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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza dell'8.5.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Fiume Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 18.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU- che aveva ritenuto ravvisabile in capo alla ricorrente la condizione di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere da ottobre 2022
(valutazione in parte qua non oggetto di alcuna censura) - fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante - al contrario di quanto sostenuto dall'ausiliare d'ufficio - un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del suddetto requisito sanitario.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
* Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato, dott.ssa , nell'esame obiettivo, ha indicato “Aspetto senescente. Per_1
Condizioni generali sufficienti. No dispnea a riposo. Si alza dalla poltrona con aiuto. La stazione eretta è mantenuta. Deambula con girello con andatura lenta. Apparato muscolare scarsamente rappresentato. Risponde alle domande con qualche vuoto della memoria. Non si apprezzano deficit focali. Udito e vista sociale utile”.
Ha rappresentato come “l'esame clinico ha evidenziato un importante rallentamento della motricità globale, tale da impedire stabilmente la deambulazione, che è consentita solo con il girello, con andatura incerta, limitata nel tempo e nello spazio, utile solo all'interno delle mura domestiche. La motricità residua non consente l'autonomia dei passaggi posturali, che sono alla base delle autonomie personali, inoltre la ricorrente non è in grado di vestirsi o spogliarsi da solo e a provvedere alla propria igiene personale”.
Ha ritenuto dunque sussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere da maggio 2024 e, come già accertato in fase di atp, della condizione di handicap in situazione di gravità.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Il ricorso va accolto.
La decorrenza del requisito sanitario relativo ai benefici di cui alla legge 104/ 92 – già ritenuto sussistente in fase di atp - giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½. La residua parte, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' secondo il principio della CP_1
soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere da maggio 2024 nonché il riconoscimento della condizione di handicap ex art. 3 co. 3 l. 104/92 da ottobre 2022; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna al pagamento della residua parte CP_1
che liquida in € 1300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 8.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere