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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n.167/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
) e residente in [...],
[...]
nata a [...] il [...] (cod. Parte_2
fisc. ) e residente in [...], CodiceFiscale_2
nata a [...]àn (Repubblica Dominicana) il Parte_3
29/05/1959 (cod. fisc. ) e residente in 42122 Reggio Emilia (RE), CodiceFiscale_3
via Casali n. 21,
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_4 CodiceFiscale_4
Q) e residente in [...],
[...]
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_5 CodiceFiscale_5
V) e residente in [...]2, rappresentate e difese
[...]
dagli avvocati Domenico Naso e Cinzia Ganzerli
– ricorrenti – contro
, (C.F. ), che subentra, ai Controparte_1 P.IVA_1 sensi dell' art. 4 comma 11 del D.L n.1 del 09.01.2020 convertito con modificazioni dalla
L. n. 12 del 05.03.2020, nei rapporti processuali ai sensi dell'art.111 del c.p.c., al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore e per Controparte_2 quanto occorrer possa, i suoi organi interni, Controparte_3
(CF ),
[...] P.IVA_2 Controparte_4 [...]
, rappresentato dai Funzionari dott.ssa e dott.
[...] Controparte_5 CP_6
[...]
– resistente –
OGGETTO: riconoscimento e valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013 con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 05.02.2025, le suddette istanti chiedono all'Ill.mo Tribunale adito di “(…) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al riconoscimento, ai fini giuridici e se ritenuto di giustizia anche ai fini economici, dell'anno
2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto; - Condannare il Controparte_1
ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera
[...] che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento di tutte Controparte_1
le differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi (…)”.
Lamentano le ricorrenti, dipendenti di ruolo del quali Controparte_1
appartenenti al personale docente ( ) e ATA ( ), Parte_1 Pt_5 Parte_2 Pt_3 Pt_4
con attuali sedi di titolarità e di servizio presso gli Istituti scolastici della provincia di Reggio
Emilia (eccezion fatta per cessata dal servizio con decorrenza 01.09.2024 Parte_2
a seguito di collocamento a riposo per compimento anzianità massima), il mancato riconoscimento, ai fini giuridici e della carriera, del servizio svolto nell'anno 2013 il quale, ai sensi del D.P.R. 122/2013, non è considerato valido ai fini della progressione economica stipendiale, per cui viene ritardato di un anno ogni scatto stipendiale con conseguente perdita del vantaggio del relativo incremento economico.
Agiscono pertanto in via giudiziale sia per il riconoscimento, ai fini giuridici e della carriera, del servizio svolto nell'anno 2013 e non computato, sia per la corresponsione delle relative differenze retributive spettanti, secondo i criteri indicati in ricorso.
Pag. 2 di 5 Cont Si è regolarmente costituito in giudizio il contestando in fatto e diritto le allegazioni attoree, eccependo pregiudizialmente la nullità del ricorso per indeterminatezza ed insistendo nel merito per la reiezione del ricorso e la condanna degli istanti alle spese del grado.
Non necessitando di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
E' fondata l'eccezione pregiudiziale di nullità del ricorso.
Lo stesso è poi infondato anche nel merito.
La domanda svolta dalle cinque ricorrenti è del tutto priva di qualunque specificazione e risulta impossibile determinarne di conseguenza il petitum.
Sostengono infatti le ricorrenti (pag. 2 del ricorso introduttivo) di aver svolto “periodi di Cont servizio pre ruolo ed una volta ottenuta la conferma in ruolo, hanno presentato al l'istanza per ottenere la ricostruzione della carriera ai sensi del d.lgs. 297/94 – T.U. Scuola;
in virtù dell'istanza ricevuta, i Dirigenti Scolastici incaricati hanno effettuato la ricostruzione di carriera, escludendo, però, la valutazione dell'anno scolastico 2013 così motivando “l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lettera b DPR 122/2013); alle ricorrenti, quindi, l'anno scolastico 2013 non è stato valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici, per cui è come se in tale anno scolastico non abbia mai prestato servizio”. Cont Tuttavia, come esattamente eccepisce il nella propria memoria di costituzione, dall'esame dello stato matricolare delle singole ricorrenti, si evince:
a) la ricorrente conseguiva l'immissione nel ruolo del personale docente con Parte_1
decorrenza giuridica ed economica 01.09.2013 il che significa che è a tutti gli Parte_1 effetti docente di ruolo con decorrenza (giuridica ed economica) dall'a.s. 2013/14;
b) la ricorrente conseguiva l'immissione nel ruolo ATA quale Parte_2
collaboratrice scolastica con decorrenza giuridica ed economica 01.01.2000 salvo poi assumere un incarico a tempo determinato nel profilo di assistente amministrativa nell'anno 2013, ma solo con decorrenza 19.09.2013;
c) la ricorrente conseguiva l'immissione nel ruolo ATA quale Parte_3
collaboratrice scolastica con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2008 il che significa che
Pag. 3 di 5 è a tutti gli effetti collaboratrice scolastica di ruolo con decorrenza Parte_3
(giuridica ed economica) dall'a.s. 2008/09;
d) la ricorrente conseguiva l'immissione nel ruolo ATA quale assistente Parte_4
amministrativa con decorrenza giuridica 01.09.2000 ed economica 01.09.2001 il che significa che è a tutti gli effetti assistente amministrativa di ruolo con decorrenza Parte_4 giuridica dall'a.s. 2000/01 con incarichi annuali di Direttrice S.G.A., ma solo negli aa.ss.
2018/19 e 2019/20;
e) la ricorrente nel corso dell'anno 2013 ha assunto incarichi di docente per Parte_5
supplenze brevi e saltuarie.
Non è dato dunque comprendere esattamente a quali “periodi di servizio pre-ruolo” effettivamente svolti nell'anno 2013 le ricorrenti abbiano inteso riferirsi;
né tale elemento risulta in altro modo desumibile dall'esame complessivo dell'atto.
Nemmeno dalle produzioni in atti si evince alcunchè. Sono state infatti prodotte le singole ricostruzioni di carriera, ma dalle stesse non risulta in alcun modo comprensibile se sia stato o meno escluso l'anno 2013 e se in qualche modo le istanti ne avessero 'diritto'.
Il ricorso va dunque dichiarato nullo in quanto carente dei requisiti essenziali di cui ai numeri
3) e 4) art. 414 c.p.c..
Nel merito, ed in termini generali, va poi osservato che la Suprema Corte di Cassazione, all'esito della discussione della causa avvenuta all'udienza del 2 aprile 2025, ha emesso in data
21.05.2025 la sentenza n. 13618 la quale ha stabilito che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del personale scolastico, restando escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
In base al principio enunciato dalla S.C. con la recentissima sentenza sopra richiamata, ferma restando la valutabilità dell'anno 2013 ai fini giuridici per diversi istituti contrattuali quali la mobilità, la partecipazione ai concorsi, l'individuazione dei docenti soprannumerari nelle graduatorie interne di istituto, il servizio non di ruolo prestato nell'anno 2013 non può avere alcun effetto, alcuna refluenza dal punto di vista retributivo e, quindi, economico e quindi del passaggio da una fascia stipendiale all'altra; non solo, ma in base a quanto puntualizzato dalla
S.C., in mancanza di un intervento della contrattazione collettiva per il reperimento delle
Pag. 4 di 5 risorse necessarie, allo stato attuale non è possibile alcun riconoscimento retributivo dell'anno
2013.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti per ragioni legate alla diversa posizione economica delle stesse.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Emilia, li 11/06/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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