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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13059/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa Cristiana Gaveglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
in persona del suo legale rappresentante p.t sig. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Santeramo in Colle alla Via Iazzitiello n. 21 (p.i.: ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Bari al Corso Vittorio Emanuele II n. 52 presso e nello studio dell'Avv. Camillo LARATO (C.F.: fax: 0803027294 - CodiceFiscale_1
pec: dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce Email_1
all'Intimazione di e contestuale citazione per convalida del Controparte_3
02.07.2024;
ATTRICE
Contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede in Santeramo in Controparte_4
pagina 1 di 5 Colle (BA) alla Via Gioia Z.I. – lotti Z7/Z8, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva del 24.07.2024, dall'Avv. Aldo TARQUILIO (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla C.F._2
via Niccolò Piccinni n. 33 (pec: ; Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ATTRICE:
Condannare la società in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante p.t., al pagamento in favore in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t sig. , dell'importo di € 45.750,00 per le causali Controparte_2
di cui è causa oltre gli interessi dovuti e maturati per ognuno dei canoni scaduti ed in particolare di quello oggetto dell'intimazione pari ad € 15.250,00 relativo al periodo
01.04.2024 -30.06.2024 nonchè di quelli ulteriori specificatamente indicati a verbale di udienza dell'11.12.2024 e relativi ai seguenti ulteriori periodi:
-01.07.2024-30.09.2024 per € 15.250,00;
-01.10.2024-31.12.2024 per € 15.250,00.
Il tutto per l'importo complessivo dovuto di € 45.750,00, iva compresa, maggiorato degli interessi di mora.
Con vittoria di spese e compensi difensivi a liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Per parte CONVENUTA:
- in via principale e nel merito: rigettare integralmente la domanda di risoluzione del contratto di locazione e ogni altra domanda formulata dalla in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
pagina 2 di 5 - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di un inadempimento in capo alla società conduttrice, dichiarare la scarsa importanza dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. e, per l'effetto, rigettare comunque la domanda di risoluzione contrattuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società nata dalla scissione della ha Controparte_1 Parte_1
intimato alla lo sfratto per morosità con riferimento al Controparte_4
contratto di locazione ad uso commerciale dell'opificio artigianale sito in Santeramo in
Colle, via Gioia Z.I., lotti Z/7 e Z/8, con annesso piazzale di mq 2.799, stipulato in data
12 gennaio 2016 tra la dante causa dell'intimante e la Parte_1
conduttrice intimata, ad un canone annuo di € 50.000, oltre IVA, da pagarsi in rate trimestrali.
A questo scopo, con atto di citazione per convalida proposto a questo Tribunale ha dedotto che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento del canone di € 15.250,00 relativo al trimestre 1° aprile - 30 giugno 2024 e che, in ragione di ciò e della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. contenuta nel contratto (artt. 5 e 22), quest'ultimo era da considerarsi risolto ipso iure.
Sull'opposizione dell'intimata, con cui erano contestate tanto la morosità quanto l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, veniva disposto il mutamento del rito, con ordinanza di questo Tribunale dell'11 dicembre 2024.
L'intimante ha quindi precisato le proprie conclusioni e a questo riguardo ha limitato la propria domanda alla sola condanna della società convenuta al pagamento dei canoni di locazione insoluti, per l'importo di € 45.750,00, corrispondenti a quelli dovuti per i trimestri secondo, terzo e quarto del 2024, oltre ad interessi di mora.
Tanto premesso, la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti è fondata e va accolta integralmente.
pagina 3 di 5 In fatto, la morosità non è ex adverso contestata. Per contro, l'intimata prospetta una violazione del dovere di buona fede esecutiva ex art. 1375 cod. civ., perché la domanda
è stata (inizialmente) proposta per l'insoluto relativo ad un solo trimestre, malgrado la locatrice fosse consapevole delle difficoltà gestionali in cui versava la medesima intimata in seguito alla morte dell'amministratore di fatto ( , e Persona_1
dopo che la locatrice aveva inopinatamente cessato le forniture del vino, destinato ad essere imbottigliato nel capannone industriale oggetto di locazione;
ed inoltre in spregio alla prassi contrattuale, contraddistinta dalla tolleranza della locatrice sui tempi di pagamento dei canoni.
