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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1906/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1906/2024 VG promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Piacenza, Via Alberoni n. 107;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Guardamiglio (LO), Vicolo Ca Matta n. 5; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Kati Scala del Foro di Lodi.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 07.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, come modificate con nota depositata il 13.03.2025:
“ 1) Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Guardamiglio (LO) di annotare a margine dell'atto di matrimonio, l'emananda sentenza.
2) Dichiarare che la casa coniugale sita in Guardamiglio (LO) Vicolo Ca Matta n 5, di proprietà del sig. resterà nell'esclusiva disponibilità del medesimo, mentre la moglie ha già reperito una Pt_2 nuova abitazione ove ha trasferito la propria residenza e quella del figlio l'arredamento e tutto Per_1 ciò che è contenuto nella casa coniugale rimane di esclusiva proprietà del marito;
3) Confermare che il sig. provveda integralmente al mantenimento del figlio e Pt_2 Per_1 verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento di l'importo mensile di € 800,00 Per_1
Pag. 1 (ottocento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, oltre Istat, con accollo del 100% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative al figlio, seguendo le “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017; la detrazione delle spese straordinarie per il figlio ai fini Irpef sarà operata dal padre, analogamente alle deduzioni per figlio a carico;
l'assegno unico verrà percepito dalla madre nella misura del 100%;
4) Riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Pt_3 dell'importo di euro 350,00 mensili con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat ([...]);
5) Stabilire che il figlio minore venga affidato esclusivamente alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa;
stante gli impegni lavorativi del padre la madre potrà prendere tutte le decisioni per istruzione, educazione, salute, tempo libero e attività sportive in maniera esclusiva, Il padre potrà vedere il figlio ogni qual volta lo desideri o lo richieda, previo avviso ed accordo con la madre e compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e scolastici del figlio;
6) I coniugi in merito alle questioni economiche, e in considerazione della scrittura privata sottoscritta tra le parti il 17 luglio 2017, si accordano con il seguente piano di rientro: il sig. Pt_2 verserà i dovuti 75.000,00 (settantacinquemila, 00) accumulatasi dal 27 luglio 2017 al 23 ottobre 2023
in rate da 800,00 euro al mese sino ad estinzione del debito stesso;
7) ordinare di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a riferire il recapito dei luoghi di villeggiatura e ed al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o documenti utili a favore del figlio minore”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17.12.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e con nota depositata in data 13.03.2025 hanno modificato il punto 2) come sopra riportato.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Guardamiglio (LO) in data
26.08.2006, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Guardamiglio, Atto
n. 3, Parte I, Anno 2006, e con sentenza n. 1215/2023 pubblicata il 29.12.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Dal matrimonio è nato il figlio il 09/12/2017. Persona_2
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la
Pag. 2 convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, appare ragionevole l'affido esclusivo del figlio minorenne alla madre stante gli impegni lavorativi del padre.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Parte_2 il 26.08.2006 in Guardamiglio (LO), trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di
Guardamiglio, Atto n.3, Parte I, Anno 2006;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Guardamiglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1906/2024 VG promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Piacenza, Via Alberoni n. 107;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Guardamiglio (LO), Vicolo Ca Matta n. 5; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Kati Scala del Foro di Lodi.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 07.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, come modificate con nota depositata il 13.03.2025:
“ 1) Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Guardamiglio (LO) di annotare a margine dell'atto di matrimonio, l'emananda sentenza.
2) Dichiarare che la casa coniugale sita in Guardamiglio (LO) Vicolo Ca Matta n 5, di proprietà del sig. resterà nell'esclusiva disponibilità del medesimo, mentre la moglie ha già reperito una Pt_2 nuova abitazione ove ha trasferito la propria residenza e quella del figlio l'arredamento e tutto Per_1 ciò che è contenuto nella casa coniugale rimane di esclusiva proprietà del marito;
3) Confermare che il sig. provveda integralmente al mantenimento del figlio e Pt_2 Per_1 verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento di l'importo mensile di € 800,00 Per_1
Pag. 1 (ottocento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, oltre Istat, con accollo del 100% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative al figlio, seguendo le “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017; la detrazione delle spese straordinarie per il figlio ai fini Irpef sarà operata dal padre, analogamente alle deduzioni per figlio a carico;
l'assegno unico verrà percepito dalla madre nella misura del 100%;
4) Riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Pt_3 dell'importo di euro 350,00 mensili con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat ([...]);
5) Stabilire che il figlio minore venga affidato esclusivamente alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa;
stante gli impegni lavorativi del padre la madre potrà prendere tutte le decisioni per istruzione, educazione, salute, tempo libero e attività sportive in maniera esclusiva, Il padre potrà vedere il figlio ogni qual volta lo desideri o lo richieda, previo avviso ed accordo con la madre e compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e scolastici del figlio;
6) I coniugi in merito alle questioni economiche, e in considerazione della scrittura privata sottoscritta tra le parti il 17 luglio 2017, si accordano con il seguente piano di rientro: il sig. Pt_2 verserà i dovuti 75.000,00 (settantacinquemila, 00) accumulatasi dal 27 luglio 2017 al 23 ottobre 2023
in rate da 800,00 euro al mese sino ad estinzione del debito stesso;
7) ordinare di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a riferire il recapito dei luoghi di villeggiatura e ed al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o documenti utili a favore del figlio minore”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17.12.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e con nota depositata in data 13.03.2025 hanno modificato il punto 2) come sopra riportato.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Guardamiglio (LO) in data
26.08.2006, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Guardamiglio, Atto
n. 3, Parte I, Anno 2006, e con sentenza n. 1215/2023 pubblicata il 29.12.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Dal matrimonio è nato il figlio il 09/12/2017. Persona_2
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la
Pag. 2 convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, appare ragionevole l'affido esclusivo del figlio minorenne alla madre stante gli impegni lavorativi del padre.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Parte_2 il 26.08.2006 in Guardamiglio (LO), trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di
Guardamiglio, Atto n.3, Parte I, Anno 2006;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Guardamiglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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