Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.26245/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.06.09 n.69) nella causa iscritta al n. 26245 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
Il sig. , C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Na) alla via Veruotto n. 11/c, n.q. di amministratore della società
[...]
P.I. rappresentato e Parte_2 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Giovanna Salzarulo C.F. e Diego C.F._2
Staiano , presso il cui studio in Napoli alla Via CodiceFiscale_3
Monteoliveto n. 79 sono elettivamente domiciliati come da procura in atti.
Attore
in persona dell'amm.re p.t., con sede legale in Napoli, Controparte_1
alla via Giosuè Carducci n. 6, nella sua qualità di proprietaria dell'immobile sito in via Roma n. 71, sovrastante il negozio c.a.p. 80121; Parte_2
Convenuta contumace
in persona del suo legale rapp.te Controparte_2 [...]
, dom.to per la carica presso la sede in Capri alla Via Longano n.25, CP_3
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cod. fisc. e p. iva elettivamente domiciliato alla Via P.S. P.IVA_2
Cimino n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Lembo, dal quale è
rappresentato e difeso come in atti,
Convenuto
(C.F. ), già denominata Controparte_4 P.IVA_3
quale incorporante di Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8
giusto atto di fusione del 31/12/2013 a rogito Notaio di Bologna Per_1
(Rep. 53712, Racc. 34018), in persona del procuratore ad negotia dott.
[...]
in virtù della procura speciale per Notaio Dott. di CP_9 Persona_2
Bologna del 25/09/2018 rep. n. 90642/9417, con sede in Bologna alla via
Stalingrado n. 45 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giovanni
Porzio, Is. G1 – Sc. B – piano 4 int. 40, presso lo studio dell'avv. Agostino
Del Vacchio ( ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura in atti
Convenuta chiamata in garanzia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza per le precisazioni delle conclusioni, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. nella Parte_1
qualità di amministratore della società Parte_2 Parte_3
C. P.I. citava in giudizio ,
[...] P.IVA_1 Controparte_1
nonché e la Controparte_2 Controparte_10 [...]
chiamata anche in garanzia dalla costituita Controparte_4 CP_11
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[...] R.G. n.26245/2020
, ritenendoli responsabili in concorso dei danni subiti dalla Controparte_2
propria società e dal medesimo quale conduttore del locale condotto in locazione, di proprietà del per gli ingenti danni subiti Controparte_1
all'interno del locale condotto in locazione in Capri alla Via Veruotto n. 11/C
, in cui svolgeva la propria attività di vendita di abbigliamento sartoriale, a causa della fuoriuscita di acqua da una fontana lasciata aperta con abbondante flusso e per diverse ore il giorno festivo 02/06/2020 dagli operai della ditta che stavano effettuando lavori di ristrutturazione Controparte_2
all'interno de “ , convenuto contumace, in orario di chiusura CP_1
del negozio. Assumeva, inoltre, che tali fuoriuscite di acqua avevano causato notevoli danni al locale condotto in locazione, alle merci in vendita, alle suppellettili, ai macchinari ed all'impianto elettrico. Con l'atto introduttivo del giudizio, pertanto, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti anche in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice come da conclusioni indicate nell'atto di citazione.
Costituitesi le parti, in contumacia de “ e chiamata in garanzia CP_1
l' da parte della società la Controparte_12 Controparte_2
causa veniva rinviata con la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, successivamente veniva ammessa C.T.U e nominata l'arch. Per_3
. Espletata la CT con nomina dei consulenti tecnici di parte e
[...]
deposito delle osservazioni nei termini di legge veniva depositata anche la
CT definitiva. All'esito e su richiesta della parti la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto pacifica la circostanza dell'evento dannoso, ammessa dagli stessi convenuti e provata anche per tabulas, la causa veniva rinviata la precisazione delle conclusioni all'udienza e riservata
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in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente in merito alla eccepita inammissibilità della chiamata diretta della compagnai di assicurazione nel presente giudizio la questione è
evidentemente superata stante la chiamata in causa della detta compagnia di assicurazione costituitasi nel presente giudizio, su espressa CP_4
chiamata in causa a garanzia da parte della convenuta Controparte_2
La costituzione delle parti ha evidentemente sanato ogni preliminare eccezione che si ha per questo assorbita e non rilevante ai fini della decisione.
