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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13859 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 75199/2021
BR IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 75199/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
"come in atti rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Attilio Parte 1
Zimatore, Luigi Carvelli, CE Felerico;
Attore e convenuto in riconvenzionale
CONTRO
Fondo di garanzia Controparte_1 credito cooperativo in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio come in atti dall'avv. Claudio Cardillo;
Convenuto e attore in via riconvenzionale
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2 in persona del suo Procuratore
Speciale p.t., rappresentata e difesa in giudizio come in atti dall'Avv. Giovanni Roveda;
Terzo chiamato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 10 marzo
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La controversia in esame origina dalle vicende concernenti la
[...]
Controparte_4 "), sulle quali, Controparte_3 (di seguito quindi, è opportuno preliminarmente soffermarsi.
La CP_3 è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa nel 2009 e posta in liquidazione con decreto del MEF nel 2011. Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo (di seguito il "Fondo"), odierno convenuto, è subentrato così nei rapporti giuridici di cui essa era titolare.
L'avv. Controparte_4 e, poi, del Parte 1 ha assunto il mandato difensivo prima della rilevano le seguenti. Fondo in diverse cause civili. Tra di esse, nella controversia in esame,
L'odierno attore ha difeso il Fondo nel giudizio - Tribunale di Cosenza R.G. 857/2012 - instaurato dall'avv. Iannotta, ex Direttore Generale della avente a oggetto Controparte 4 la domanda di risarcimento dei danni e l'ammissione al passivo di importi asseritamente a lui spettanti in conseguenza di licenziamento, per un importo totale di euro 573.000,00.
La sentenza ha accolto solo parzialmente le pretese dell'avv. Iannotta che, quindi, ha proposto impugnazione contro di essa. La procedura, difesa dall'odierno attore, si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale, con il quale ha impugnato l'ammissione al passivo di alcuni crediti professionali e ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la determinazione del Commissario Liquidatore della Procedura di riduzione dei compensi professionali richiesti dall'avv. Iannotta nella misura del 20%.
La Corte d'Appello di Catanzaro -con sent. n. 1961/2017, R.G. 894/2016- ha rigettato le domande proposte dall'appellante e, al contempo, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale perché tardivo.
L'odierno attore ha difeso il Fondo anche nel giudizio Tribunale di Cosenza R.G.
2702/2011 promosso nei confronti degli ex amministratori e sindaci della società. In quell'occasione, sono state proposte due domande, una di risarcimento dei danni per violazione delle norme sull'erogazione del credito e una di regresso, relativa alla restituzione da parte dei convenuti della sanzione irrogata dalla CA d'Italia e pagata dalla [...]
CP 4 in qualità di obbligato solidale.
Il Tribunale ha accolto le richieste di risarcimento, condannando i convenuti al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di euro 9.799.905,13, oltre interessi e spese legali. La domanda di regresso, invece, è stata rigettata perché "il dedotto pagamento delle sanzioni, di cui si chiede la ripetizione e il cui riscontro costituisce presupposto necessario per l'accoglimento dell'azione di regresso è stato contestato da tutti i convenuti e non è stato in alcun modo provato. Parte attrice non ha prodotto documentazione idonea allo scopo, né ha altrimenti dimostrato l'assunto esborso".
I soccombenti hanno proposto appello e, dunque, il Fondo di Garanzia ha conferito all'odierno attore mandato a costituirsi nel relativo giudizio - pendente dinanzi alla Corte
d'Appello di Catanzaro R.G. n. 1379/2017 - del valore di euro 10.489.905,13, al fine di resistere all'impugnazione avversaria e proporre appello incidentale in merito alla domanda di regresso non accolta in primo grado.
Nella fase introduttiva del giudizio di appello l'odierno attore ha ottenuto il rigetto dell'inibitoria richiesta dagli appellanti, ma, ciononostante, la sentenza di condanna n.
239/2017 non è stata posta in esecuzione.
Il Fondo, in pendenza del giudizio d'appello, ha concluso degli accordi transattivi con i sig.ri Parte_2 e Per 1 cioè due dei condebitori condannati in solido in primo grado, per un importo complessivo di euro 40.000,00 ciascuno.
In esecuzione di detti accordi, i due condebitori hanno rinunciato al giudizio di impugnazione, informando gli altri appellanti dell'avvenuta definizione della questione in via transattiva. Di conseguenza, gli altri soggetti condannati dalla sentenza n. 239/2017 hanno dichiarato di voler profittare, ex art. 1304 c.c., delle medesime condizioni economiche applicate ai sig.ri Parte 2 e Per 1 così aggravando la sproporzione tra le condanne ottenute dal Fondo in primo grado e quanto effettivamente da esso riscosso.
La sentenza d'appello ha, dunque, dichiarato la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, rigettato l'appello principale e quelli incidentali, rigettando l'appello incidentale proposto dall'avv. Parte 1 anche con riferimento alla domanda di regresso riproposta.
Dal 2020 in poi, il Fondo ha avanzato alcune censure all'operato dell'avv. Parte 1
,
lamentando l'inesatto adempimento delle prestazioni eseguite e, di conseguenza, non ha più corrisposto né i compensi a lui dovuti, né il compenso spettante al collega domiciliatario che, infatti, è stato pagato dall'odierno attore. L'avv. Parte 1 quindi, con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto و
l'accertamento in ordine all'esatto adempimento contrattuale di tutte le prestazioni professionali da lui eseguite e, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo spettante e alla restituzione dell'importo pagato al collega domiciliatario. Egli ha, altresì, domandato il risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione per essere stato screditato professionalmente presso un organo composto da soggetti altamente qualificati e operanti nel medesimo ambito di attività in cui egli esercita la professione. In particolare, di seguito le domande dell'odierno attore: “i) in via principale, accertare e dichiarare l'esatto adempimento contrattuale di tutte le prestazioni professionali a carico dell'attore e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento dell'importo di euro
46.310,70, oltre accessori e interessi dal di del dovuto fino al soddisfo, a titolo di corrispettivo spettante all'attore per le prestazioni eseguite in favore del Fondo di Garanzia, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che verrà determinato di giustizia;
alla restituzione dell'importo di euro 4.658,18 oltre accessori e interessi dal di del dovuto fino al soddisfo, versato dall'attore a titolo di corrispettivo in favore dell'avv. Massimo Cundari, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che verrà determinato di giustizia;
ii) sempre in via principale, accertare e dichiarare la lesione della reputazione dell'attore da parte del
Fondo di Garanzia in persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, condannare il Fondo di Garanzia al risarcimento del danno di immagine e reputazionale patito dall'attore, da quantificarsi in via equitativa dall'Ill. Giudice adito ai sensi dell'art. 1226 c.c.; iii) in ogni caso, con vittoria di onorari e spese, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%".
Il Fondo, tempestivamente costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte dell'avv. Parte 1 e ha così و
concluso: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta
(...):1) in via principale:
1.a) accertare e dichiarare: - il negligente adempimento del prof.
Parte_1 al mandato professionale conferitogli dal Fondo e la legittimità della revoca di detto mandato;
per l'effetto: - la perdita del diritto del prof. Parte 1 alla percezione dei compensi relativi al giudizio R.G. n. 608/2014 con conseguente rigetto della domanda avversaria quanto al pagamento dei compensi residui relativi a detto giudizio R.G. n.
608/2014 e oggetto del preavviso di parcella n. 402 del 15.11.2017, pari a complessivi €
3.545,66; la perdita del diritto del prof. Parte 1 alla percezione di parte dei compensi
-
proporzionale al valore (€ 690.000,00) della domanda di regresso rigettata, nell'ambito dell'azione di responsabilità di cui in parte narrativa, per negligenza esclusivamente imputabile al medesimo;
1.b) rigettare la domanda avversaria di risarcimento del danno all'immagine e reputazionale, perché infondata in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale:
- 2.a) condannare il prof. Parte 1 a restituire al Fondo convenuto i compensi dal medesimo incassati relativi all'attività svolta nel giudizio R.G. 608/2014 per € 7.453,57 di cui alla fattura n. 178/2017 in data 11.9.2017 (pagata dal Fondo in pari data), oltre alla relativa ritenuta di acconto, corrisposta dal Fondo e pari ad € 1.209,13, per la complessiva somma di
€ 8.662,70, oltre interessi legali dal 12.9.2017; 2.b) condannare il prof. Parte 1
- a restituire al Fondo convenuto la quota parte dei costi complessivamente sostenuti dal Fondo per compensi relativi all'attività svolta in relazione all'azione di responsabilità di cui in parte narrativa proporzionale al valore di € 690.000,00 della nota domanda di regresso e quantificata in € 4.200,00, oltre interessi legali;
- 2.c) accertare e dichiarare che per effetto del primo dei comportamenti negligenti e/o omissivi posti in essere dal prof. Parte 1 illustrato e documentato in parte narrativa, il Fondo ha subito un danno quantificabile in €
227.670,52 e disporre la compensazione parziale di tale credito con i controcrediti oggetto della domanda avversaria di pagamento per complessivi € 48.174,38, con conseguente condanna del prof. Parte 1 al pagamento, a titolo risarcitorio, al Fondo, della somma residuante dopo detta compensazione parziale, pari ad € 179.496,14, oltre interessi legali;
3) in via riconvenzionale subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda avanzata sub 2.c), condannare parte attrice al risarcimento dei danni cagionati al
Fondo, nella misura determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c. e comunque non inferiore ad € 150.000,00 e disporre la compensazione parziale di tale credito risarcitorio con i controcrediti oggetto della domanda avversaria di pagamento per complessivi € 48.174,38, con conseguente condanna del prof. Parte 1 al pagamento, a titolo risarcitorio, al
Fondo, della somma residuante dopo detta compensazione parziale, pari ad € 101.825,62, oltre interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e Cassa
Avvocati e rimborso forfetario delle spese generali".
In considerazione della domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dal convenuto,
l'attore ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione.
Quest'ultima, costituitasi, ha concluso nel senso di: "1. respingere le domande proposte contro il Prof. Avv. Parte 1 e conseguentemente respingere la domanda di manleva proposta contro Controparte_2
2. Respingere la domanda proposta dal Prof. Avv.
Parte_1
contro
Controparte 2 perché infondata e perché la garanzia assicurativa non opera in relazione alle domande proposte nel presente giudizio anche per inoperatività della garanzia assicurativa per conoscenza pregressa.
3. Con integrale rifusione di spese competenze di causa".
Con specifico riguardo alla ritenuta inoperatività della garanzia, l'assicurazione ritiene che l'avv. Parte 1 avrebbe omesso di comunicare il rischio giudiziale all'atto di stipulare la polizza assicurativa (sia il 23 luglio 2020, che il 15 luglio 2021). Secondo la terza chiamata, infatti, le plurime e circostanziate contestazioni ricevute dal Fondo, per le modalità in cui si sono svolte e per il loro esito, costituivano richieste risarcitorie e, in ogni caso, potevano essere considerate quale possibile origine di una futura richiesta di risarcimento dei danni. L'assicurazione evidenzia, altresì, che, in ogni caso, la richiesta del Fondo di restituzione dei compensi già erogati all'avv. esulerebbe dal contenuto della garanzia assicurativa Parte 1
prestata.
*****
Alla luce delle conclusioni indicate, è opportuno evidenziare preliminarmente che la prima domanda proposta dal Fondo in via riconvenzionale va qualificata come domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Il diritto ai compensi professionali trova titolo, infatti, nel contratto di prestazione d'opera professionale, che non viene automaticamente meno in conseguenza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dell'obbligo assunto dall'avvocato, a tal fine richiedendosi la risoluzione del contratto, che è pronuncia costitutiva, non dichiarativa, subordinata alla domanda della parte e alla valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento (ex artt.
1453, 1455 c.c.), salvo il rimedio preventivo dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.)
(v., da ultimo, Cass. civ. n. 2471/2024).
La domanda di risoluzione, peraltro, non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di risarcimento poiché distinta e autonoma, quanto a presupposti ed effetti.
Nel merito, il Fondo ha indicato gli inadempimenti che sarebbero imputabili alla negligenza dell'avv. Parte 1
وInnanzitutto, la dedotta negligenza dell'avv. Parte 1 il quale non avrebbe prodotto la documentazione idonea a comprovare il pagamento da parte della Controparte_4 della sanzione irrogata dalla CA d'Italia pari a euro 690.000,00 che avrebbe determinato il rigetto della domanda di regresso (nel giudizio R.G. n. 2702/2011).
In secondo luogo, la tardiva proposizione dell'appello incidentale su menzionato (nel giudizio R.G. 894/2016), dichiarato inammissibile perché tardivo.
In terzo luogo, il mancato aggiornamento delle visure patrimoniali degli ex esponenti aziendali, che il Fondo avrebbe richiesto da maggio del 2018 al fine di valutare l'opportunità di ridurre il petitum della domanda risarcitoria a una somma che rappresentasse l'ammontare del valore complessivo dei cespiti immobiliari di proprietà dei convenuti, sui quali il Fondo avrebbe potuto concretamente e fruttuosamente soddisfarsi. L'eventuale riduzione del petitum avrebbe consentito, altresì, di evitare l'elevata imposizione fiscale prevista per la registrazione della sentenza di condanna, pari a euro 313.960,50, poi liquidati dall'Agenzia delle Entrate e pagati dal Fondo.
Infine, il parere favorevole fornito dall'avv. Parte 1 in ordine all'eventuale conclusione di accordi transattivi con i condannati in solido. A. Sull'esatto adempimento contrattuale da parte dell'avv. Parte 1 di tutte le prestazioni professionali da lui dovute e sulla sua eventuale responsabilità professionale.
È opportuno esaminare singolarmente le censure mosse dal Fondo alle prestazioni professionali eseguite dall'odierno attore, alla luce di tutto quanto emerso nel corso del processo, della documentazione prodotta dalle parti, nonché in virtù delle allegazioni e dei fatti non contestati. 1. La dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale perché tardivo.
Si ritiene sussistente l'inesatto adempimento della prestazione da parte dell'avv.
Parte 1
Egli, per sua stessa ammissione (cfr. lettera del 31.1.2020), ha depositato l'appello incidentale oltre il termine, in quanto è stata presa a riferimento non l'udienza indicata in citazione, bensì l'udienza per come differita.
Tuttavia, si esclude la responsabilità professionale dell'odierno attore per difetto di prova in ordine alla sussistenza del danno e del nesso di causalità.
L'inadempimento, infatti, è solo uno degli elementi che compongono il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno. Esso connota la condotta causativa del danno in termini di disvalore, in quanto violativa dell'obbligo contrattualmente assunto, e dunque idonea a costituire criterio di imputazione soggettiva del danno, ma non coincide certo con il danno risarcibile (i.e. danno-conseguenza). Ancor prima, l'inadempimento non vale di per sé a dimostrare nemmeno l'esistenza di un evento di danno, ossia della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato.
Il danno è legato alla condotta dal nesso di causalità materiale ma da essa naturalisticamente distinto, come dimostra l'art. 1227, co. 1, c.c., che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno-evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore.
Nelle obbligazioni di dare o facere non professionale il danno evento può considerarsi provato già dall'inadempimento, poiché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto. Invece, nelle obbligazioni di diligenza professionale (qual è quella per cui è causa), dove l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità e imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale, ossia della prova, e non solo su quello strutturale, perché il danno- evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (v. Cass. civ. nn. 28991-28992/2019). Il diritto al risarcimento sorge poi solo in presenza di un danno-conseguenza, distinto a sua volta dal danno-evento e a esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 c.c.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici (v. Cass. civ. n. 25112/2017; n.
16803/2018; n. 33466/2022).
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente” (Cass. civ. n. 10966/2004; n. 34787/2022), con la conseguenza che “la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce a escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale e il risultato derivatone" (V., ex multis, Cass. civ. n. 11901/2002; n. 9917/2010; n.
22376/2012; n. 2638/2013; n. 1984/2016; n. 25112/2017; n. 13873/2020; n. 4655/2021; n.
33466/2022).
Nella fattispecie in esame il Fondo ha provato l'inadempimento, ma non il nesso di causalità, né il danno. Esso si è limitato ad affermare che l'inammissibilità dell'appello incidentale ha impedito il suo esame da parte della Corte di Appello, con conseguente perdita della chance di accoglimento, senza null'altro aggiungere. 2. Le mancate indagini patrimoniali e la conseguente mancata riduzione del petitum della domanda risarcitoria, anche ai fini del pagamento di una minore imposta di registro prevista per la registrazione della sentenza di condanna.
Per tale profilo, deve escludersi l'inadempimento e, di conseguenza, la responsabilità dell'avv. Parte 1 per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, dirimente in tal senso è la conclusione degli accordi transattivi tra il Fondo e alcuni dei condebitori in solido.
La transazione è un contratto, come tale espressione della libera volontà delle parti, il cui equilibrio originario è sindacabile dal giudice solo in presenza di situazioni patologiche che qui non ricorrono e che neppure sono allegate.
Nel caso di specie il Fondo era ben consapevole dell'ingente importo a titolo di risarcimento danni liquidato in suo favore, del pagamento dell'elevata imposta di registro (non contestato dall'odierno attore e, anzi, dal medesimo confermato nella lettera del 31.1.2020) e, altresì, della potenziale operatività dell'art. 1304 c.c. e del relativo effetto estintivo.
Ciononostante, esso ha deciso di concludere le transazioni menzionate per un importo pari a euro 40.000,00 per ciascun condebitore.
In secondo luogo, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie, non vi sono elementi per ritenere con ragionevole certezza che il Fondo avrebbe ridotto il petitum della domanda, poiché le richieste di indagini patrimoniali risultano genericamente individuate e meramente eventuali;
tale conclusione è confortata dalla circostanza che tali indagini sono state in parte svolte e che il Fondo ben avrebbe potuto chiedere all'avv. Parte 1 di ridurre effettivamente il petitum della domanda. L'odierno attore, infatti, ha evidenziato al Fondo
l'opportunità di svolgere ispezioni patrimoniali con riguardo a tutti i soggetti condannati in solido, al fine di porre in esecuzione fruttuosamente la sentenza di condanna. Il Fondo ha accolto il consiglio, chiedendo al difensore di svolgere le necessarie indagini patrimoniali e, in particolare immobiliari, (non quelle bancarie), che sono state poi effettuate e comunicate.
Il Fondo è anche rimasto inerte nel porre in esecuzione la sentenza di condanna.
Vero che la procura alle liti prodotta in atti, relativa al giudizio di appello, si estendeva anche alle azioni cautelari ed esecutive, ma dal mandato difensivo non discende in capo all'avvocato alcun obbligo automatico di procedere in via esecutiva. Il concreto esperimento dell'azione esecutiva, infatti, dipende dagli accordi tra l'avvocato e il cliente nel caso di specie, risulta che l'avv. Parte 1 (nel maggio 2018) ha chiesto al Fondo di conoscere le sue intenzioni in proposito, ma non risulta alcuna risposta;
nessun profilo di negligenza è pertanto ravvisabile nella condotta del Parte 1 3. Il parere favorevole fornito dall'avv. Parte 1 in ordine all'eventuale conclusione
di accordi transattivi con i condannati in solido.
Si esclude l'inadempimento e, di conseguenza, la responsabilità dell'avv. Parte 1 perché la valutazione favorevole da lui espressa era circoscritta ai termini economici dell'offerta, in rapporto all'esito delle indagini immobiliari.
L'effettiva conclusione delle transazioni è stata, per il resto, una scelta riconducibile alla libera volontà del Fondo come su detto. Cont giudizio, egli stesso afferma che "la prova che la ha sostenuto gli oneri relativi alle sanzioni pecuniarie inflitte ai disciolti organi amministrativi e di direzione è data da quanto attestato nella Relazione dei Commissari Straordinari prodotta in primo grado" (cfr.
Relazione prodotta in atti, doc. n. 26 fasc. Parte 1 ).
Con specifico riguardo alla domanda di regresso, risulta dalla sentenza di primo grado che il
Tribunale di Cosenza rigettava la domanda perché "il dedotto pagamento delle sanzioni, di cui si chiede la ripetizione e il cui riscontro costituisce presupposto necessario per l'accoglimento dell'azione di regresso è stato contestato da tutti i convenuti e non è stato in alcun modo provato. Parte attrice non ha prodotto documentazione idonea allo scopo, né ha altrimenti dimostrato l'assunto esborso" (cfr. sent. del Tribunale di Cosenza n. 239/2017, doc. n. 4 di cui in citazione).
La mancata prova dell'esborso da parte della Controparte 4 è stata rilevata, altresì, dalla
Corte d'Appello di Catanzaro (cfr. sentenza n. 616/2022, doc. n. 25 in atti) che ha rigettato l'appello incidentale proposto dall'avv. Parte 1 perché "pur emergendo dall'allegato 9 al fascicolo della parte attrice di primo grado il quantum delle sanzioni, non appare sufficiente a provare l'avvenuto pagamento quanto contenuto nell'allegato 15" (i.e. la Relazione dei
Commissari straordinari).
Tuttavia, si ritiene che la valutazione della Corte d'Appello, che ha confermato le conclusioni del giudice di primo grado, fosse espressione di un giudizio discrezionale -e opinabile- residuando una ragionevole probabilità che un altro giudice avrebbe semmai ritenuto sufficiente la citata relazione a provare l'avvenuto pagamento.
Né l'odierno convenuto ha allegato, né tantomeno provato, di aver fornito all'avv.
Parte 1 ulteriore documentazione da produrre in quel giudizio relativa all'avvenuto pagamento, maggiormente probante e suggestiva di un esito della lite più favorevole per l'odierna convenuta.
L'odierno attore, pertanto, ha correttamente prodotto il documento attestante il pagamento, ma la Corte d'Appello, secondo una propria valutazione discrezionale, lo ha ritenuto inidoneo a fornire la relativa prova.
وDifettando profili di responsabilità addebitabili al Parte 1 la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'odierno convenuto deve essere rigettata.
In forza dei rilievi che precedono deve conclusivamente rilevarsi che l'avv. Parte 1 non ha correttamente adempiuto alle prestazioni da lui dovute limitatamente alla dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale perché tardivo. Operando una valutazione complessiva del lavoro da lui svolto (la ridotta ammissione al passivo dell'avv. Iannotta, la favorevole sentenza di condanna al risarcimento dei danni ottenuta, il rigetto dell'inibitoria, l'inerzia del Fondo nell'agire in via esecutiva), si esclude tuttavia che nel caso di specie sia integrato il requisito della gravità di cui all'art. 1455 c.c., presupposto necessario per risolvere il contratto per inadempimento, con conseguente rigetto della relativa domanda riconvenzionale proposta.
L'inesatto adempimento delle prestazioni rileva, semmai, ai fini della riduzione del quantum richiesto dall'odierno attore.
In particolare, si esclude che all'odierno attore vada liquidato il seguente compenso:
Euro 2.794,50 relativi al giudizio R.G. 608/2014 in cui l'appello incidentale innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.
Si ritengono spettanti, invece, i compensi che seguono, da liquidarsi nella misura richiesta dall'attore perché congrui con riferimento a quanto liquidabile in applicazione della tariffa vigente al momento della conclusione dei rispettivi giudizi:
Euro 15.997,65, oltre accessori, relativi al giudizio R.G. 894/2016 presso la Corte
d'Appello di Catanzaro per l'ammissione al passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Euro 9.004,50, oltre accessori, relativi al giudizio R.G. 2062/2018 di opposizione al passivo svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione;
Euro 18.514,05 relativi al giudizio R.G. 1379/2017 svoltosi con il patrocinio dell'avv. Parte 1 innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, in cui veniva rigettato l'appello incidentale con cui si riproponeva la domanda di regresso, definito con sentenza n.
616/2022 (cfr. doc. n. 25 fasc. Parte 1 ).
L'odierno attore è creditore, altresì, di euro 4.658,18, oltre accessori, da lui pagati al collega domiciliatario e oggetto di obbligazione restitutoria (cfr. doc. n. 23 in atti).
La domanda di manleva proposta contro la compagnia assicurativa resta assorbita.
B. Domanda di risarcimento del danno all'immagine e reputazionale proposta dall'odierno attore.
La domanda va rigettata per difetto di prova in ordine all'effettiva sussistenza di un danno-
conseguenza.
La responsabilità aquiliana ha una funzione riparatoria e compensativa e, quindi, di regola, serve a ricollocare il danneggiato nella stessa curva di indifferenza in cui egli si sarebbe trovato se non ci fosse stato l'illecito. Oggetto del risarcimento, pertanto, non è la lesione in quanto tale, ma le conseguenze negative – patrimoniali ex art. 2043 c.c. o non patrimoniali ex art. 2059 c.c. - derivate dall'evento lesivo. Essa richiede la verificazione sia del danno-evento,
cioè l'ingiusta lesione dell'interesse giuridicamente rilevante, sia il danno-conseguenza.
L'esistenza di queste due tipologie di danno è confermata, come già detto, dall'esistenza di due rapporti di causalità nell'ambito struttura dell'illecito aquiliano: la c.d. causalità materiale tra condotta e danno-evento; la c.d. causalità giuridica tra danno-evento e danno-conseguenza, ciò che esclude l'ammissibilità del danno in re ipsa, cioè del danno-evento in sé e per sé considerato.
Nel caso in esame, l'avv. Parte 1 si è limitato a rilevare di essere stato screditato professionalmente presso un organo composto da soggetti altamente qualificati e operanti nel medesimo ambito di attività in cui egli esercita la professione. Egli, però, null'altro ha aggiunto e, soprattutto, non ha indicato in modo specifico né il danno-conseguenza in ipotesi da lui subito, né elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti da cui desumere la natura e l'entità del danno sofferto e la sussistenza del necessario nesso di causalità con la condotta in ipotesi colposa della convenuta.
Spese di lite secondo soccombenza, liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai parametri di cui al dm. N. 55/2014 come aggiornato, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile e con applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase istruttoria liquidata secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
Condanna il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte 1 del compenso di complessivi € 43.516,2 oltre accessori di legge, nonché dell'importo di € 4.658,18, oltre interessi legali dal dovuto al saldo sull'importo complessivamente dovuto;
rigetta le domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
la domanda di manleva proposta
contro
Controparte_2 resta assorbita;
condanna il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore di Parte 1
[...] in € 518,00 di spese ed € 4.237,00 per compensi oltre accessori di legge e in favore di Controparte 2 in € 4.237,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma 8 ottobre 2025.
Il Giudice
W. ER 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4. Il rigetto della domanda di regresso.
Si esclude l'inesatto adempimento della prestazione da parte dell'avv. Parte 1 e, di conseguenza, si rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'odierno convenuto.
È opportuno evidenziare, innanzitutto, che l'avv. Parte 1 non ha contestato l'effettivo
Controparte 4 , tanto che, nell'odierno pagamento delle sanzioni pecuniarie da parte della
BR IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 75199/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
"come in atti rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Attilio Parte 1
Zimatore, Luigi Carvelli, CE Felerico;
Attore e convenuto in riconvenzionale
CONTRO
Fondo di garanzia Controparte_1 credito cooperativo in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio come in atti dall'avv. Claudio Cardillo;
Convenuto e attore in via riconvenzionale
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2 in persona del suo Procuratore
Speciale p.t., rappresentata e difesa in giudizio come in atti dall'Avv. Giovanni Roveda;
Terzo chiamato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 10 marzo
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La controversia in esame origina dalle vicende concernenti la
[...]
Controparte_4 "), sulle quali, Controparte_3 (di seguito quindi, è opportuno preliminarmente soffermarsi.
La CP_3 è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa nel 2009 e posta in liquidazione con decreto del MEF nel 2011. Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo (di seguito il "Fondo"), odierno convenuto, è subentrato così nei rapporti giuridici di cui essa era titolare.
L'avv. Controparte_4 e, poi, del Parte 1 ha assunto il mandato difensivo prima della rilevano le seguenti. Fondo in diverse cause civili. Tra di esse, nella controversia in esame,
L'odierno attore ha difeso il Fondo nel giudizio - Tribunale di Cosenza R.G. 857/2012 - instaurato dall'avv. Iannotta, ex Direttore Generale della avente a oggetto Controparte 4 la domanda di risarcimento dei danni e l'ammissione al passivo di importi asseritamente a lui spettanti in conseguenza di licenziamento, per un importo totale di euro 573.000,00.
La sentenza ha accolto solo parzialmente le pretese dell'avv. Iannotta che, quindi, ha proposto impugnazione contro di essa. La procedura, difesa dall'odierno attore, si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale, con il quale ha impugnato l'ammissione al passivo di alcuni crediti professionali e ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la determinazione del Commissario Liquidatore della Procedura di riduzione dei compensi professionali richiesti dall'avv. Iannotta nella misura del 20%.
La Corte d'Appello di Catanzaro -con sent. n. 1961/2017, R.G. 894/2016- ha rigettato le domande proposte dall'appellante e, al contempo, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale perché tardivo.
L'odierno attore ha difeso il Fondo anche nel giudizio Tribunale di Cosenza R.G.
2702/2011 promosso nei confronti degli ex amministratori e sindaci della società. In quell'occasione, sono state proposte due domande, una di risarcimento dei danni per violazione delle norme sull'erogazione del credito e una di regresso, relativa alla restituzione da parte dei convenuti della sanzione irrogata dalla CA d'Italia e pagata dalla [...]
CP 4 in qualità di obbligato solidale.
Il Tribunale ha accolto le richieste di risarcimento, condannando i convenuti al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di euro 9.799.905,13, oltre interessi e spese legali. La domanda di regresso, invece, è stata rigettata perché "il dedotto pagamento delle sanzioni, di cui si chiede la ripetizione e il cui riscontro costituisce presupposto necessario per l'accoglimento dell'azione di regresso è stato contestato da tutti i convenuti e non è stato in alcun modo provato. Parte attrice non ha prodotto documentazione idonea allo scopo, né ha altrimenti dimostrato l'assunto esborso".
I soccombenti hanno proposto appello e, dunque, il Fondo di Garanzia ha conferito all'odierno attore mandato a costituirsi nel relativo giudizio - pendente dinanzi alla Corte
d'Appello di Catanzaro R.G. n. 1379/2017 - del valore di euro 10.489.905,13, al fine di resistere all'impugnazione avversaria e proporre appello incidentale in merito alla domanda di regresso non accolta in primo grado.
Nella fase introduttiva del giudizio di appello l'odierno attore ha ottenuto il rigetto dell'inibitoria richiesta dagli appellanti, ma, ciononostante, la sentenza di condanna n.
239/2017 non è stata posta in esecuzione.
Il Fondo, in pendenza del giudizio d'appello, ha concluso degli accordi transattivi con i sig.ri Parte_2 e Per 1 cioè due dei condebitori condannati in solido in primo grado, per un importo complessivo di euro 40.000,00 ciascuno.
In esecuzione di detti accordi, i due condebitori hanno rinunciato al giudizio di impugnazione, informando gli altri appellanti dell'avvenuta definizione della questione in via transattiva. Di conseguenza, gli altri soggetti condannati dalla sentenza n. 239/2017 hanno dichiarato di voler profittare, ex art. 1304 c.c., delle medesime condizioni economiche applicate ai sig.ri Parte 2 e Per 1 così aggravando la sproporzione tra le condanne ottenute dal Fondo in primo grado e quanto effettivamente da esso riscosso.
La sentenza d'appello ha, dunque, dichiarato la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, rigettato l'appello principale e quelli incidentali, rigettando l'appello incidentale proposto dall'avv. Parte 1 anche con riferimento alla domanda di regresso riproposta.
Dal 2020 in poi, il Fondo ha avanzato alcune censure all'operato dell'avv. Parte 1
,
lamentando l'inesatto adempimento delle prestazioni eseguite e, di conseguenza, non ha più corrisposto né i compensi a lui dovuti, né il compenso spettante al collega domiciliatario che, infatti, è stato pagato dall'odierno attore. L'avv. Parte 1 quindi, con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto و
l'accertamento in ordine all'esatto adempimento contrattuale di tutte le prestazioni professionali da lui eseguite e, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo spettante e alla restituzione dell'importo pagato al collega domiciliatario. Egli ha, altresì, domandato il risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione per essere stato screditato professionalmente presso un organo composto da soggetti altamente qualificati e operanti nel medesimo ambito di attività in cui egli esercita la professione. In particolare, di seguito le domande dell'odierno attore: “i) in via principale, accertare e dichiarare l'esatto adempimento contrattuale di tutte le prestazioni professionali a carico dell'attore e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento dell'importo di euro
46.310,70, oltre accessori e interessi dal di del dovuto fino al soddisfo, a titolo di corrispettivo spettante all'attore per le prestazioni eseguite in favore del Fondo di Garanzia, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che verrà determinato di giustizia;
alla restituzione dell'importo di euro 4.658,18 oltre accessori e interessi dal di del dovuto fino al soddisfo, versato dall'attore a titolo di corrispettivo in favore dell'avv. Massimo Cundari, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che verrà determinato di giustizia;
ii) sempre in via principale, accertare e dichiarare la lesione della reputazione dell'attore da parte del
Fondo di Garanzia in persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, condannare il Fondo di Garanzia al risarcimento del danno di immagine e reputazionale patito dall'attore, da quantificarsi in via equitativa dall'Ill. Giudice adito ai sensi dell'art. 1226 c.c.; iii) in ogni caso, con vittoria di onorari e spese, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%".
Il Fondo, tempestivamente costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte dell'avv. Parte 1 e ha così و
concluso: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta
(...):1) in via principale:
1.a) accertare e dichiarare: - il negligente adempimento del prof.
Parte_1 al mandato professionale conferitogli dal Fondo e la legittimità della revoca di detto mandato;
per l'effetto: - la perdita del diritto del prof. Parte 1 alla percezione dei compensi relativi al giudizio R.G. n. 608/2014 con conseguente rigetto della domanda avversaria quanto al pagamento dei compensi residui relativi a detto giudizio R.G. n.
608/2014 e oggetto del preavviso di parcella n. 402 del 15.11.2017, pari a complessivi €
3.545,66; la perdita del diritto del prof. Parte 1 alla percezione di parte dei compensi
-
proporzionale al valore (€ 690.000,00) della domanda di regresso rigettata, nell'ambito dell'azione di responsabilità di cui in parte narrativa, per negligenza esclusivamente imputabile al medesimo;
1.b) rigettare la domanda avversaria di risarcimento del danno all'immagine e reputazionale, perché infondata in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale:
- 2.a) condannare il prof. Parte 1 a restituire al Fondo convenuto i compensi dal medesimo incassati relativi all'attività svolta nel giudizio R.G. 608/2014 per € 7.453,57 di cui alla fattura n. 178/2017 in data 11.9.2017 (pagata dal Fondo in pari data), oltre alla relativa ritenuta di acconto, corrisposta dal Fondo e pari ad € 1.209,13, per la complessiva somma di
€ 8.662,70, oltre interessi legali dal 12.9.2017; 2.b) condannare il prof. Parte 1
- a restituire al Fondo convenuto la quota parte dei costi complessivamente sostenuti dal Fondo per compensi relativi all'attività svolta in relazione all'azione di responsabilità di cui in parte narrativa proporzionale al valore di € 690.000,00 della nota domanda di regresso e quantificata in € 4.200,00, oltre interessi legali;
- 2.c) accertare e dichiarare che per effetto del primo dei comportamenti negligenti e/o omissivi posti in essere dal prof. Parte 1 illustrato e documentato in parte narrativa, il Fondo ha subito un danno quantificabile in €
227.670,52 e disporre la compensazione parziale di tale credito con i controcrediti oggetto della domanda avversaria di pagamento per complessivi € 48.174,38, con conseguente condanna del prof. Parte 1 al pagamento, a titolo risarcitorio, al Fondo, della somma residuante dopo detta compensazione parziale, pari ad € 179.496,14, oltre interessi legali;
3) in via riconvenzionale subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda avanzata sub 2.c), condannare parte attrice al risarcimento dei danni cagionati al
Fondo, nella misura determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c. e comunque non inferiore ad € 150.000,00 e disporre la compensazione parziale di tale credito risarcitorio con i controcrediti oggetto della domanda avversaria di pagamento per complessivi € 48.174,38, con conseguente condanna del prof. Parte 1 al pagamento, a titolo risarcitorio, al
Fondo, della somma residuante dopo detta compensazione parziale, pari ad € 101.825,62, oltre interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e Cassa
Avvocati e rimborso forfetario delle spese generali".
In considerazione della domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dal convenuto,
l'attore ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione.
Quest'ultima, costituitasi, ha concluso nel senso di: "1. respingere le domande proposte contro il Prof. Avv. Parte 1 e conseguentemente respingere la domanda di manleva proposta contro Controparte_2
2. Respingere la domanda proposta dal Prof. Avv.
Parte_1
contro
Controparte 2 perché infondata e perché la garanzia assicurativa non opera in relazione alle domande proposte nel presente giudizio anche per inoperatività della garanzia assicurativa per conoscenza pregressa.
3. Con integrale rifusione di spese competenze di causa".
Con specifico riguardo alla ritenuta inoperatività della garanzia, l'assicurazione ritiene che l'avv. Parte 1 avrebbe omesso di comunicare il rischio giudiziale all'atto di stipulare la polizza assicurativa (sia il 23 luglio 2020, che il 15 luglio 2021). Secondo la terza chiamata, infatti, le plurime e circostanziate contestazioni ricevute dal Fondo, per le modalità in cui si sono svolte e per il loro esito, costituivano richieste risarcitorie e, in ogni caso, potevano essere considerate quale possibile origine di una futura richiesta di risarcimento dei danni. L'assicurazione evidenzia, altresì, che, in ogni caso, la richiesta del Fondo di restituzione dei compensi già erogati all'avv. esulerebbe dal contenuto della garanzia assicurativa Parte 1
prestata.
*****
Alla luce delle conclusioni indicate, è opportuno evidenziare preliminarmente che la prima domanda proposta dal Fondo in via riconvenzionale va qualificata come domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Il diritto ai compensi professionali trova titolo, infatti, nel contratto di prestazione d'opera professionale, che non viene automaticamente meno in conseguenza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dell'obbligo assunto dall'avvocato, a tal fine richiedendosi la risoluzione del contratto, che è pronuncia costitutiva, non dichiarativa, subordinata alla domanda della parte e alla valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento (ex artt.
1453, 1455 c.c.), salvo il rimedio preventivo dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.)
(v., da ultimo, Cass. civ. n. 2471/2024).
La domanda di risoluzione, peraltro, non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di risarcimento poiché distinta e autonoma, quanto a presupposti ed effetti.
Nel merito, il Fondo ha indicato gli inadempimenti che sarebbero imputabili alla negligenza dell'avv. Parte 1
وInnanzitutto, la dedotta negligenza dell'avv. Parte 1 il quale non avrebbe prodotto la documentazione idonea a comprovare il pagamento da parte della Controparte_4 della sanzione irrogata dalla CA d'Italia pari a euro 690.000,00 che avrebbe determinato il rigetto della domanda di regresso (nel giudizio R.G. n. 2702/2011).
In secondo luogo, la tardiva proposizione dell'appello incidentale su menzionato (nel giudizio R.G. 894/2016), dichiarato inammissibile perché tardivo.
In terzo luogo, il mancato aggiornamento delle visure patrimoniali degli ex esponenti aziendali, che il Fondo avrebbe richiesto da maggio del 2018 al fine di valutare l'opportunità di ridurre il petitum della domanda risarcitoria a una somma che rappresentasse l'ammontare del valore complessivo dei cespiti immobiliari di proprietà dei convenuti, sui quali il Fondo avrebbe potuto concretamente e fruttuosamente soddisfarsi. L'eventuale riduzione del petitum avrebbe consentito, altresì, di evitare l'elevata imposizione fiscale prevista per la registrazione della sentenza di condanna, pari a euro 313.960,50, poi liquidati dall'Agenzia delle Entrate e pagati dal Fondo.
Infine, il parere favorevole fornito dall'avv. Parte 1 in ordine all'eventuale conclusione di accordi transattivi con i condannati in solido. A. Sull'esatto adempimento contrattuale da parte dell'avv. Parte 1 di tutte le prestazioni professionali da lui dovute e sulla sua eventuale responsabilità professionale.
È opportuno esaminare singolarmente le censure mosse dal Fondo alle prestazioni professionali eseguite dall'odierno attore, alla luce di tutto quanto emerso nel corso del processo, della documentazione prodotta dalle parti, nonché in virtù delle allegazioni e dei fatti non contestati. 1. La dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale perché tardivo.
Si ritiene sussistente l'inesatto adempimento della prestazione da parte dell'avv.
Parte 1
Egli, per sua stessa ammissione (cfr. lettera del 31.1.2020), ha depositato l'appello incidentale oltre il termine, in quanto è stata presa a riferimento non l'udienza indicata in citazione, bensì l'udienza per come differita.
Tuttavia, si esclude la responsabilità professionale dell'odierno attore per difetto di prova in ordine alla sussistenza del danno e del nesso di causalità.
L'inadempimento, infatti, è solo uno degli elementi che compongono il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno. Esso connota la condotta causativa del danno in termini di disvalore, in quanto violativa dell'obbligo contrattualmente assunto, e dunque idonea a costituire criterio di imputazione soggettiva del danno, ma non coincide certo con il danno risarcibile (i.e. danno-conseguenza). Ancor prima, l'inadempimento non vale di per sé a dimostrare nemmeno l'esistenza di un evento di danno, ossia della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato.
Il danno è legato alla condotta dal nesso di causalità materiale ma da essa naturalisticamente distinto, come dimostra l'art. 1227, co. 1, c.c., che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno-evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore.
Nelle obbligazioni di dare o facere non professionale il danno evento può considerarsi provato già dall'inadempimento, poiché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto. Invece, nelle obbligazioni di diligenza professionale (qual è quella per cui è causa), dove l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità e imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale, ossia della prova, e non solo su quello strutturale, perché il danno- evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (v. Cass. civ. nn. 28991-28992/2019). Il diritto al risarcimento sorge poi solo in presenza di un danno-conseguenza, distinto a sua volta dal danno-evento e a esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 c.c.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici (v. Cass. civ. n. 25112/2017; n.
16803/2018; n. 33466/2022).
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente” (Cass. civ. n. 10966/2004; n. 34787/2022), con la conseguenza che “la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce a escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale e il risultato derivatone" (V., ex multis, Cass. civ. n. 11901/2002; n. 9917/2010; n.
22376/2012; n. 2638/2013; n. 1984/2016; n. 25112/2017; n. 13873/2020; n. 4655/2021; n.
33466/2022).
Nella fattispecie in esame il Fondo ha provato l'inadempimento, ma non il nesso di causalità, né il danno. Esso si è limitato ad affermare che l'inammissibilità dell'appello incidentale ha impedito il suo esame da parte della Corte di Appello, con conseguente perdita della chance di accoglimento, senza null'altro aggiungere. 2. Le mancate indagini patrimoniali e la conseguente mancata riduzione del petitum della domanda risarcitoria, anche ai fini del pagamento di una minore imposta di registro prevista per la registrazione della sentenza di condanna.
Per tale profilo, deve escludersi l'inadempimento e, di conseguenza, la responsabilità dell'avv. Parte 1 per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, dirimente in tal senso è la conclusione degli accordi transattivi tra il Fondo e alcuni dei condebitori in solido.
La transazione è un contratto, come tale espressione della libera volontà delle parti, il cui equilibrio originario è sindacabile dal giudice solo in presenza di situazioni patologiche che qui non ricorrono e che neppure sono allegate.
Nel caso di specie il Fondo era ben consapevole dell'ingente importo a titolo di risarcimento danni liquidato in suo favore, del pagamento dell'elevata imposta di registro (non contestato dall'odierno attore e, anzi, dal medesimo confermato nella lettera del 31.1.2020) e, altresì, della potenziale operatività dell'art. 1304 c.c. e del relativo effetto estintivo.
Ciononostante, esso ha deciso di concludere le transazioni menzionate per un importo pari a euro 40.000,00 per ciascun condebitore.
In secondo luogo, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie, non vi sono elementi per ritenere con ragionevole certezza che il Fondo avrebbe ridotto il petitum della domanda, poiché le richieste di indagini patrimoniali risultano genericamente individuate e meramente eventuali;
tale conclusione è confortata dalla circostanza che tali indagini sono state in parte svolte e che il Fondo ben avrebbe potuto chiedere all'avv. Parte 1 di ridurre effettivamente il petitum della domanda. L'odierno attore, infatti, ha evidenziato al Fondo
l'opportunità di svolgere ispezioni patrimoniali con riguardo a tutti i soggetti condannati in solido, al fine di porre in esecuzione fruttuosamente la sentenza di condanna. Il Fondo ha accolto il consiglio, chiedendo al difensore di svolgere le necessarie indagini patrimoniali e, in particolare immobiliari, (non quelle bancarie), che sono state poi effettuate e comunicate.
Il Fondo è anche rimasto inerte nel porre in esecuzione la sentenza di condanna.
Vero che la procura alle liti prodotta in atti, relativa al giudizio di appello, si estendeva anche alle azioni cautelari ed esecutive, ma dal mandato difensivo non discende in capo all'avvocato alcun obbligo automatico di procedere in via esecutiva. Il concreto esperimento dell'azione esecutiva, infatti, dipende dagli accordi tra l'avvocato e il cliente nel caso di specie, risulta che l'avv. Parte 1 (nel maggio 2018) ha chiesto al Fondo di conoscere le sue intenzioni in proposito, ma non risulta alcuna risposta;
nessun profilo di negligenza è pertanto ravvisabile nella condotta del Parte 1 3. Il parere favorevole fornito dall'avv. Parte 1 in ordine all'eventuale conclusione
di accordi transattivi con i condannati in solido.
Si esclude l'inadempimento e, di conseguenza, la responsabilità dell'avv. Parte 1 perché la valutazione favorevole da lui espressa era circoscritta ai termini economici dell'offerta, in rapporto all'esito delle indagini immobiliari.
L'effettiva conclusione delle transazioni è stata, per il resto, una scelta riconducibile alla libera volontà del Fondo come su detto. Cont giudizio, egli stesso afferma che "la prova che la ha sostenuto gli oneri relativi alle sanzioni pecuniarie inflitte ai disciolti organi amministrativi e di direzione è data da quanto attestato nella Relazione dei Commissari Straordinari prodotta in primo grado" (cfr.
Relazione prodotta in atti, doc. n. 26 fasc. Parte 1 ).
Con specifico riguardo alla domanda di regresso, risulta dalla sentenza di primo grado che il
Tribunale di Cosenza rigettava la domanda perché "il dedotto pagamento delle sanzioni, di cui si chiede la ripetizione e il cui riscontro costituisce presupposto necessario per l'accoglimento dell'azione di regresso è stato contestato da tutti i convenuti e non è stato in alcun modo provato. Parte attrice non ha prodotto documentazione idonea allo scopo, né ha altrimenti dimostrato l'assunto esborso" (cfr. sent. del Tribunale di Cosenza n. 239/2017, doc. n. 4 di cui in citazione).
La mancata prova dell'esborso da parte della Controparte 4 è stata rilevata, altresì, dalla
Corte d'Appello di Catanzaro (cfr. sentenza n. 616/2022, doc. n. 25 in atti) che ha rigettato l'appello incidentale proposto dall'avv. Parte 1 perché "pur emergendo dall'allegato 9 al fascicolo della parte attrice di primo grado il quantum delle sanzioni, non appare sufficiente a provare l'avvenuto pagamento quanto contenuto nell'allegato 15" (i.e. la Relazione dei
Commissari straordinari).
Tuttavia, si ritiene che la valutazione della Corte d'Appello, che ha confermato le conclusioni del giudice di primo grado, fosse espressione di un giudizio discrezionale -e opinabile- residuando una ragionevole probabilità che un altro giudice avrebbe semmai ritenuto sufficiente la citata relazione a provare l'avvenuto pagamento.
Né l'odierno convenuto ha allegato, né tantomeno provato, di aver fornito all'avv.
Parte 1 ulteriore documentazione da produrre in quel giudizio relativa all'avvenuto pagamento, maggiormente probante e suggestiva di un esito della lite più favorevole per l'odierna convenuta.
L'odierno attore, pertanto, ha correttamente prodotto il documento attestante il pagamento, ma la Corte d'Appello, secondo una propria valutazione discrezionale, lo ha ritenuto inidoneo a fornire la relativa prova.
وDifettando profili di responsabilità addebitabili al Parte 1 la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'odierno convenuto deve essere rigettata.
In forza dei rilievi che precedono deve conclusivamente rilevarsi che l'avv. Parte 1 non ha correttamente adempiuto alle prestazioni da lui dovute limitatamente alla dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale perché tardivo. Operando una valutazione complessiva del lavoro da lui svolto (la ridotta ammissione al passivo dell'avv. Iannotta, la favorevole sentenza di condanna al risarcimento dei danni ottenuta, il rigetto dell'inibitoria, l'inerzia del Fondo nell'agire in via esecutiva), si esclude tuttavia che nel caso di specie sia integrato il requisito della gravità di cui all'art. 1455 c.c., presupposto necessario per risolvere il contratto per inadempimento, con conseguente rigetto della relativa domanda riconvenzionale proposta.
L'inesatto adempimento delle prestazioni rileva, semmai, ai fini della riduzione del quantum richiesto dall'odierno attore.
In particolare, si esclude che all'odierno attore vada liquidato il seguente compenso:
Euro 2.794,50 relativi al giudizio R.G. 608/2014 in cui l'appello incidentale innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.
Si ritengono spettanti, invece, i compensi che seguono, da liquidarsi nella misura richiesta dall'attore perché congrui con riferimento a quanto liquidabile in applicazione della tariffa vigente al momento della conclusione dei rispettivi giudizi:
Euro 15.997,65, oltre accessori, relativi al giudizio R.G. 894/2016 presso la Corte
d'Appello di Catanzaro per l'ammissione al passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Euro 9.004,50, oltre accessori, relativi al giudizio R.G. 2062/2018 di opposizione al passivo svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione;
Euro 18.514,05 relativi al giudizio R.G. 1379/2017 svoltosi con il patrocinio dell'avv. Parte 1 innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, in cui veniva rigettato l'appello incidentale con cui si riproponeva la domanda di regresso, definito con sentenza n.
616/2022 (cfr. doc. n. 25 fasc. Parte 1 ).
L'odierno attore è creditore, altresì, di euro 4.658,18, oltre accessori, da lui pagati al collega domiciliatario e oggetto di obbligazione restitutoria (cfr. doc. n. 23 in atti).
La domanda di manleva proposta contro la compagnia assicurativa resta assorbita.
B. Domanda di risarcimento del danno all'immagine e reputazionale proposta dall'odierno attore.
La domanda va rigettata per difetto di prova in ordine all'effettiva sussistenza di un danno-
conseguenza.
La responsabilità aquiliana ha una funzione riparatoria e compensativa e, quindi, di regola, serve a ricollocare il danneggiato nella stessa curva di indifferenza in cui egli si sarebbe trovato se non ci fosse stato l'illecito. Oggetto del risarcimento, pertanto, non è la lesione in quanto tale, ma le conseguenze negative – patrimoniali ex art. 2043 c.c. o non patrimoniali ex art. 2059 c.c. - derivate dall'evento lesivo. Essa richiede la verificazione sia del danno-evento,
cioè l'ingiusta lesione dell'interesse giuridicamente rilevante, sia il danno-conseguenza.
L'esistenza di queste due tipologie di danno è confermata, come già detto, dall'esistenza di due rapporti di causalità nell'ambito struttura dell'illecito aquiliano: la c.d. causalità materiale tra condotta e danno-evento; la c.d. causalità giuridica tra danno-evento e danno-conseguenza, ciò che esclude l'ammissibilità del danno in re ipsa, cioè del danno-evento in sé e per sé considerato.
Nel caso in esame, l'avv. Parte 1 si è limitato a rilevare di essere stato screditato professionalmente presso un organo composto da soggetti altamente qualificati e operanti nel medesimo ambito di attività in cui egli esercita la professione. Egli, però, null'altro ha aggiunto e, soprattutto, non ha indicato in modo specifico né il danno-conseguenza in ipotesi da lui subito, né elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti da cui desumere la natura e l'entità del danno sofferto e la sussistenza del necessario nesso di causalità con la condotta in ipotesi colposa della convenuta.
Spese di lite secondo soccombenza, liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai parametri di cui al dm. N. 55/2014 come aggiornato, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile e con applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase istruttoria liquidata secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
Condanna il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte 1 del compenso di complessivi € 43.516,2 oltre accessori di legge, nonché dell'importo di € 4.658,18, oltre interessi legali dal dovuto al saldo sull'importo complessivamente dovuto;
rigetta le domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
la domanda di manleva proposta
contro
Controparte_2 resta assorbita;
condanna il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore di Parte 1
[...] in € 518,00 di spese ed € 4.237,00 per compensi oltre accessori di legge e in favore di Controparte 2 in € 4.237,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma 8 ottobre 2025.
Il Giudice
W. ER 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4. Il rigetto della domanda di regresso.
Si esclude l'inesatto adempimento della prestazione da parte dell'avv. Parte 1 e, di conseguenza, si rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'odierno convenuto.
È opportuno evidenziare, innanzitutto, che l'avv. Parte 1 non ha contestato l'effettivo
Controparte 4 , tanto che, nell'odierno pagamento delle sanzioni pecuniarie da parte della