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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GI NN, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1626/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Floro - .... 88021 San Floro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 521916 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. TITOLO NR.40 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione per l'annullamento, previa sospensiva del preavviso di fermo amministrativo - sul veicolo Qashqai 1.5 DCI targato Targa_1 - n. 521916 (documento n. 19699731) notificato il 20/12/2023 con il quale Area s.r.l. ha richiesto a "
Ricorrente_1 in qualità di Erede di Nominativo_1, per nr. pratica 40" per conto del Comune di San Floro il pagamento di € 757,41, di cui € 610,51 per IMU pratica 40 anno 2016 avviso di accertamento notifica
10/12/2021, € 38,57 per diritti di riscossione, € 32,35 per interessi legali, € 8,72 per spese di procedura;
€ 15,66 per spese postali, € 51,60 per spese esecutive;
nonché del titolo esecutivo n. 40 asseritamente notificato il 27/7/2022.
Deduceva in particolare, il difetto di legittimazione passiva e la mancata notifica del titolo esecutivo.
Chiedeva, in conclusione, l'annullamento dell'atto impugnato previa sospensione.
Si costituivano AREA S.r.l. – società unipersonale, già Areariscossioni S.r.l., con sede legale in Mondovì, Indirizzo_1, (C.F. 02971560046), in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappr, dando atto dell'emissione del provvedimento di annullamento dell'atto opposto;
chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Deve essere pronunciata la compensazione delle spese.
Ed invero, l'atto impugnato è stato annullato in data 20.2.24, successivamente alla presentazione in data
02/12/2023 del reclamo/mediazione ex art 17 bis D.lgs. 546/92.
Considerando che il ricorso risulta notificato in 04.01.2024 la parte ricorrente non ha rispettato il termine di 90 per la procedibilità del ricorso.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GI NN, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1626/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Floro - .... 88021 San Floro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 521916 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. TITOLO NR.40 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione per l'annullamento, previa sospensiva del preavviso di fermo amministrativo - sul veicolo Qashqai 1.5 DCI targato Targa_1 - n. 521916 (documento n. 19699731) notificato il 20/12/2023 con il quale Area s.r.l. ha richiesto a "
Ricorrente_1 in qualità di Erede di Nominativo_1, per nr. pratica 40" per conto del Comune di San Floro il pagamento di € 757,41, di cui € 610,51 per IMU pratica 40 anno 2016 avviso di accertamento notifica
10/12/2021, € 38,57 per diritti di riscossione, € 32,35 per interessi legali, € 8,72 per spese di procedura;
€ 15,66 per spese postali, € 51,60 per spese esecutive;
nonché del titolo esecutivo n. 40 asseritamente notificato il 27/7/2022.
Deduceva in particolare, il difetto di legittimazione passiva e la mancata notifica del titolo esecutivo.
Chiedeva, in conclusione, l'annullamento dell'atto impugnato previa sospensione.
Si costituivano AREA S.r.l. – società unipersonale, già Areariscossioni S.r.l., con sede legale in Mondovì, Indirizzo_1, (C.F. 02971560046), in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappr, dando atto dell'emissione del provvedimento di annullamento dell'atto opposto;
chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Deve essere pronunciata la compensazione delle spese.
Ed invero, l'atto impugnato è stato annullato in data 20.2.24, successivamente alla presentazione in data
02/12/2023 del reclamo/mediazione ex art 17 bis D.lgs. 546/92.
Considerando che il ricorso risulta notificato in 04.01.2024 la parte ricorrente non ha rispettato il termine di 90 per la procedibilità del ricorso.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.