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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10450 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C I TA A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 35007 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
CF Piva ) rappto e difeso dall'avv. Tommaso Parte_1 P.IVA_1
UI giusta delega rilasciata su foglio separato ed elettte domiciliato ai fini del presente giudizio presso il seguente indirizzo Pec: Email_1
[...]
OPPONENTE
E
(Part. Iva e Cod. Fisc. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in in Via A. Diaz n. 10 presso lo studio professionale Pt_1
dell'Avv. Roberto Scano dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura di procura
1 alle liti trasmessa a mezzo PCT nella medesima busta informatica contenente Ricorso
per Decreto ingiuntivo nel procedimento monitorio n. 10888/2024 R.G. instaurato innanzi al Tribunale Civile di Roma;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in data 29 maggio 2024 l'intestato Tribunale Civile di Roma all'esito del procedimento monitorio n. 10888/2024 R.G. ha emesso il decreto ingiuntivo n. 7028/2024 in favore della (di seguito per brevità e nei Controparte_1 CP_1
confronti della [doc. 1]; Controparte_2
Successivamente alla rituale notifica del decreto ingiuntivo e all'ampio decorso del del tempo ben oltre il termine dei 40 giorni, scaduto senza alcuna opposizione in data
17/07/2024, è stato notificato l'atto di precetto in data 7/8/2024
con atto di citazione dell'8/8/2024, notificato via p.e.c. in pari data, l'ingiunta CP_2
(di seguito per brevità ) ha proposto opposizione in quanto il
[...] CP_2
titolo esecutivo (rectius decreto ingiuntivo n. 7029/2024 non è mai stato notificato in data
7 giugno 2024 alla come invece asserito dall'opposta. Da cio' ne consegue Parte_1
che sia il precetto,che il procedimento di notificazione del titolo esecutivo sono macroscopicamente viziati e quindi nulli e comunque inidonei alla messa in esecuzione
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illmo Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza,eccezione e deduzione,decidere come segue:
2 In via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anche inaudita altera parte,nonché dell'esecuzione che possa risultare eventualmente iniziata nelle more del presente procedimento sussistendo gravi motivi stante la insussistenza e/o inefficacia del titolo stesso per le rgioni esposte. N E L M E R I T O :accertare e dichiarare ,per tutti i motivi esposti, l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'opposta in virtù del decreto ingiuntivo n. 7028/2024 reso in data 29
maggio 2024 dal Tribunale civile di Roma nel giudizio recante NR 1088/2024 e mai notificato e per effetto dicharare l'illegittimità ,inefficacia e nullità dell'atto di precetto opposto notificato alla Parte_1
Si costituiva in giudizio la società opposta al fine Controparte_1
di richiedere il rigetto della temeraria opposizione e dopo aver ampiamente argomento in risposta nella propria memoria di costituzione, rassegnava le seguenti conclusioni:
A) accertare che il decreto ingiuntivo n. 7028/2024 emesso dal tribunale civile di Roma è
stato notificato a mezzo p.e.c. nelle forme dell'art. 3bis L. n. 53/1994 in data 7/6/2024
unitamente al relativo ricorso monitorio ed alla procura alle liti nonché accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato a mezzo p.e.c. in data 7/8/2024 per cui è causa
è valido e legittimo e per l'effetto rigettare interamente le domande tutte di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e diritto;
B) per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al capo che precede condannare parte ingiunta opponente, per le motivazioni di cui in espositiva, alle spese di soccombenza di lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1 e 2 c.p.c..
3 Veniva fissata un 'udienza ad hoc per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ma considerato che l'esecuzione secondo quanto dichiarato alle parti non era iniziata si riteneva, non sussistere il pericolo che fosse intrapresa l'esecuzione, per cui vaniva dichiarato NLP sull'istanza di sospensione,
riservando immediata pronuncia in caso di urgenza.
Celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c, ritenuta la natura documentale del presente giudizio, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione, l'opposizione, va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c poiché l'opponente ha lamentato una mancata notificazione del decreto ingiuntivo in termini di inesistenza, in quanto si eccepisce la mancata notificazione del titolo esecutivo.
Sul punto in caso di esecuzione forzata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, si distingue tra l'inesistenza della notificazione del titolo, che legittima il ricorso al rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,e quella invece in cui se ne deduca la nullità, in relazione alla quale il mezzo di tutela azionabile è l'opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., da proporsi entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma.
4 Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
In data 27 novembre 2024 parte opposta ammetteva che relativamente alla notificazione vi era stato un errore sulla notifica cercando di giustificare a parziale discolpa affermando che si trattava di un errore un errore dovuto a svista o disattenzione.
Parte opposta spiegava che era avvenuto che, una volta riportato il testo della relata nel messaggio p.e.c., la notifica era stata eseguita il giorno 7 giugno 2024 ma essa è stata inficiata da errore materiale consistito nel fatto che il comando “allega” della casella p.e.c.
del dominio Aruba in uso aveva “richiamato” in automatico il file della notifica di altro atto di opposizione a diverso procedimento monitorio notificato da quella stessa casella pochi giorni prima così inducendo in errore il procuratore di CP_1
A seguito di dettagliata spiegazione di cui non è opportuno soffermarsi, l'opposta rinunciava alla procedura e chiedeva pronunciarsi la cessata materia del contendere.
Parte opponente non accettava la formula della rinuncia agli atti .
5 Va rilevato che non puo' essere dichiarata la cessata materia cosi come invocata, poiché
l'oggetto della domanda mira proprio ad ottenere l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'opposta in virtù del decreto ingiuntivo n. 7028/2024
reso in data 29 maggio 2024 dal Tribunale civile di Roma nel giudizio recante NR
1088/2024 mai notificato e per effetto dicharare l'illegittimità ,inefficacia e nullità dell'atto di precetto opposto notificato alla Parte_1
E' evidente che nel caso in questione come tra l'altro ammesso dalla parte opposta si verte in mancata notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto.
La domanda principale va quindi accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014. Sono liquidate ai minimi tariffari secondo lo scaglione di valore alla luce del tenore del procedimento di lieve entità
L'attività istruttoria non è stata effettuata e non viene pertanto liquidata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto.
2) Condanna l'opposta al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, a favore della società opponente CP_2
che liquida complessivamente in euro 4217,00 oltre iva e cassa avvocati
[...]
e spese generali a favore della società opposta ed oltre alle spese del contributo unificato e di eventuali marche utilizzate.
Roma 11.07.2025 il giudice Raffaele Russo
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Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
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R E P U B B L I C I TA A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 35007 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
CF Piva ) rappto e difeso dall'avv. Tommaso Parte_1 P.IVA_1
UI giusta delega rilasciata su foglio separato ed elettte domiciliato ai fini del presente giudizio presso il seguente indirizzo Pec: Email_1
[...]
OPPONENTE
E
(Part. Iva e Cod. Fisc. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in in Via A. Diaz n. 10 presso lo studio professionale Pt_1
dell'Avv. Roberto Scano dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura di procura
1 alle liti trasmessa a mezzo PCT nella medesima busta informatica contenente Ricorso
per Decreto ingiuntivo nel procedimento monitorio n. 10888/2024 R.G. instaurato innanzi al Tribunale Civile di Roma;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in data 29 maggio 2024 l'intestato Tribunale Civile di Roma all'esito del procedimento monitorio n. 10888/2024 R.G. ha emesso il decreto ingiuntivo n. 7028/2024 in favore della (di seguito per brevità e nei Controparte_1 CP_1
confronti della [doc. 1]; Controparte_2
Successivamente alla rituale notifica del decreto ingiuntivo e all'ampio decorso del del tempo ben oltre il termine dei 40 giorni, scaduto senza alcuna opposizione in data
17/07/2024, è stato notificato l'atto di precetto in data 7/8/2024
con atto di citazione dell'8/8/2024, notificato via p.e.c. in pari data, l'ingiunta CP_2
(di seguito per brevità ) ha proposto opposizione in quanto il
[...] CP_2
titolo esecutivo (rectius decreto ingiuntivo n. 7029/2024 non è mai stato notificato in data
7 giugno 2024 alla come invece asserito dall'opposta. Da cio' ne consegue Parte_1
che sia il precetto,che il procedimento di notificazione del titolo esecutivo sono macroscopicamente viziati e quindi nulli e comunque inidonei alla messa in esecuzione
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illmo Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza,eccezione e deduzione,decidere come segue:
2 In via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anche inaudita altera parte,nonché dell'esecuzione che possa risultare eventualmente iniziata nelle more del presente procedimento sussistendo gravi motivi stante la insussistenza e/o inefficacia del titolo stesso per le rgioni esposte. N E L M E R I T O :accertare e dichiarare ,per tutti i motivi esposti, l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'opposta in virtù del decreto ingiuntivo n. 7028/2024 reso in data 29
