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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 34215 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024 e vertente
Tra
Avv. elettivamente domiciliato in Roma, Via della Parte_1
Giuliana 66, presso lo Studio dell'Avv. Maria Elena Chialastri, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
Dott. elettivamente domiciliato in Roma, Via Zoe Controparte_2
Fontana 220, presso lo Studio dell'Avv. Stella Mantovani, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Annullamento delibera assembleare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4 luglio 2023,
l'Avv. esponeva di essere titolare di usufrutto Parte_1
dell'unità immobiliare sita in Roma, e del box Controparte_1
G/6, concessi in locazione a terzi;
rilevava che l'assemblea condominiale del 10 maggio 2023 aveva approvato il bilancio consuntivo 2022 e quello preventivo 2023, con errore di calcolo e di registrazione dei pagamenti, commessi dall'amministratore sin dal bilancio consuntivo 2019 e perpetratisi negli anni.
Evidenziava il ricorrente che, alla voce “saldi di fine esercizio precedente”, era stata riportata la somma di euro 185,11, a debito, ma derivante da importi interamente pagati, per come argomentato in altri ricorsi presentati innanzi al Tribunale.
Anche per la situazione contabile del box non era stata considerata la cifra di euro 55,64, già corrisposta con bonifico del 20 marzo 2019, con conseguenti riflessi nelle rate per gli anni successivi.
Concludeva richiedendo l'annullamento della delibera impugnata in riferimento all'approvazione del consuntivo 2022 e del preventivo
2023, con i relativi piani di riparto.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il che richiamava i precedenti Controparte_1
giudizi svolti fra le parti e contestava le deduzioni attoree;
concludeva richiedendo il rigetto delle domande di controparte, con condanna ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti insistevano nelle rispettive nelle proprie conclusioni e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda avanzata nella presente sede, il ricorrente ha posto i prospettati errori di calcolo e di registrazioni di pagamenti effettuati dall'Amministratore sin dal consuntivo 2019 e riferentisi, in particolare, a quanto versato per l'appartamento ed il box.
In relazione all'appartamento, ed a fronte delle censure e delle deduzioni delle parti, si deve evidenziare come il debito per l'unità immobiliare B/17, risultante dal consuntivo 2019, pari ad euro 265,82, risulta corrispondente a quello emergente dal riparto consuntivo 2018, che riporta, per l'appartamento in oggetto e per come anche dedotto dal medesimo ricorrente, un saldo a credito per le conduttrici dell'immobili di euro 119,36 ed uno a suo debito per euro 413,22.
In particolare, sul punto, parte ricorrente ha altresì dato atto che gli erano state addebitate spese individuali non dovute per euro 28,15, con la conseguenza che, risultando il proprio effettivo debito pari ad euro 385,18, deve in questa sede ritenersi che l'importo finale di euro
265,82, detratta la somma a credito delle conduttrici, risulti corrispondente a quella, corretta, dovuta in base al consuntivo 2018 e riportata infatti come saldo degli esercizi precedenti in quello 2019.
Quanto poi al pagamento della somma, per come effettuato con bonifico del 20 marzo 2019, si deve evidenziare che, il bilancio consuntivo 2019 risulta riportare, in relazione alle rate versate,
l'importo complessivo, riferito all'immobile del ricorrente, di euro
1.612,18 e quello residuo di euro 109,59, così dovendosi condividere le deduzioni del convenuto circa l'avvenuta conteggio della somma bonificata dal ricorrente fra le rate corrisposte, risultando infatti l'importo finale a carico della detta parte, tenuto conto della cifra di cui alle rate versate, in ogni caso inferiore a quello iniziale.
Deve quindi ritenersi come l'importo costituente il saldo degli esercizi precedenti, per come riportato nel consuntivo 2019, risulti corretto, in quanto corrispondente alla medesima somma relativa all'anno precedente, decurtata delle cifre non dovute e di quelle accreditate alle conduttrici.
Lo stesso è a dirsi in relazione alle doglianze attoree riferite al box, per come tempestivamente formulate, tenuto conto che la mancata contabilizzazione dell'importo di euro 54,00, versata dal ricorrente, veniva imputato, come da comunicazione dell'Amministratore in data
26 ottobre 2020, alla gestione 2020, per come riportato nella situazione rateale della detta parte e di cui alla missiva in data 2 novembre 2020; inoltre il prodotto consuntivo 2020 risulta riportare la cifra di euro 108,00 quale cifra versata, per come la stessa risulta altresì emergente dalla richiamata comunicazione dell'Amministratore in data 2 novembre 2020.