In particolare, si rileva dagli atti di causa, dalla procura alle liti e dalla documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio, il mero errore materiale di trascrizione nell'atto di citazione della sigla s.r.l., in luogo di s.n.c. della parte attrice , n.q. di titolare e legale Parte_1
rappresentante della soc. Parte_2
In effetti anche nell'intestazione dell'atto di citazione l'errore materiale è palese risultando indicato “sig. C.F. Parte_1
, residente in [...], n.q. C.F._1
di amministratore della società “ Parte_2
”
[...]
In caso contrario non sarebbe stato indicato “di ma CP_13
semplicemente “in persona del legale rappresentante p.t.”
Esaminate le questioni preliminari nel merito risulta la domanda documentalmente provata e pacificamente riconosciuto dalle parti l'evento infiltrativo dell'acqua che proveniente da “ ha invaso il locale CP_1
condotto in locazione da parte attrice causando i danni accertati dal consulente nominato dal Tribunale.
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Nel merito la domanda risulta provata documentalmente oltre che il fatto non contestato e confermato dalla relazione di CT disposta.
Il CT arch. , esaminati i documenti versati in atti in sede di Persona_3
primo sopralluogo scriveva: “…omissis…. “ in questo sopralluogo il C.T.U.
eseguiva dei rilievi metri e fotografici dei luoghi, e visionava in
contraddittorio con le parti due video del sinistro mostrati dai
CTP…..omissis….” Precisava il CT che comunque aveva trovato i luoghi ristrutturati per cui aveva potuto rilevare la consistenza dell'immobile danneggiato ma non i danni. Aveva anche asserito di rilevare la consistenza e la morfologia edilizia dell'immobile danneggiato ma non i danni. Ha, altresì dichiarato di aver svolto il lavoro con serenità obiettiva e, all'esito degli accertamenti e dell'esame delle note dei CT ha così concluso la propria relazione peritale: Si riporta un sintetico riepilogo delle risposte ai quesiti del
mandato:
1. Il danno riportato alle merci è stato quantificato in €. 23.233,10.
2. Il danno riportato all'impianto elettrico è stato quantificato in €.1.660.
3. Il danno riportato al sistema edilizio è stato quantificato in €.2.525,40.
4. Le spese di facchinaggio sono risultate congrue pari ad € 109,80
5. La spesa per la sostituzione dell'insegna non si ritiene si possa
considerare come spesa sostenuta in quanto non è documentato né
il danno né la sua sostituzione.
6. Il ristoro per mancato guadagno è stato quantificato in €. 22.000.
7. Il ristoro per la nuova fornitura di capi di abbigliamento è stato quantificato €. 2.700.
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8. Per il mancato godimento dei locali è stato stimato un indennizzo pari ad
€. 6.750.”
All'esito dell'esame documentale, delle dichiarazioni delle parti e della CT risulta provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso ed i danni arrecati alla parte attrice. La C.T.U., tra l'altro, evidenzia: “I vigili appurarono che da una tubazione aperta del cantiere in essere nell'albergo sovrastante, il
[...]
fuoriuscì l'acqua che poi allagò il negozio oggetto di causa….. CP_1
Dalla documentazione in atti si deduce che l'acqua proveniente dall'immobile al piano superiore abbia trovato agevoli percorsi infiltrativi attraverso il solaio, di copertura del negozio e di calpestio dell'albergo,
atteso che per i lavori era stato rimosso sia il pavimento che il massetto. La maggiore massa d'acqua che si vede gocciolare, nella documentazione fornita, nel negozio proviene dal retro, per poi diffondersi verso l'ingresso del locale commerciale”.
Appare incontrovertibile che a distanza di oltre due anni il CT ben ha potuto non trovare i luoghi così come erano al momento dell'evento dedotto in atti, così come ha dichiarato di non essere stato semplice visionare la merce che è rimasta chiusa in buste e scatole sin dall'evento. Il CT,
comunque, è stata in grado di rispondere ai quesiti posti dal Giudice e alle osservazioni dei CTP. Ha avvalorando la responsabilità della ditta
[...]
nella causazione del danno e, come innanzi riportato, ha Controparte_2
stilando una lista dei danni subiti da parte attrice.
In merito alla richiesta del danno non patrimoniale richiesto dall'attore si rileva che le persone giuridiche sono certamente legittimate a vedersi riconosciuti anche i danni non patrimoniali derivanti da una condotta o
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fattispecie illecita che li ha determinati. Nel caso in esame il comportamento illegittimo del danneggiante che con la rottura del tubo avvenuta ai danni dell'attività commerciale dell'attore ha determinato per lo stesso una perdita patrimoniale riguardo alla chiusura del locale per la sua sistemazione e,
pertanto, per non aver potuto vendere i beni danneggiati con un introito giornaliero sicuramente inferiore, come risultante dalla documentazione reddituale in atti da cui si evince la riduzione della situazione del patrimonio della persona giuridica antecedente al compimento dell'illecito e la sua consistenza successiva, tenuto conto del medesimo periodo di tempo, negli anni precedenti. I criteri di valutazione del danno sono contenuti nell'art. 1223 cod. civ, il quale dispone che il risarcimento del danno deve comprendere la perdita patrimoniale, ovvero il danno emergente e il mancato aumento del patrimonio, ovvero il guadagno che la persona giuridica avrebbe percepito se non fosse avvenuto il comportamento illecito (danno emergente e lucro cessante). Va dunque riconosciuto alla parte attrice anche un danno non patrimoniale e morale ( in Cass. civ., 10 luglio 1991, n. 7642 si legge che
“Anche le persone giuridiche possono subire (e conseguentemente agire per il ristoro di) un danno non patrimoniale (c.d. morale)… ai sensi dell'art.
2034 c.c.”
Infine anche alla luce dell'art.2059 cpc la giurisprudenza è concorde nel ritenere che anche per le persone giuridiche e le società di persone, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto, a causa dei patemi d'anima e disagi psicologici che provoca tale lesione alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi
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membri, con la conseguenza che il giudice deve ritenere tale danno esistente,
salvo circostanze particolari che lo escludano (ex multis: Cassazione civile
12929/2007; Cassazione civile n. 3172008, Cassazione civile, sez. I,
n.11446/2017). Inoltre, nella giurisprudenza più recente non si siano registrati ripensamenti riguardo alla tutela risarcitoria da riconoscere alle persone giuridiche, che, ferme restando le inevitabili esclusioni legate all'assenza di fisicità, a parità di situazioni, vengono equiparate alle persone fisiche e considerate titolari di diritti inviolabili meritevoli di ristoro.
La domanda, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014
come aggiornato dal D.M. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_4
contro la ogni altra istanza disattesa, così
[...] Controparte_14
provvede:
1) dichiara i convenuti in persona del suo legale Controparte_2
rapp.te p.t, nonché in persona del suo amm.re p.t., Controparte_1
responsabili del sinistro avvenuto in data 02/06/2020;
2) condanna, pertanto, i convenuti in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t. e per essa la , in persona del legale CP_4
rappresentante p.t., nonché in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento di tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice che quantifica in complessivi
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€.68.000,00 (di cui €.58.868,00 per danno patrimoniale ed €.9.132,00 per danno non patrimoniale) oltre interessi legali dall'evento al soddisfo;
2) condanna, altresì, i convenuti in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t. e per essa la , in persona del legale CP_4
rappresentante p.t., nonché in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro,al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attore, che liquida in €.7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giovanna Salzano e Diego Staiano,
dichiaratosene antistatari.
3) Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 28/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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