TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1375/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1375/2024, trattenuta in decisione sullo status all'esito dell'udienza del 10.09.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno, Via Nazario Sauro, n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Perari e dall'Avv. Maria
AU AN ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei summenzionati difensori ( Email_1
Email_2
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/07/1970, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Martella
e dall'Avv. Valeria Perini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti in Terni, Via Petroni n.
15, presso l'Avv. Martella;
- RESISTENTE -
pagina 1 di 4 Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, status
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.09.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto esponendo: Parte_1
- di aver contratto, in data 1.05.2005, matrimonio con rito concordatario con Controparte_1 in Foligno, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Foligno al n. 21
[...] parte 2 serie A - anno 2005;
- che, dalla loro unione nati i figli: Leonardo, in data 31.07.2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e in data 5.12.2006, diventata maggiorenne in corso di Per_1 causa;
- di essersi separati con sentenza n. 695/2023 del Tribunale di Spoleto pubblicata in data
21.09.2023;
- che dalla data della separazione i coniugi avevano vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra gli stessi.
In detto contesto, ha agito il Ricorrente per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla L. 898/70 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo l'affidamento della figlia (all'epoca della domanda minorenne) ad entrambi i genitori, con revoca Per_1 dell'affidamento ai Servizi Sociali e collocamento prevalente presso il padre;
revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
versamento diretto del mantenimento per la figlia di euro 750,00 mensili;
assegnazione della casa coniugale Per_1 alla moglie, previa intestazione delle utenze in capo alla stessa;
assegno divorzile di euro 650,00 mensili.
Con decreto del 8.10.2024 il Giudice delegato all'istruttoria ha fissato udienza di comparizione delle
Parti davanti a sé al 5.02.2025.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Si è costituita in giudizio la Resistente, la quale non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, resistendo, invece, alle ulteriori domande del Ricorrente.
pagina 2 di 4 In particolare, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sentenza di divorzio con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla stessa, che la abita insieme ai figli;
aumento del contributo paterno per la figlia ad euro 1.000,00 mensili, stante le accresciute esigenze della stessa, oltre al Per_1
100% delle spese straordinarie;
assegno divorzile di euro 1.000,00 mensili.
Mutato il Giudice Istruttore (nuova persona fisica) davanti al quale le parti sono comparse personalmente alla prima udienza, sono stati assunti i provvedimenti temporanei ex art. 473 bis.22
c.p.c. e, su richiesta concorde delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni unicamente in punto di status.
Quindi, con ordinanza del 12.03.2025, il Presidente ritenuta la causa matura sul punto, ha rimesso al
Collegio la decisione in punto di status.
Con successiva ordinanza collegiale la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente per consentire il deposito dell'atto integrale di matrimonio necessario per provvedere sulla domanda di divorzio.
Quindi, è stata fissata, su istanza di parte, una udienza di comparizione delle parti e all'esito dell'udienza del 10.09.2025 la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione in punto di status.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
***
Nulla osta all'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in data
1.05.2005 è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Foligno dell'anno 2005, parte
II, Serie A, atto n. 21 e che il Tribunale di Spoleto ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 695/2023 pubblicata in data 21.09.2023.
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà delle parti di porre fine all'unione matrimoniale, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulle altre questioni di natura accessoria, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, pronunciando unicamente sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 1.05.2005 in Foligno, trascritto nei Registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Foligno al n. 21 parte 2 serie A - anno 2005;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Foligno di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello Stato Civile;
3) Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4) Rimette al definitivo la regolamentazione delle spese di lite.
Spoleto, 10.10.2025
Il Presidente rel.
UD EI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1375/2024, trattenuta in decisione sullo status all'esito dell'udienza del 10.09.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno, Via Nazario Sauro, n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Perari e dall'Avv. Maria
AU AN ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei summenzionati difensori ( Email_1
Email_2
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/07/1970, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Martella
e dall'Avv. Valeria Perini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti in Terni, Via Petroni n.
15, presso l'Avv. Martella;
- RESISTENTE -
pagina 1 di 4 Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, status
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.09.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto esponendo: Parte_1
- di aver contratto, in data 1.05.2005, matrimonio con rito concordatario con Controparte_1 in Foligno, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Foligno al n. 21
[...] parte 2 serie A - anno 2005;
- che, dalla loro unione nati i figli: Leonardo, in data 31.07.2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e in data 5.12.2006, diventata maggiorenne in corso di Per_1 causa;
- di essersi separati con sentenza n. 695/2023 del Tribunale di Spoleto pubblicata in data
21.09.2023;
- che dalla data della separazione i coniugi avevano vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra gli stessi.
In detto contesto, ha agito il Ricorrente per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla L. 898/70 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo l'affidamento della figlia (all'epoca della domanda minorenne) ad entrambi i genitori, con revoca Per_1 dell'affidamento ai Servizi Sociali e collocamento prevalente presso il padre;
revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
versamento diretto del mantenimento per la figlia di euro 750,00 mensili;
assegnazione della casa coniugale Per_1 alla moglie, previa intestazione delle utenze in capo alla stessa;
assegno divorzile di euro 650,00 mensili.
Con decreto del 8.10.2024 il Giudice delegato all'istruttoria ha fissato udienza di comparizione delle
Parti davanti a sé al 5.02.2025.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Si è costituita in giudizio la Resistente, la quale non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, resistendo, invece, alle ulteriori domande del Ricorrente.
pagina 2 di 4 In particolare, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sentenza di divorzio con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla stessa, che la abita insieme ai figli;
aumento del contributo paterno per la figlia ad euro 1.000,00 mensili, stante le accresciute esigenze della stessa, oltre al Per_1
100% delle spese straordinarie;
assegno divorzile di euro 1.000,00 mensili.
Mutato il Giudice Istruttore (nuova persona fisica) davanti al quale le parti sono comparse personalmente alla prima udienza, sono stati assunti i provvedimenti temporanei ex art. 473 bis.22
c.p.c. e, su richiesta concorde delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni unicamente in punto di status.
Quindi, con ordinanza del 12.03.2025, il Presidente ritenuta la causa matura sul punto, ha rimesso al
Collegio la decisione in punto di status.
Con successiva ordinanza collegiale la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente per consentire il deposito dell'atto integrale di matrimonio necessario per provvedere sulla domanda di divorzio.
Quindi, è stata fissata, su istanza di parte, una udienza di comparizione delle parti e all'esito dell'udienza del 10.09.2025 la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione in punto di status.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
***
Nulla osta all'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in data
1.05.2005 è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Foligno dell'anno 2005, parte
II, Serie A, atto n. 21 e che il Tribunale di Spoleto ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 695/2023 pubblicata in data 21.09.2023.
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà delle parti di porre fine all'unione matrimoniale, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulle altre questioni di natura accessoria, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, pronunciando unicamente sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 1.05.2005 in Foligno, trascritto nei Registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Foligno al n. 21 parte 2 serie A - anno 2005;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Foligno di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello Stato Civile;
3) Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4) Rimette al definitivo la regolamentazione delle spese di lite.
Spoleto, 10.10.2025
Il Presidente rel.
UD EI
pagina 4 di 4