Articolo 2656 del Codice civile
Articolo 2501 quaterArticolo 2501 sexies
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19 aprile 1942
Art. 2656.

(Forme per l'annotazione).

L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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