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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/10/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6783/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/06/2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. BOSIO MADDALENA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10/10/2020 in POZZUOLO
DEL IU (UD), con atto trascritto presso il Comune di POZZUOLO DEL IU
(UD) al numero 2, parte 2, serie A, anno 2020;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (l'08/02/2021) e (il Per_1 Per_2
13/02/2024), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 10/10/2020, in POZZUOLO DEL
[...]
IU (UD), con atto trascritto presso il comune di POZZUOLO DEL IU (UD) al n.
2, Parte 2, Serie A, anno 2020, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Dispone che i figli minori ed rimangano affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con affido condiviso e collocamento prevalente non presso il padre ma presso la madre, ove verrà di conseguenza stabilita la loro residenza e ciò alla luce di come i mutati equilibri famigliari ed organizzativi sono evoluti.
3) Dà atto che ed resteranno collocati ordinariamente presso la madre Per_1 Per_2 ma i genitori manterranno, per quanto possibile, l'attuale assetto di gestione, occupandosi quotidianamente in modo congiunto di loro, in particolare il padre si premurerà di accompagnarli a scuola e la madre di andarli a prendere. Dispone che i bambini, durante la settimana, trascorrano poi giorni alternati con l'uno e con l'altro genitore, secondo il seguente schema di massima ma con la più ampia ed armoniosa collaborazione: lunedì con il padre, martedì con la madre, mercoledì con il padre, giovedì e venerdì con la madre, sabato con il padre e domenica con la madre. Dà atto che i genitori, che già condividono una gestione assolutamente paritaria ed armonica della famiglia, s'impegnano alla collaborazione per l'organizzazione delle settimane, potendo, quindi, variare il già menzionato assetto, tenendo in primaria considerazione i desideri e le necessità dei bambini, nonché le esigenze lavorative di entrambi. Sarà onere del genitore di provvedere a tutte le esigenze dei figli nel tempo in cui permarranno presso di lui/lei.
Dà atto che i genitori s'impegnano al reciproco rispetto, disponibilità e collaborazione, astenendosi dal discutere modalità o gestione degli accordi davanti ai bambini.
2 Dispone che le festività natalizie e pasquali siano gestite secondo i desideri dei bambini anche considerato che, in linea di massima, i genitori intendono trascorrerle tutti insieme in modo il più possibile condiviso, non ravvisandosi ad oggi la necessità di prevedere diversamente. Variazioni rispetto a detto assetto saranno di volta in volta concordate dai ricorrenti, garantendo ai figli la possibilità di passare un tempo congruo con entrambi e che trascorrano con la mamma ed il papà i rispettivi compleanni.
Dispone che, nel corso delle vacanze, entrambi i genitori trascorrano con i figli periodi di vacanza di almeno tre settimane anche non consecutive. I coniugi si impegnano a comunicarsi detti periodi entro il 31 maggio di ciascun anno.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori nei periodi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altra, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
4) Dà atto che la casa familiare, sita in via Umberto Zilli, n.17 a Udine – Residenza Le
IM individuata al Catasto Fabbricati Fg. 44 Part. 1406 sub 14 e 30, oltre frazione parti comuni al sub. 33 di proprietà comune e gravata da mutuo ipotecario, rimarrà nella disponibilità del sig. regolandosi la proprietà del suddetto immobile Parte_2 come al successivo punto 11.
5) Dà atto che la sig.ra si è trasferita in altra abitazione in via Lignano 15/16 a Pt_1
Zugliano.
6) Dà atto che i ricorrenti sono proprietari ciascuno di un'autovettura. Il sig. è Pt_2 proprietario dell'autovettura Peugeot targata GB515NZ e la sig.ra è proprietaria Pt_1 dell'autovettura Toyota targata DC169DG che permarranno ciascuna nella già menzionata proprietà.
7) Anche in virtù della loro naturale gestione già assolutamente paritaria, dispone in capo ai genitori il mantenimento diretto rispetto alle esigenze ordinarie di ed Per_1 Per_2 dà atto che gli stessi da sempre gestiscono anche gli aspetti economici in assoluta armonia, collaborazione e trasparenza, altresì avvalendosi dell'App Splitwise, sulla quale ciascuno annota le spese sostenute per i figli e che si occupa di restituire loro un prospetto di suddivisione matematica delle stesse al 50%. Sulla base di detta quotidiana gestione, la spesa supportata, non solo è precisamente conteggiabile ma, altresì, effettivamente supportata pro quota paritaria dall'uno e dall'altro, permettendo eventuali conguagli, laddove necessario.
3 8) Le spese straordinarie e comunque extra assegno relative ai figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Udine (ultima versione), oltre espressamente alla mensa scolastica, alle rette scolastiche e all'acquisto dei libri scolastici e del materiale;
dà atto che i genitori intendono, anche qui, procedere in appoggio alla routine già instaurata mediante l'App summenzionata, i ricorrenti concordano che ove uno di loro sopporti l'intera spesa, l'altro corrisponderà la quota di spettanza a semplice richiesta. In autonomia, al bisogno, i ricorrenti concorderanno un versamento anche in via anticipata e/o integrale.
9) Dà atto che, in virtù di quanto specificato sub. 1 i ricorrenti desiderano che gli Assegni unici relativi ai figli minori siano riconosciuti al 50% di spettanza per ciascuno di loro che quindi li percepirà direttamente pro quota.
10) Dà atto che i ricorrenti s'impegnano a procedere alle volture necessarie e a separare anche fiscalmente ed anche a fini ISEE i rispettivi nuclei.
11) Dà atto che i ricorrenti intendono mantenere la comproprietà sull'immobile sub.
4 - sito in via Umberto Zilli, n.17 a Udine – Residenza Le IM individuata al Catasto
Fabbricati Fg. 44 Part. 1406 sub 14 e 30, oltre frazione parti comuni al sub. 33 di proprietà comune e gravato da mutuo ipotecario, le cui rate continueranno ad essere poggiate sul conto corrente intestato al sig. ma continueranno ad essere sopportate Parte_2 pro quota parte da entrambi, riservandosi di valutare la vendita dell'immobile o la liquidazione della quota di proprietà dell'uno a favore dell'altro, solo in un secondo momento. Detta abitazione, pertanto, ed a prescindere dall'eventuale assegnazione all'uno e trasferimento dell'altra, resta di proprietà comune in comunione ordinaria e permane prima casa per entrambi e ciò anche ai fini e per gli effetti del mantenimento dei benefici concessi per l'acquisto della medesima, anche in ossequio a quanto stabilito dalla
Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 29/03/2017 n° 8104, dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80/E/2019 e conformemente a quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale FVG 19 febbraio 2016, n. 1 (che prescrivono/riconoscono l'irrilevanza della separazione – e del correlato trasferimento di uno dei coniugi).
4 12) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLO DEL IU (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2020.
Udine, li 17/10/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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