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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2656.
(Forme per l'annotazione).
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
(Forme per l'annotazione).
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
Commentari • 15
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Giurisprudenza • 92
- 1. Trib. Ravenna, sentenza 22/06/2025, n. 407Provvedimento: […] L'annotazione della presente sentenza potrà essere richiesta da chiunque vi abbia interesse ex art. 2656 c.c.. […]Leggi di più...
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