Le deduzioni difensive ora richiamate sono tuttavia paralizzate dal fatto che la morosità si è protratta oltre il secondo trimestre 2024, sulla base del cui insoluto era stato intimato lo sfratto, al punto da estendersi per gli ulteriori trimestri della medesima annualità, senza che a giustificazione del rilevante inadempimento così prodottosi sia stato addotto alcunché.
Inoltre, a fronte della morosità venutasi a determinare nessun rilievo può essere attribuito alla dedotta prassi contrattuale sulla base della quale i canoni sarebbero sempre stati pagati con ritardo rispetto alle scadenze convenute. L'atteggiamento in questione, di mera tolleranza, non è idoneo a fondare alcun affidamento sulla sua protrazione nel tempo, né tanto meno alcuna pretesa del conduttore a sottrarsi all'obbligazione principale su di esso gravante.
Infine, anche le asserite difficoltà gestionali conseguenti al decesso dell'amministratore di fatto e all'improvvisa interruzione delle forniture della merce lavorata nell'opificio oggetto di locazione da parte della stessa società locatrice costituiscono circostanze afferenti alla sfera soggettiva del conduttore, le quali non hanno alcuna attitudine a paralizzare le pretese nascenti dal contratto di locazione tra le parti.
In ragione di tutto quanto finora osservato deve escludersi che la morosità abbia scarsa importanza, come invece dedotto dall'intimata (in via subordinata rispetto alla richiesta conclusionale di rigetto della domanda avversaria). In contrario va considerata l'entità
pagina 4 di 5 della somma, il cui pagamento costituisce oggetto dell'obbligazione principale a carico della medesima parte contrattuale.
Pertanto, in accoglimento della citazione la società intimata va condannata a pagare in favore dell'intimante la somma di € 45.750,00 per i canoni di locazione insoluti. Al capitale così liquidato devono aggiungersi gli interessi di mora al saggio applicabile in base al contratto di locazione tra le parti, a decorrere dalla scadenza dei singoli canoni sino al pagamento effettivo.
Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo (sulla base dei parametri ministeriali, di cui al d.m. giustizia del 10 marzo 2014, n 55, come successivamente modificato), con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione:
- condanna la a pagare alla la somma di € Controparte_4 Controparte_5
45.750,00, oltre ad interessi, come indicato in motivazione.
- condanna inoltre la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.900,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, il 9 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Cristiana Gaveglio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa Cristiana Gaveglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
in persona del suo legale rappresentante p.t sig. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Santeramo in Colle alla Via Iazzitiello n. 21 (p.i.: ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Bari al Corso Vittorio Emanuele II n. 52 presso e nello studio dell'Avv. Camillo LARATO (C.F.: fax: 0803027294 - CodiceFiscale_1
pec: dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce Email_1
all'Intimazione di e contestuale citazione per convalida del Controparte_3
02.07.2024;
ATTRICE
Contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede in Santeramo in Controparte_4
pagina 1 di 5 Colle (BA) alla Via Gioia Z.I. – lotti Z7/Z8, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva del 24.07.2024, dall'Avv. Aldo TARQUILIO (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla C.F._2
via Niccolò Piccinni n. 33 (pec: ; Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ATTRICE:
Condannare la società in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante p.t., al pagamento in favore in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t sig. , dell'importo di € 45.750,00 per le causali Controparte_2
di cui è causa oltre gli interessi dovuti e maturati per ognuno dei canoni scaduti ed in particolare di quello oggetto dell'intimazione pari ad € 15.250,00 relativo al periodo
01.04.2024 -30.06.2024 nonchè di quelli ulteriori specificatamente indicati a verbale di udienza dell'11.12.2024 e relativi ai seguenti ulteriori periodi:
-01.07.2024-30.09.2024 per € 15.250,00;
-01.10.2024-31.12.2024 per € 15.250,00.
Il tutto per l'importo complessivo dovuto di € 45.750,00, iva compresa, maggiorato degli interessi di mora.
Con vittoria di spese e compensi difensivi a liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Per parte CONVENUTA:
- in via principale e nel merito: rigettare integralmente la domanda di risoluzione del contratto di locazione e ogni altra domanda formulata dalla in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
pagina 2 di 5 - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di un inadempimento in capo alla società conduttrice, dichiarare la scarsa importanza dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. e, per l'effetto, rigettare comunque la domanda di risoluzione contrattuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società nata dalla scissione della ha Controparte_1 Parte_1
intimato alla lo sfratto per morosità con riferimento al Controparte_4
contratto di locazione ad uso commerciale dell'opificio artigianale sito in Santeramo in
Colle, via Gioia Z.I., lotti Z/7 e Z/8, con annesso piazzale di mq 2.799, stipulato in data
12 gennaio 2016 tra la dante causa dell'intimante e la Parte_1
conduttrice intimata, ad un canone annuo di € 50.000, oltre IVA, da pagarsi in rate trimestrali.
A questo scopo, con atto di citazione per convalida proposto a questo Tribunale ha dedotto che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento del canone di € 15.250,00 relativo al trimestre 1° aprile - 30 giugno 2024 e che, in ragione di ciò e della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. contenuta nel contratto (artt. 5 e 22), quest'ultimo era da considerarsi risolto ipso iure.
Sull'opposizione dell'intimata, con cui erano contestate tanto la morosità quanto l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, veniva disposto il mutamento del rito, con ordinanza di questo Tribunale dell'11 dicembre 2024.
L'intimante ha quindi precisato le proprie conclusioni e a questo riguardo ha limitato la propria domanda alla sola condanna della società convenuta al pagamento dei canoni di locazione insoluti, per l'importo di € 45.750,00, corrispondenti a quelli dovuti per i trimestri secondo, terzo e quarto del 2024, oltre ad interessi di mora.
Tanto premesso, la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti è fondata e va accolta integralmente.
pagina 3 di 5 In fatto, la morosità non è ex adverso contestata. Per contro, l'intimata prospetta una violazione del dovere di buona fede esecutiva ex art. 1375 cod. civ., perché la domanda
è stata (inizialmente) proposta per l'insoluto relativo ad un solo trimestre, malgrado la locatrice fosse consapevole delle difficoltà gestionali in cui versava la medesima intimata in seguito alla morte dell'amministratore di fatto ( , e Persona_1
dopo che la locatrice aveva inopinatamente cessato le forniture del vino, destinato ad essere imbottigliato nel capannone industriale oggetto di locazione;
ed inoltre in spregio alla prassi contrattuale, contraddistinta dalla tolleranza della locatrice sui tempi di pagamento dei canoni.
Le deduzioni difensive ora richiamate sono tuttavia paralizzate dal fatto che la morosità si è protratta oltre il secondo trimestre 2024, sulla base del cui insoluto era stato intimato lo sfratto, al punto da estendersi per gli ulteriori trimestri della medesima annualità, senza che a giustificazione del rilevante inadempimento così prodottosi sia stato addotto alcunché.
Inoltre, a fronte della morosità venutasi a determinare nessun rilievo può essere attribuito alla dedotta prassi contrattuale sulla base della quale i canoni sarebbero sempre stati pagati con ritardo rispetto alle scadenze convenute. L'atteggiamento in questione, di mera tolleranza, non è idoneo a fondare alcun affidamento sulla sua protrazione nel tempo, né tanto meno alcuna pretesa del conduttore a sottrarsi all'obbligazione principale su di esso gravante.
Infine, anche le asserite difficoltà gestionali conseguenti al decesso dell'amministratore di fatto e all'improvvisa interruzione delle forniture della merce lavorata nell'opificio oggetto di locazione da parte della stessa società locatrice costituiscono circostanze afferenti alla sfera soggettiva del conduttore, le quali non hanno alcuna attitudine a paralizzare le pretese nascenti dal contratto di locazione tra le parti.
In ragione di tutto quanto finora osservato deve escludersi che la morosità abbia scarsa importanza, come invece dedotto dall'intimata (in via subordinata rispetto alla richiesta conclusionale di rigetto della domanda avversaria). In contrario va considerata l'entità
pagina 4 di 5 della somma, il cui pagamento costituisce oggetto dell'obbligazione principale a carico della medesima parte contrattuale.
Pertanto, in accoglimento della citazione la società intimata va condannata a pagare in favore dell'intimante la somma di € 45.750,00 per i canoni di locazione insoluti. Al capitale così liquidato devono aggiungersi gli interessi di mora al saggio applicabile in base al contratto di locazione tra le parti, a decorrere dalla scadenza dei singoli canoni sino al pagamento effettivo.
Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo (sulla base dei parametri ministeriali, di cui al d.m. giustizia del 10 marzo 2014, n 55, come successivamente modificato), con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione:
- condanna la a pagare alla la somma di € Controparte_4 Controparte_5
45.750,00, oltre ad interessi, come indicato in motivazione.
- condanna inoltre la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.900,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, il 9 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Cristiana Gaveglio
pagina 5 di 5