Art. 8.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per un importo complessivo di lire 220 miliardi, di cui lire 200 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi "centri nodali" e lire 20 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti.
Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni dettate dalla presente legge per l'analogo programma di interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi comprese quelle relative al finanziamento della spesa ed al rimborso dei mutui all'uopo contratti.
Gli stanziamenti che saranno all'uopo iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici, entro i quali dovranno essere contenuti i pagamenti annuali, sono stabiliti in ragione di:
lire 14 miliardi per il 1975, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 28 miliardi per il 1976, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1977, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1978, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1979, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1980, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 29 miliardi per il 1981, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 29 miliardi per il 1982, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per un importo complessivo di lire 220 miliardi, di cui lire 200 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi "centri nodali" e lire 20 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti.
Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni dettate dalla presente legge per l'analogo programma di interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi comprese quelle relative al finanziamento della spesa ed al rimborso dei mutui all'uopo contratti.
Gli stanziamenti che saranno all'uopo iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici, entro i quali dovranno essere contenuti i pagamenti annuali, sono stabiliti in ragione di:
lire 14 miliardi per il 1975, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 28 miliardi per il 1976, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1977, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1978, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1979, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1980, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 29 miliardi per il 1981, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 29 miliardi per il 1982, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio.