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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 5871/2024, promossa da p. IVA Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 39/a, presso P.IVA_1
e nello studio dell'Avv. Edmondo Tomaselli, che la rappresenta e difende per mandato in atti opponente
contro p. IVA: , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Milano Piazza F. Guardi 11, presso lo studio dell'Avv.
AO SP, che la rappresenta e difende per mandato in atti opposta
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza dell'11/12/2025, da intendersi qui richiamato. 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.3.2024, chiedeva ed Controparte_1
otteneva decreto ingiuntivo n. 1171/2024 dell'11.5.2024, con il quale il
Tribunale di Genova ingiungeva a il pagamento dell'importo di € Parte_1
20.740,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo ed oltre alle spese di lite.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva, Controparte_1
tra l'altro:
- che il 13.6.2022 aveva sottoscritto con scrittura privata con Parte_1
cui la prima (i) concedeva alla seconda in affitto due porzioni di terreno
(una di circa 590 mq, l'altra di circa 1.500 mq); (ii) concedeva alla seconda l'utilizzo “della tubazione dell'acquedotto lungo la Strada
Provinciale fino all'ex Colonia Marina, nonché il diritto di utilizzare gli impianti elettrici al servizio della stessa ex Colonia Marina”;
- che per tali concessioni era stato convenuto un canone annuo di €
17.000,00 oltre IVA, da pagarsi, per il secondo anno, in un'unica rata entro il 30.6.2023;
- che l'1.6.2023 aveva emesso nei confronti di CP_1 Parte_1
fattura dell'importo di € 20.740,00 (€ 17.000,00 oltre IVA);
- che, nonostante svariati solleciti di pagamento, non aveva Parte_1
corrisposto quanto dovuto a essa ricorrente.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio esponendo, tra l'altro: Controparte_1
- che, nonostante la scrittura privata fosse stata stipulata per la durata di due anni, nello stesso contratto era indicata, quale data di scadenza, il 31.10.2023;
2 - che, pertanto, il secondo periodo “ammontava solo a quattro mesi”, sicché l'importo dovuto dall'opponente “sarebbe ammontato ad €
5.666,00 e non alla somma richiesta” dalla società opposta;
- che, inoltre, la scrittura privata aveva ad oggetto un'area adibita a parcheggio, in contrasto con la destinazione a terreno agricolo risultante dalle visure catastali dell'area affittata;
- che, in ragione di ciò, il contratto era divenuto eccessivamente oneroso, poiché al momento della stipulazione, “non era a Parte_1
conoscenza della diversa destinazione del terreno”.
Concludeva, pertanto, nel senso riportato a pagina 4 dell'atto introduttivo.
Con comparsa del 16.10.2024 si è costituita in giudizio Controparte_2
rilevando:
[...]
- quanto alla durata del contratto, che la scadenza fissata al 31.10.2023 corrispondeva alla scadenza della concessione temporanea del
Comune di Orbetello a cui lo stesso contratto poneva riferimento. Più precisamente, ad avviso dell'opposta, “il contratto di affitto dei terreni
e il diritto all'utilizzazione delle infrastrutture insistenti sugli stessi era limitato, per ciascun anno solare, al solo periodo corrispondente alla stagione estiva, così come determinata dal Comune di Orbetello”;
- quanto alla destinazione del terreno, che l'ordinanza n. 46/2022 del
Comune di Orbetello aveva disposto che talune aree agricole (tra cui quelle oggetto della scrittura privata tra le parti in causa) fossero eccezionalmente destinate alla sosta dei veicoli durante la stagione balneare;
- che, in definitiva, l'opponente aveva usufruito per due stagioni balneari di un terreno da destinare a parcheggio, conformemente al provvedimento emanato dal Comune di Orbetello e al prezzo convenuto nella scrittura privata.
3 ha quindi chiesto (i) la concessione della provvisoria esecutorietà CP_1
del decreto ingiuntivo opposto;
(ii) il rigetto dell'opposizione avversaria con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
(iii) in via subordinata, la condanna di alla corresponsione del diverso importo risultante in Parte_1
corso di causa, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 21.10.2024 è stata disposta la conversione del rito (da ordinario a locatizio) e fissata udienza per la comparizione personale delle parti.
Con memoria integrativa del 7.1.2025, ha Controparte_1
rappresentato che il 20.11.2024, aveva provveduto al Parte_1
versamento, in proprio favore, di € 20.740,00, equivalente allla somma capitale richiesta da essa convenuta in opposizione (cfr. doc. 2 depositato unitamente alla memoria integrativa di . La società opposta ha, CP_1
quindi, modificato le proprie pretese, limitando la domanda al pagamento (i) della somma di € 3.715,73 per interessi di mora ex d.lgs. 231/2002; (ii) delle spese e degli accessori liquidati nella fase monitoria;
(iv) di una somma equitativamente determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 24.4.2025 la medesima opposta ha rinunciato all'istanza ex art. 648 c.p.c. e il Giudice, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, ha rinviato la causa all'udienza dell'8.10.2025.
Fallito il tentativo di mediazione per la mancata comparizione della società opponente, all'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata, infine, rinviata per gli incombenti di cui all'art. 429 c.p.c.
Tanto premesso, anche non volendo qualificare il sopravvenuto pagamento dell'importo capitale domandato da quale Controparte_1
implicito riconoscimento del debito da parte di l'opposizione Parte_1
proposta da quest'ultima è infondata.
Non condivisibile è, innanzitutto, l'asserita “incongruenza della scrittura privata” lamentata dall'opponente (atto di citazione, pp. 2-3).
4 Con particolare riguardo alla durata del contratto, la scrittura siglata tra le parti è chiara nel circoscriverne l'efficacia “da oggi” (i.e.: dal 13.6.2022, data della sottoscrizione) al 31.10.2023. Il riferimento alla durata dell'affitto “in anni 2” deve intendersi parametrato, con ogni evidenza, alla durata della stagione balneare: la prima annualità è riferita alla stagione del 2022, mentre la seconda a quella del 2023. In questo senso depone, su tutte, la clausola della scrittura nella quale sono pattuite le modalità di pagamento e la durata del contratto: “…viene convenuto un canone annuo di € 17.000,00 oltre Iva da pagarsi in due rate, la prima di euro 8.500,00 alla firma del presente contratto, la seconda di pari importo entro il 30/07/2022. Per il secondo anno di locazione le parti concordano il pagamento del canone in un'unica rata con scadenza il 30/06/2023…La durata dell'affitto…resta fissata in anni 2 a partire da oggi fino al 31/10/2023, corrispondente alla concessione temporanea del Comune di Orbetello, cui si fa riferimento, limitatamente alle stagioni balneari anno 2022 e 2023 dell'immobile ex Colonia Marina di
Giannella”.
Da ciò discende che, diversamente da quanto sostenuto da Parte_1
l'importo capitale preteso da è stato, da quest'ultima, CP_1
correttamente quantificato.
L'opposizione è infondata, altresì, nella parte in cui lamenta la presunta discrasia tra la destinazione a terreno agricolo delle aree affittate, da un lato,
e il loro impiego quale parcheggio, dall'altro lato.
L'opposta, in merito, ha depositato la ”Ordinanza N. 46 del 12-04-2022 -
28/2022” del Sindaco del Comune di Orbetello con cui quest'ultimo, data “la volontà di soddisfare le esigenze di parcheggio auto di coloro che raggiungeranno il nostro litorale”, ha individuato l'area oggetto dell'affitto tra quelle che, “per il periodo a decorrere dal 13 aprile 2022 data di pubblicazione della presente fino al 13/10/2022”, sono state eccezionalmente destinate alla sosta dei veicoli.
5 In sostanza, nessuna “incongruenza” o eccessiva onerosità sopravvenuta è ravvisabile nel caso di specie, posto che ben poteva l'area affittata essere impiegata quale parcheggio. Del resto, l'art. 3 del contratto contiene un esplicito riferimento proprio alla citata ordinanza.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione non è fondata e va rigettata.
A fronte del pagamento da parte di dell'importo capitale di € Parte_1
20.740,00 ingiunto con il decreto opposto, quest'ultimo deve essere, tuttavia, integralmente revocato.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione “il giudice, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente, con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (da ultimo Cass. civ., Sez. I, 17.1.2025, n. 1213 e già Cass., Sez.
U., 7/7/1993, n. 7448).
Accertato l'inadempimento di quest'ultima va, pertanto, Parte_1
condannata al pagamento degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, decorrenti dall'1.7.2023 (giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento) al 20.11.2024 (data del pagamento della somma capitale ingiunta), e così da quantificarsi in complessivi € 3.535,89.
In virtù del principio della soccombenza, deve condannarsi al Parte_1
pagamento delle spese di lite (valore compreso nello scaglione tra €
5.200,01 ed € 26.000,00) sia della fase di mediazione, sia della fase monitoria, essendo il pagamento di € 20.740,00 successivo al decreto n.
1171/2024, sia del presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria, non espletata, e con riduzione del 50% rispetto al parametro medio stabilito
6 dal D.M. 147/2022 per la fase decisionale, stante il numero di questioni trattate).
Non può invece trovare accoglimento la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere che CP_1
parte opponente abbia agito con mala fede o colpa grave.
Va infine evidenziato che dal “verbale dell'incontro di mediazione nel procedimento n. 443/2025” in atti emerge che pur essendo stata Parte_1
ritualmente invitata a partecipare alla mediazione, non è comparsa all'incontro, senza comunicare il proprio impedimento.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 12-bis comma 2 D.Lgs. 28/2010,
[...]
deve essere condannata a versare all'entrata del bilancio dello Stato Pt_1
una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione formulata da Parte_1
In considerazione del sopravvenuto pagamento da parte di Parte_1
dell'importo capitale di € 20.740,00, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 1171/2024 – R.G. 3088/2024.
Accertato l'inadempimento di condanna quest'ultima, in persona Parte_1
del legale rappresentate pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
della somma di € 3.535,89 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002.
Condanna la società attrice in opposizione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese
[...]
di lite, liquidate:
7 - per la mediazione in € 190,32 per esborsi;
- per la fase monitoria in € 567,00 per compensi e in € 145,50 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
- per il presente giudizio in € 2.546,50 per compensi (€ 919,00 per la fase introduttiva, € 777,00 per la fase di studio ed € 850,50 per quella decisionale), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dall'opposta.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Genova, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alberto La Mantia
Minuta redatta dal MOT Dott. Sebastiano Zerbone
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