Deve quindi ritenersi come, pur a fronte della mancata contabilizzazione della somma versata di euro 54,00, per come ammesso dall'amministratore, alcun concreto pregiudizio si sia comunque verificato nei confronti dell'attore, risultando infatti l'importo in oggetto imputato alla gestione successiva e contabilizzato fra le rate versate, come da prodotto consuntivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, la domanda attorea, sulla base degli elementi introdotti in giudizio e delle allegazioni e censure tempestivamente formulate, deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite, tenuto in ogni caso conto del complesso delle ragioni della decisione, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, così provvede;
I. Rigetta la domanda attrice;
II. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 34215 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024 e vertente
Tra
Avv. elettivamente domiciliato in Roma, Via della Parte_1
Giuliana 66, presso lo Studio dell'Avv. Maria Elena Chialastri, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
Dott. elettivamente domiciliato in Roma, Via Zoe Controparte_2
Fontana 220, presso lo Studio dell'Avv. Stella Mantovani, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Annullamento delibera assembleare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4 luglio 2023,
l'Avv. esponeva di essere titolare di usufrutto Parte_1
dell'unità immobiliare sita in Roma, e del box Controparte_1
G/6, concessi in locazione a terzi;
rilevava che l'assemblea condominiale del 10 maggio 2023 aveva approvato il bilancio consuntivo 2022 e quello preventivo 2023, con errore di calcolo e di registrazione dei pagamenti, commessi dall'amministratore sin dal bilancio consuntivo 2019 e perpetratisi negli anni.
Evidenziava il ricorrente che, alla voce “saldi di fine esercizio precedente”, era stata riportata la somma di euro 185,11, a debito, ma derivante da importi interamente pagati, per come argomentato in altri ricorsi presentati innanzi al Tribunale.
Anche per la situazione contabile del box non era stata considerata la cifra di euro 55,64, già corrisposta con bonifico del 20 marzo 2019, con conseguenti riflessi nelle rate per gli anni successivi.
Concludeva richiedendo l'annullamento della delibera impugnata in riferimento all'approvazione del consuntivo 2022 e del preventivo
2023, con i relativi piani di riparto.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il che richiamava i precedenti Controparte_1
giudizi svolti fra le parti e contestava le deduzioni attoree;
concludeva richiedendo il rigetto delle domande di controparte, con condanna ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti insistevano nelle rispettive nelle proprie conclusioni e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda avanzata nella presente sede, il ricorrente ha posto i prospettati errori di calcolo e di registrazioni di pagamenti effettuati dall'Amministratore sin dal consuntivo 2019 e riferentisi, in particolare, a quanto versato per l'appartamento ed il box.
In relazione all'appartamento, ed a fronte delle censure e delle deduzioni delle parti, si deve evidenziare come il debito per l'unità immobiliare B/17, risultante dal consuntivo 2019, pari ad euro 265,82, risulta corrispondente a quello emergente dal riparto consuntivo 2018, che riporta, per l'appartamento in oggetto e per come anche dedotto dal medesimo ricorrente, un saldo a credito per le conduttrici dell'immobili di euro 119,36 ed uno a suo debito per euro 413,22.
In particolare, sul punto, parte ricorrente ha altresì dato atto che gli erano state addebitate spese individuali non dovute per euro 28,15, con la conseguenza che, risultando il proprio effettivo debito pari ad euro 385,18, deve in questa sede ritenersi che l'importo finale di euro
265,82, detratta la somma a credito delle conduttrici, risulti corrispondente a quella, corretta, dovuta in base al consuntivo 2018 e riportata infatti come saldo degli esercizi precedenti in quello 2019.
Quanto poi al pagamento della somma, per come effettuato con bonifico del 20 marzo 2019, si deve evidenziare che, il bilancio consuntivo 2019 risulta riportare, in relazione alle rate versate,
l'importo complessivo, riferito all'immobile del ricorrente, di euro
1.612,18 e quello residuo di euro 109,59, così dovendosi condividere le deduzioni del convenuto circa l'avvenuta conteggio della somma bonificata dal ricorrente fra le rate corrisposte, risultando infatti l'importo finale a carico della detta parte, tenuto conto della cifra di cui alle rate versate, in ogni caso inferiore a quello iniziale.
Deve quindi ritenersi come l'importo costituente il saldo degli esercizi precedenti, per come riportato nel consuntivo 2019, risulti corretto, in quanto corrispondente alla medesima somma relativa all'anno precedente, decurtata delle cifre non dovute e di quelle accreditate alle conduttrici.
Lo stesso è a dirsi in relazione alle doglianze attoree riferite al box, per come tempestivamente formulate, tenuto conto che la mancata contabilizzazione dell'importo di euro 54,00, versata dal ricorrente, veniva imputato, come da comunicazione dell'Amministratore in data
26 ottobre 2020, alla gestione 2020, per come riportato nella situazione rateale della detta parte e di cui alla missiva in data 2 novembre 2020; inoltre il prodotto consuntivo 2020 risulta riportare la cifra di euro 108,00 quale cifra versata, per come la stessa risulta altresì emergente dalla richiamata comunicazione dell'Amministratore in data 2 novembre 2020.
Deve quindi ritenersi come, pur a fronte della mancata contabilizzazione della somma versata di euro 54,00, per come ammesso dall'amministratore, alcun concreto pregiudizio si sia comunque verificato nei confronti dell'attore, risultando infatti l'importo in oggetto imputato alla gestione successiva e contabilizzato fra le rate versate, come da prodotto consuntivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, la domanda attorea, sulla base degli elementi introdotti in giudizio e delle allegazioni e censure tempestivamente formulate, deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite, tenuto in ogni caso conto del complesso delle ragioni della decisione, vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, così provvede;
I. Rigetta la domanda attrice;
II. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE