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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/07/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2028/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Coletto Anna del Foro di Vercelli E
(C.F. , nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Coletto Anna del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Salussola (BI) il 10/09/1972, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 14, Parte II - Serie A, Anno 1972.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli , e tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 28/05/1997 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Salussola (BI) il 10/09/1972, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 14, Parte II - Serie A, Anno 1972 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa in ordine al mantenimento o agli alimenti;
2. DÀ ATTO che l'immobile sito in Santhià, Via Sardegna n. 5, resterà esclusivamente alla sig.ra che vi continuerà a risiedere;
Parte_2
3. DÀ ATTO che l'autovettura Ford tg DM704XM viene assegnata alla sig.ra Parte_2
[...]
4. DÀ ATTO che null'altro è dovuto tra le parti, le quali dichiarano di non avere ulteriori beni in comunione o pretese reciproche di natura economico-patrimoniale;
5. DÀ ATTO che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
nulla va disposto in merito;
6. DÀ ATTO che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
Sezione Civile
N. R.G. VG 2028/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Coletto Anna del Foro di Vercelli E
(C.F. , nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Coletto Anna del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Salussola (BI) il 10/09/1972, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 14, Parte II - Serie A, Anno 1972.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli , e tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 28/05/1997 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Salussola (BI) il 10/09/1972, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 14, Parte II - Serie A, Anno 1972 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa in ordine al mantenimento o agli alimenti;
2. DÀ ATTO che l'immobile sito in Santhià, Via Sardegna n. 5, resterà esclusivamente alla sig.ra che vi continuerà a risiedere;
Parte_2
3. DÀ ATTO che l'autovettura Ford tg DM704XM viene assegnata alla sig.ra Parte_2
[...]
4. DÀ ATTO che null'altro è dovuto tra le parti, le quali dichiarano di non avere ulteriori beni in comunione o pretese reciproche di natura economico-patrimoniale;
5. DÀ ATTO che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
nulla va disposto in merito;
6. DÀ ATTO che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
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