(Forme per l'annotazione).
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
[…] 6 Cfr. art. 2659 c.c. e 2660 c.c. per le trascrizioni, art. 2839 c.c. per le iscrizioni e art. 2656 c.c. per le annotazioni. […]
Leggi di più…[…] V, 30 luglio 2014, n. 17306), senza mai attivarsi per il recupero forzoso degli importi, assumendosi il rischio, evidenziato dal controricorrente, della formulazione di eccezione di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2656 c.c., n. 2. 3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato. […]
Leggi di più…[…] Poiché l'art. 2882 c.c., in tema di cancellazione dell'iscrizione, parla di presentazione di atto contenente il consenso del creditore e non richiede alcun altro documento e l'art. 2656 c.c. stabilisce che l'annotazione si esegue secondo le norme stabilite per la trascrizione, mentre tace sulla forma della cancellazione, tutto ciò lascerebbe supporre che le forme per la trascrizione ed in particolare quelle relative alla presentazione delle note, non sarebbero applicabili alla cancellazione. […]
Leggi di più…[…] rispetto alla previgente normativa per quanto riguarda i contenuti delle note medesime. Ed invero, la disposizione contenuta nell\'art. 2656 c.c., secondo cui "l\'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili", non puo\' che essre intesa come
Leggi di più…[…] 1.1 DATI RELATIVI AL TITOLO - Forma del titolo Anche per questo tipo di formalita\' la legge (artt. 2656, 2882 e 2884 c.c.) prevede lo stesso rigore di forma del titolo in base al quale si domanda l\'annotazione.
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