversa data riconosciuta dalla consulenza tecnica di ufficio, che sin d'ora si richiede 2.- condannare la parte convenuta alla corresponsione, in favore dell'istante, dell'indennità dovuta come per legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa (09.03.2021), ovvero dalla diversa data riconosciuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3.- condannare, inoltre, l'ente convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche della fase A.T.P., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposta l'integrazione della CTU (dott. nominato anche in fase di ATPO), Persona_2 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 17.06.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “…Parkinson, diabete mellito tipo 2 in terapia orale. Ipertensione arteriosa. Poliartrosi diffusa e deambulazione camptocormica, con atteggiamento flessorio a carico delle ginocchia, a piccoli passi e inclinazione anteriore del tronco con equilibrio precario. Ipoacusia bilaterale protesizzata, deterioramento cognitivo di grado medio...”. Inoltre, il medesimo CTU ha concluso che “….Tale condizione soddisfa i requisiti previsti dal legislatore per la concessione della indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2023. Esse determinano uno stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dal gennaio 2023.” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott. le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una Per_2 ponderata e coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza dei requisiti sanitari, a decorrere dal gennaio 2023. 3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste. Le spese relative alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo;
allo stesso modo deve provvedersi per i chiarimenti resi nella presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nato a [...] Parte_1
Pag. 2 di 3 (SA) il 05.12.1943, si trova, a far data da gennaio 2023, nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e nelle condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della LEGGE 104/1992;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative ai chiarimenti resi nella presente fase di merito a carico dell' spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianluca Lembo, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto di Notar di Roma del 23.1.2023, rep. Persona_1
37590, dall'avv. Lelio Maritato, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'I.N.P.S. di Salerno, C.so Garibaldi n.38;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 02.12.2022, il ricorrente Parte_1 dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1494/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “…accogliere la domanda proposta col presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il ricorrente invalida ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura grave del 100% (ex L. 509/88, 124/98) con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa (09.03.2021), ovvero dalla diversa data riconosciuta dalla consulenza tecnica di ufficio, che sin d'ora si richiede;
2.- accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare il ricorrente soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (09.03.2021), ovvero dalla diversa data riconosciuta dalla consulenza tecnica di ufficio, che sin d'ora si richiede 2.- condannare la parte convenuta alla corresponsione, in favore dell'istante, dell'indennità dovuta come per legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa (09.03.2021), ovvero dalla diversa data riconosciuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3.- condannare, inoltre, l'ente convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche della fase A.T.P., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposta l'integrazione della CTU (dott. nominato anche in fase di ATPO), Persona_2 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 17.06.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “…Parkinson, diabete mellito tipo 2 in terapia orale. Ipertensione arteriosa. Poliartrosi diffusa e deambulazione camptocormica, con atteggiamento flessorio a carico delle ginocchia, a piccoli passi e inclinazione anteriore del tronco con equilibrio precario. Ipoacusia bilaterale protesizzata, deterioramento cognitivo di grado medio...”. Inoltre, il medesimo CTU ha concluso che “….Tale condizione soddisfa i requisiti previsti dal legislatore per la concessione della indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2023. Esse determinano uno stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dal gennaio 2023.” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott. le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una Per_2 ponderata e coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza dei requisiti sanitari, a decorrere dal gennaio 2023. 3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste. Le spese relative alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo;
allo stesso modo deve provvedersi per i chiarimenti resi nella presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nato a [...] Parte_1
Pag. 2 di 3 (SA) il 05.12.1943, si trova, a far data da gennaio 2023, nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e nelle condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della LEGGE 104/1992;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative ai chiarimenti resi nella presente fase di merito a carico dell' spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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