CASS
Ordinanza 30 novembre 2020
Ordinanza 30 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 30/11/2020, n. 33766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33766 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2020 |
Testo completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UR AD nato a [...] il [...] UR SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33766 Anno 2020 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 21/10/2020 Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente MOTIVI DELLA DECISIONE 1. AD LE e SA LE chiedono l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti dell'Il settembre 2015, con la quale le medesime sono state condannate alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato. 2. I ricorsi sono inammissibilmente formulati, risolvendosi nella contestazione della mancata acquisizione dei filmati DVD in uso presso l'esercizio commerciale, dalla Corte territoriale invece razionalmente giustificata alla stregua delle dichiarazioni rese dal personale di vigilanza, non attinte da censure di attendibilità. Donde l'aspecificità dei ricorsi che, da un lato, non rappresentano se la richiesta di acquisizione sia stata formulata a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (condizione per la deducibilità per cassazione dell'omissione, V. Sez. 3, n. 17678 del 14/12/2018 - dep. 2019, P., Rv. 275447) e, dall'altro, neppure prospettando quale decisivo elemento l'omessa acquisizione dei filmati avrebbe introdotto (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro per ciascuna, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33766 Anno 2020 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 21/10/2020 Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente MOTIVI DELLA DECISIONE 1. AD LE e SA LE chiedono l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti dell'Il settembre 2015, con la quale le medesime sono state condannate alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato. 2. I ricorsi sono inammissibilmente formulati, risolvendosi nella contestazione della mancata acquisizione dei filmati DVD in uso presso l'esercizio commerciale, dalla Corte territoriale invece razionalmente giustificata alla stregua delle dichiarazioni rese dal personale di vigilanza, non attinte da censure di attendibilità. Donde l'aspecificità dei ricorsi che, da un lato, non rappresentano se la richiesta di acquisizione sia stata formulata a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (condizione per la deducibilità per cassazione dell'omissione, V. Sez. 3, n. 17678 del 14/12/2018 - dep. 2019, P., Rv. 275447) e, dall'altro, neppure prospettando quale decisivo elemento l'omessa acquisizione dei filmati avrebbe introdotto (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro per ciascuna, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.