maggio 2024 dal Tribunale civile di Roma nel giudizio recante NR 1088/2024 e mai notificato e per effetto dicharare l'illegittimità ,inefficacia e nullità dell'atto di precetto opposto notificato alla Parte_1
Si costituiva in giudizio la società opposta al fine Controparte_1
di richiedere il rigetto della temeraria opposizione e dopo aver ampiamente argomento in risposta nella propria memoria di costituzione, rassegnava le seguenti conclusioni:
A) accertare che il decreto ingiuntivo n. 7028/2024 emesso dal tribunale civile di Roma è
stato notificato a mezzo p.e.c. nelle forme dell'art. 3bis L. n. 53/1994 in data 7/6/2024
unitamente al relativo ricorso monitorio ed alla procura alle liti nonché accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato a mezzo p.e.c. in data 7/8/2024 per cui è causa
è valido e legittimo e per l'effetto rigettare interamente le domande tutte di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e diritto;
B) per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al capo che precede condannare parte ingiunta opponente, per le motivazioni di cui in espositiva, alle spese di soccombenza di lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1 e 2 c.p.c..
3 Veniva fissata un 'udienza ad hoc per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ma considerato che l'esecuzione secondo quanto dichiarato alle parti non era iniziata si riteneva, non sussistere il pericolo che fosse intrapresa l'esecuzione, per cui vaniva dichiarato NLP sull'istanza di sospensione,
riservando immediata pronuncia in caso di urgenza.
Celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c, ritenuta la natura documentale del presente giudizio, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione, l'opposizione, va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c poiché l'opponente ha lamentato una mancata notificazione del decreto ingiuntivo in termini di inesistenza, in quanto si eccepisce la mancata notificazione del titolo esecutivo.
Sul punto in caso di esecuzione forzata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, si distingue tra l'inesistenza della notificazione del titolo, che legittima il ricorso al rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,e quella invece in cui se ne deduca la nullità, in relazione alla quale il mezzo di tutela azionabile è l'opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., da proporsi entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma.
4 Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
In data 27 novembre 2024 parte opposta ammetteva che relativamente alla notificazione vi era stato un errore sulla notifica cercando di giustificare a parziale discolpa affermando che si trattava di un errore un errore dovuto a svista o disattenzione.
Parte opposta spiegava che era avvenuto che, una volta riportato il testo della relata nel messaggio p.e.c., la notifica era stata eseguita il giorno 7 giugno 2024 ma essa è stata inficiata da errore materiale consistito nel fatto che il comando “allega” della casella p.e.c.
del dominio Aruba in uso aveva “richiamato” in automatico il file della notifica di altro atto di opposizione a diverso procedimento monitorio notificato da quella stessa casella pochi giorni prima così inducendo in errore il procuratore di CP_1
A seguito di dettagliata spiegazione di cui non è opportuno soffermarsi, l'opposta rinunciava alla procedura e chiedeva pronunciarsi la cessata materia del contendere.
Parte opponente non accettava la formula della rinuncia agli atti .
5 Va rilevato che non puo' essere dichiarata la cessata materia cosi come invocata, poiché
l'oggetto della domanda mira proprio ad ottenere l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'opposta in virtù del decreto ingiuntivo n. 7028/2024
reso in data 29 maggio 2024 dal Tribunale civile di Roma nel giudizio recante NR
1088/2024 mai notificato e per effetto dicharare l'illegittimità ,inefficacia e nullità dell'atto di precetto opposto notificato alla Parte_1
E' evidente che nel caso in questione come tra l'altro ammesso dalla parte opposta si verte in mancata notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto.
La domanda principale va quindi accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014. Sono liquidate ai minimi tariffari secondo lo scaglione di valore alla luce del tenore del procedimento di lieve entità
L'attività istruttoria non è stata effettuata e non viene pertanto liquidata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto.
2) Condanna l'opposta al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, a favore della società opponente CP_2
che liquida complessivamente in euro 4217,00 oltre iva e cassa avvocati
[...]
e spese generali a favore della società opposta ed oltre alle spese del contributo unificato e di eventuali marche utilizzate.
Roma 11.07.2025 il giudice Raffaele Russo
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